6 – Agevolazioni in tema di contribuzione INPS per gli iscritti al nuovo regime forfettario

La Legge n.190/2014 (cd. Legge di Stabilità), art.1, commi 76-84, ha introdotto un regime FISCALE agevolato, decorrente dall'1/01/2015 per le imprese di ridotte dimensioni come definite dal comma 54 dello stesso articolo, ossia determinati contribuenti, persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (sempre in forma imprenditoriale).

I destinatari di tale regime fiscale agevolato, POSSONO ANCHE SCEGLIERE di fruire di agevolazioni di carattere CONTRIBUTIVO, in quanto esercenti una delle attività recante un codice Ateco compreso nell'elenco di cui all'Allegato 4 della legge di cui sopra.

Per accedervi è necessario inoltrare telematicamente apposita domanda all'Inps nel termine perentorio del 28/02/2015 per coloro GIA' esercenti attività di impresa alla data dell'1/01/2015.

Il termine descritto vale anche per coloro che, pur esercitando attività di impresa prima dell'entrata in vigore della legge, non risultino ancora essere titolari di posizione attiva presso le gestioni previdenziali. In tale ipotesi andrà compilato l'apposito modulo cartaceo.

Coloro che intraprendono una nuova attività di impresa dall'1/01/2015, e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, possono accedere al regime agevolato presentando il modello telematico con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Il regime agevolato prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni Artigiani/Commercianti Inps avvenga in percentuale rispetto al reddito forfettario come definito dall'Agenzia delle Entrate, senza applicazione del reddito minimale imponibile e del conseguente versamento della contribuzione fissa.

 

E' consultabile, unitamente alla presente, l'Allegato 4 alla Legge n.190/2014.

 

Il mio studio resta, come di consueto, a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore specifica esigenza anche informativa.

 
 
Allegati:

 

 

 

 

5 - Modifiche alla disciplina della contribuzione INPS per l'anno 2015

LA MODIFICA DELLA CONTRIBUZIONE INPS PER L'ANNO 2015

L’INPS ha recentemente fornito istruzioni per il calcolo della contribuzione, valida per l’anno 2015 per i soggetti iscritti alla gestione separata dei commercianti e degli artigiani.

Anche quest’anno si osserva purtroppo un aumento delle aliquote a conferma del trend già indicato nei precedenti esercizi cui anche il 2015 non si discosta.

Al fine di poter fornire un ragguaglio sull’incidenza della percussione contributiva sulle due categorie si propone la lettura della tabella che si propone in esame riassuntiva dei principali elementi di calcolo per la categoria degli artigiani e di seguito dei commercianti.

 ARTIGIANI 

REDDITO

ETA’ SUPERIORE 21 ANNI  ALIQUOTA

COLLABORATORE ETA’ NON SUPERIORE 21 ANNI  ALIQUOTA

Fino a € 46.123

22,65%

19,65%

Da € 46.123 fino a € 76.872

(o € 100.324 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995).

23,65%

20,65%

Il contributo dovuto sul reddito minimale sarà pari:

Artigiani

Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 3.529,06

(3.521,62 IVS + 7,44 maternità)

Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€ 3.062,62

(3.055,18 IVS + 7,44 maternità)

 

COMMERCIANTI:

Reddito

Età superiore 21 anni - aliquota

Collaboratore età non superiore 21 anni - aliquota

Fino a € 46.123

22,74%

19,74%

Da € 46.123 fino a € 76.876

(o € 100.324 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995).

23,74%

20,74%

 

Il contributo calcolato sul reddito minimale sarà pari:

Commercianti

Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 3.543,05

(3.535,61 IVS + 7,44 maternità)

Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€ 3.076,61

(3.069,17 IVS + 7,44 maternità)

 I termini di versamento sono indicati nelle seguenti date:

  • I° rata fissa: 18 maggio 2015;
  • II° rata fissa: 20 agosto 2015;
  • III° rata fissa: 16 novembre 2015;
  • IV° rata fissa: 16 febbraio 2016.

I versamenti eccedenti gli importi minimali, cioè i cd contributi a percentuale, saranno dovuti I contributi dovuti, come consueto, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.

 Lo studio resta a disposizione degli interessati per qualsiasi ulteriore necessità istruttoria o informativa si ritenesse opportuno avere.

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