8 - TFR in busta paga - Nuove opportunità e chiarimenti

A) FONTE NORMATIVA.

La Legge di Stabilità 2015 (commi da 26 a 34 della Legge 190/2014) ha introdotto in via sperimentale la possibilità per i lavoratori dipendenti di chiedere l’erogazione del Tfr in busta paga.

B) COMPLETAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO.

Perché sia completo, il quadro normativo, mancano ancora due provvedimenti:

1. il decreto del Governo, che fissa le regole attuative del meccanismo stabilito dalla Legge di Stabilità, la cui pubblicazione dovrebbe essere imminente;

2. l’accordo con l’ABI, che interessa le imprese sotto i 50 dipendenti, le quali possono beneficiare, su richiesta, di un finanziamento agevolato da parte delle banche che aderiscono al protocollo.

Si consideri, tuttavia che, ancorché manchino i due interventi appena menzionati, la norma è in vigore ed operativa, cosicché i dipendenti possono già effettuare la loro scelta

C) PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.

  • E' concessa in via sperimentale.
  • Per il periodo che va dall'1/03/2015 fino al 30/06/2018.
  • E' una facoltà concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
  • E' erogata su formale richiesta del dipendente.
  • La scelta di erogazione del Tfr in busta paga divente irrevocabile fino al 30/06/2018.

D) CARATTERISTICA DELL'OPZIONE.

La scelta di percepire il Tfr mensilmente in busta paga:

- può essere esercitata da qualsiasi lavoratore dipendente del settore privato,

- in possesso di un’anzianità di servizio di almeno sei mesi.

Restano esclusi da questa possibilità di scelta i lavoratori:

- agricoli,

- domestici,

- di aziende sottoposte a procedure concorsuali,

- delle aziende in crisi ex art. 4 Legge 297/1982,

- delle aziende in Cigs o Cig in deroga per i quali la legge o la contrattazione collettiva preveda la corresponsione periodica del Tfr ovvero l’accantonamento dello stesso presso soggetti terzi,

- che hanno destinato il Tfr a garanzia di contratti di finanziamento.

L’opzione può essere esercitata anche dai lavoratori che stanno già versando il Tfr ad un fondo di previdenza complementare; in questa ipotesi, l’accantonamento al Fondo sarà costituito solo dall'eventuale contributo del dipendente e del datore di lavoro.

E) TASSAZIONE E CONTRIBUZIONE DEL TFR EROGATO IN BUSTA PAGA.

La quota di TFR erogata mensilmente in busta paga:

- è assoggettata a tassazione ordinaria, in cumulo con gli altri redditi percepiti dal lavoratore nell’anno;

- entra nella base di calcolo delle detrazioni Irpef spettanti;

- entra nella base di computo dell’assegno per il nucleo familiare;

- non è imponibile a fini previdenziali;

- è considerata ai fini del calcolo del nuovo Isee;

- non rientra nella base di calcolo per l’erogazione del bonus 80 euro.

F) ADEMPIMENTI.

il lavoratore interessato deve

- presentare l’istanza al datore di lavoro,

- da redigere secondo il modello previsto dal Dpcm.

G) VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA SCELTA.

Prima di scegliere, il lavoratore dovrebbe svolgere alcune valutazioni:

SUI VANTAGGI,

- ossia l'avere a disposizione una maggiore liquidità mensile, per effetto della retribuzione più alta.

SUGLI SVANTAGGI,

- il lavoratore non potrà, a fine rapporto, contare su quella somma;

- il dipendente che sceglie di avere il Tfr sulla busta paga rinuncia anche alla rivalutazione sulle quote stesse;

- Chi versa il Tfr ai fondi integrativi, chiaramente avrà un minore trattamento ai fini pensionistici.

- Essendo applicata la tassazione ordinaria, il lavoratore si vede applicare un’aliquota marginale Irpef più elevata di quella che deriva dal calcolo della media delle aliquote applicate in sede di tassazione separata; con un incremento tanto maggiore quanto più alto è il suo reddito.

- la riduzione delle detrazioni spettanti;

- la probabile riduzione dell’Assegno per il Nucleo Familiare dell’anno successivo;

- l’incidenza sull’Isee.

H) IL FINANZIAMENTO PER IL DATORE DI LAVORO.

