2 - Ristrutturazioni edilizie

Deduzione delle spese di ristrutturazione degli immobili ed aumento della ritenuta applicabile ai relativi pagamenti.

Con questa seconda informativa sulle novità introdotte dalla legge di stabilità ci si occupa delle modificazioni intervenute in tema di deduzione delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie e dell'aumento delle ritenute che saranno applicate sui pagamenti disposti a favore delle imprese esecutrici dei lavori.

Il comma 657 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 propone infatti un’altra modifica sugli adempimenti relativi ai pagamenti di tali particolari oneri. In pratica raddoppia l’aliquota della ritenuta applicabile che aumenta dal 4 all’8% che deve essere effettuata a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, sugli accrediti dei pagamenti, disposti a mezzo bonifici, dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.

Si tratta, in buona sostanza, dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, e di quelli sostenuti per interventi di risparmio energetico. I beneficiari riceveranno l’accredito dell’importo del bonifico al netto della percentuale dell’8%.

La norma interessa soprattutto le imprese beneficiarie che potranno far valere i maggiori crediti maturati in corso d'anno solo in sede di redazione della propria dichiarazione annuale dei redditi, con un rinvio quindi anche consistente dei termini di liquidazione dei propri crediti in un momento in cui la liquidità aziendale è già messa a dura prova dalla perdurante crisi economica.

Il legislatore è però intervenuto anche su altri rilevanti aspetti relativi alla riqualificazione energetica degli edifici e della deducibilità delle spese sostenute (art.1 commi 47 e 48).

In pratica è stato stabilito che le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, si applicano:

  •  nella misura del 65%, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
  •  nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;

b) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

  •  alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Interventi di ristrutturazione edilizia - per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16 bis, co. 1 del Tuir, la detrazione dall'imposta lorda (prevista fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare) è pari al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015.

E’ prevista una specifica e più alta percentuale di detrazione (65%) per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015.

Detrazione per l’acquisto di mobili e elettrodomestici - a coloro che fruiscono della detrazione per ristrutturazione edilizia è altresì riconosciuta una detrazione per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di:

  •  mobili
  •  grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,

    finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (importo calcolato indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni).

In altre parole la Legge di stabilità 2015 introduce, al riguardo, una importante precisazione, specificando che la detrazione massima di € 10.000 spetta, al ricorrere delle condizioni di legge, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione IRPEF del 50%.

Imprese di costruzione o ristrutturazione - La legge di stabilità 2015 interviene anche sulla detrazione IRPEF spettante agli acquirenti di immobili facenti parte di edifici interamente ristrutturati (restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia), eseguiti da imprese costruttrici, di ristrutturazione immobiliare o da cooperative.

L’articolo 1, comma 48, prevede infatti un allungamento da 6 a 18 mesi del termine decorrente dalla fine dei lavori, entro il quale la ditta venditrice deve procedere all’alienazione o all’assegnazione dell’unità immobiliare affinché l’acquirente possa fruire del beneficio fiscale. Trattasi, in buona sostanza, di un intervento che prende atto delle difficoltà in cui sta incorrendo il settore immobiliare ed agevola la fruizione del beneficio fiscale in capo agli acquirenti, concedendo ai costruttori un maggiore lasso temporale per la vendita degli immobili.

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.

 

 

 

 

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