2 - Ristrutturazioni edilizie

Deduzione delle spese di ristrutturazione degli immobili ed aumento della ritenuta applicabile ai relativi pagamenti.

Con questa seconda informativa sulle novità introdotte dalla legge di stabilità ci si occupa delle modificazioni intervenute in tema di deduzione delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie e dell'aumento delle ritenute che saranno applicate sui pagamenti disposti a favore delle imprese esecutrici dei lavori.

Il comma 657 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 propone infatti un’altra modifica sugli adempimenti relativi ai pagamenti di tali particolari oneri. In pratica raddoppia l’aliquota della ritenuta applicabile che aumenta dal 4 all’8% che deve essere effettuata a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, sugli accrediti dei pagamenti, disposti a mezzo bonifici, dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.

Si tratta, in buona sostanza, dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, e di quelli sostenuti per interventi di risparmio energetico. I beneficiari riceveranno l’accredito dell’importo del bonifico al netto della percentuale dell’8%.

La norma interessa soprattutto le imprese beneficiarie che potranno far valere i maggiori crediti maturati in corso d'anno solo in sede di redazione della propria dichiarazione annuale dei redditi, con un rinvio quindi anche consistente dei termini di liquidazione dei propri crediti in un momento in cui la liquidità aziendale è già messa a dura prova dalla perdurante crisi economica.

Il legislatore è però intervenuto anche su altri rilevanti aspetti relativi alla riqualificazione energetica degli edifici e della deducibilità delle spese sostenute (art.1 commi 47 e 48).

In pratica è stato stabilito che le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, si applicano:

  •  nella misura del 65%, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
  •  nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;

b) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

  •  alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Interventi di ristrutturazione edilizia - per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16 bis, co. 1 del Tuir, la detrazione dall'imposta lorda (prevista fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare) è pari al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015.

E’ prevista una specifica e più alta percentuale di detrazione (65%) per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015.

Detrazione per l’acquisto di mobili e elettrodomestici - a coloro che fruiscono della detrazione per ristrutturazione edilizia è altresì riconosciuta una detrazione per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di:

  •  mobili
  •  grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,

    finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (importo calcolato indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni).

In altre parole la Legge di stabilità 2015 introduce, al riguardo, una importante precisazione, specificando che la detrazione massima di € 10.000 spetta, al ricorrere delle condizioni di legge, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione IRPEF del 50%.

Imprese di costruzione o ristrutturazione - La legge di stabilità 2015 interviene anche sulla detrazione IRPEF spettante agli acquirenti di immobili facenti parte di edifici interamente ristrutturati (restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia), eseguiti da imprese costruttrici, di ristrutturazione immobiliare o da cooperative.

L’articolo 1, comma 48, prevede infatti un allungamento da 6 a 18 mesi del termine decorrente dalla fine dei lavori, entro il quale la ditta venditrice deve procedere all’alienazione o all’assegnazione dell’unità immobiliare affinché l’acquirente possa fruire del beneficio fiscale. Trattasi, in buona sostanza, di un intervento che prende atto delle difficoltà in cui sta incorrendo il settore immobiliare ed agevola la fruizione del beneficio fiscale in capo agli acquirenti, concedendo ai costruttori un maggiore lasso temporale per la vendita degli immobili.

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.

 

 

 

 

1 - Legge di stabilità 2015

 

Prime indicazioni in materia di reverse charge e split payment da parte della PA

Avvio con la presente una serie di informative sui temi di carattere aziendale e fiscale che sono stati oggetto di modifica ed evoluzione da parte del legislatore con l’approvazione della legge di Stabilità 2015.

Il primo argomento riguarda gli adempimenti IVA riservati ad alcune categorie di contribuenti ed attinenti ai nuovi obblighi di fatturazione dei corrispettivi con il sistema del “Reverse Charge” il secondo il cd “split payment” cioè una nuova modalità di pagamento delle operazioni relative a cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici.

Sono direttamente interessati al primo tema i soggetti che gravitano, direttamente o indirettamente nel settore edile e specificatamente quello relativo all’appalto ed al subappalto. La norma interessata, che si propone in allegato, valevole ed applicabile alle prestazioni aventi competenza dal 1/1/2015 prevede alcuni rilevanti modifiche che coinvolgono alcune specifiche attività economiche.

È previsto infatti che la disposizione dell’inversione contabile non si applichi alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori salvo quanto previsto dalla lettera a-ter dell'art.17 del DPR 633/72 che riguarda specificamente le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Si tratta di aree di attività di difficile individuazione e rappresentano una novità rispetto al passato. La relazione tecnica di accompagnamento al decreto giustifica questa scelta con esigenze di tutela del gettito erariale essendosi verificati molti casi nei quali gli operatori svolgenti la propria attività in questi settori si trovavano spesso ad omettere i versamenti di imposte comunque pagati dai rispettivi committenti.

 

La classificazione Ateco fa quindi riferimento alle seguenti attività:

  •  43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
  • 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
  • 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escludendo le attività di pulizia di impianti e macchinari)
  • 81.29.10 Servizi di disinfestazione (con esclusivo riferimento a edifici) 
  • 43.11.00 Demolizione (con esclusione della demolizione di altre strutture) impianti
  •  43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
  • 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
  • 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre  opere di costruzione
  • 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
  • 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
  • 43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
  • 43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
  • 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
  • 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
  • 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici)
  •  43.31.00 Intonacatura e stuccatura
  • 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
  • 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
  • 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
  • 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
  • 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (escluse quelle direttamente riferibili alla costruzione degli edifici salvo diversa specificazione dell’AE)
  • 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

Non tutte le attività riferibili a questi settori possono essere considerate soggette all’obbligo e quindi si invitano i diretti interessati a prendere immediatamente contatto con lo studio per un approfondimento specifico della novellata disciplina al fine di consentire la corretta impostazione del lavoro amministrativo decorrente proprio da questo mese di gennaio 2015 in attesa che l’Agenzia delle Entrate possa chiarire alcuni aspetti controversi e l’applicazione della nuova disciplina.

Per quanto attiene invece al secondo aspetto le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

  • Stato;
  • organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
  • enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti;
  • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • istituti universitari;
  • aziende sanitarie locali;
  • enti ospedalieri;
  • enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
  • enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza,

l'imposta è in ogni caso versata dagli enti pubblici (c.d. split payment) secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.Dalla nuova disposizione di legge si desume pertanto che i fornitori di beni e servizi alla PA riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’Iva che verrà versata, da parte degli enti pubblici cessionari, direttamente all’erario.

Queste nuove disposizioni, nelle more del rilascio della deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l’Iva è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. Le disposizioni sullo split payment non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Sotto altro profilo si segnala che i contribuenti che effettuano prevalentemente operazioni con la PA che per effetto delle suddette disposizioni si potranno trovare in frequente eccedenza di credito Iva a causa del mancato introito dell’imposta sulle operazioni attive, potranno richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro. In ogni caso la norma precisa che i soggetti che operano con la PA in base al meccanismo dello split payment saranno individuati, con successivo decreto ministeriale, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.

Il mio studio resta, come di consueto, a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore specifica esigenza anche informativa.

 

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