Per far fronte alle eventuali difficoltà di liquidità dei datori di lavoro che occupano meno di 50 dipendenti, è previsto un finanziamento che dovrà però essere disciplinato da un decreto.

Il finanziamento sarà erogato dagli istituti bancari che avranno preventivamente aderito all’accordo quadro, che sarà stipulato tra i Ministeri dell’Economia e del Lavoro e l’ABI, applicando tassi d’interesse, onnicomprensivi di ogni eventuale onere, non superiori a quelli stabiliti per la rivalutazione del Tfr, vale a dire l’1,5% maggiorato annualmente del 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Detti prestiti saranno assistiti dalla garanzia di un Fondo speciale costituito presso l’Inps con una dotazione iniziale di 100 milioni e alimentato da un contributo del 0,2% sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro che accedono a tale sistema di credito.

Qualora il datore di lavoro sia inadempiente, il Fondo di Garanzia è surrogato di diritto all’intermediario bancario e l’Inps procederà per la riscossione del credito. L’eventuale inadempienza non ha rilevanza ai fini del rilascio del Durc.

Le imprese che non ricorreranno al finanziamento ma che corrisponderanno gli anticipi del Tfr con risorse proprie beneficeranno della deducibilità dal reddito d’impresa delle quote di Tfr erogate in busta paga, nella misura:

  • del 4% se occupano fino 49 addetti.
  • del 6%, se occupano più di 49 lavoratori dipendenti.

 

Lo studio resta, come di consueto, a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore specifica esigenza anche informativa.

 

7 - Novità in tema di assunzioni

L'ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI NELL'ANNO 2015

A) Fonte Normativa:

I commi da 118-124, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) hanno previsto e regolamentato un esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015.

B) Durata.

Il beneficio riguarda:

  • le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
  • La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.

C) Datori di lavoro beneficiari.

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. L’esonero contributivo non si applica nei confronti della pubblica amministrazione.

D) Tipologie di rapporto di lavoro interessate.

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche se a part time, con l’eccezione dei contratti di:

a) apprendistato;

b) lavoro domestico.

Non rientra fra le tipologie incentivate, invece l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata di cui agli articoli 33-40 del d.lgs. n. 276/2003, anche se stipulato a tempo indeterminato.

E) Condizioni per l'esonero contributivo.

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto:

1) dei principi da ultimo sistematizzati attraverso la Legge n. 92 del 2012 (cfr. circ. n. 137/2012);

2) delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;

3) di taluni vincoli introdotti ad hoc dall’art. 1, comma 118, della Legge di stabilità 2015.

E1) Principi stabiliti dalla Legge n.92/2012.

L'esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un pregresso rapporto a termine.

b) il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti.

c) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

d)L’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria di cui al DM. 30.10.2007 (Unilav, Unisomm, ecc.) inerente l’assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge. Si ricorda che, in tal caso, la perdita dell’esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria.

E2) norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

La fruizione dell’esonero contributivo in parola è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006, da parte del datore di lavoro che assume, di seguito elencate:

a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Al riguardo, si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc);

b)rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

E3) vincoli introdotti dalla Legge di stabilità 2015.

La fruizione dell'esonero è subordinata alla sussistenza, alla data dell'assunzione, delle seguenti condizioni:

a) il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si osserva come la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisca condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo triennale recato dalla norma in esame;

b) il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1.10.2014-31.12.2014), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo (art. 1, comma 118, quarto periodo, legge n. 190/2014).

c) Il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso lavoratore che assume.

F) Assetto e misura dell'incentivo.

L'esonero contributivo è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l'eccezione:

  • dei premi e contributi dovuti all'Inail;
  • del contrbuto dovuto al Fondo di Garanzia Inps per il Tfr (0,20%);
  • del contributo dovuto al Fondo di solidarietà residuale Inps, per le sole aziende destinatarie (0,50%).

L’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua.

Gli incentivi trovano un limite nelle risorse individuate a bilancio, misurate complessivamente in 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018.

 

Il mio studio resta, come di consueto, a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore specifica esigenza anche informativa.

 

Piazza XX Settembre, 2 - 21100 Varese - Tel. 0332/181.00.22 - Fax 0332/181.00.23 - Email: info@studiocastagna.eu - P.IVA 01827970128
Uso dei Cookie - Privacy