8 - Lo sapevi che le banche stanno aumentando le commissioni…?

 

A partire da gennaio 2016, l'inserimento di due direttive europee nell'ordinamento italiano (direttiva 2014/49EU e 2014/59/EU) ha introdotto alcune novità importanti in materia di risoluzione delle crisi bancarie e della tutela dei correntisti.

Tali novità, mirano alla costituzione di importanti strumenti pubblici, volti ad attutire sia una eventuale crisi, garantendo il rimborso delle somme depositate dai titolari di un conto corrente, sia a prevenire la crisi stessa fornendo sostegno alle banche in difficoltà.

In concreto, la nuova normativa, ha introdotto, per le banche, l'obbligo di versare dei contributi a due Fondi, istituiti a livello nazionale, al fine di fronteggiare le problematiche sopra descritte sempre più ricorrenti in questo ultimo periodo.

Il versamento dei contributi annuali, da parte delle banche, ai fondi istituiti, avranno le seguenti funzioni:

  • il c.d. Sistema di Garanzia dei Depositi (SGD) finalizzato alla costituzione preventiva di risorse finanziarie in grado di tutelare e rimborsare i correntisti entro un limite massimo di 100.000,00 Euro;
  • il Fondo Nazionale di Risoluzione finalizzato alla coperture delle spese e dei costi sostenuti per gli interventi di risoluzione delle crisi bancarie.

Per le banche, l'introduzione dei nuovi obblighi, comporterà ovviamente un aggravio dei costi fissi (sia per le imprese che per i semplici privati consumatori titolari di un solo conto corrente), di conseguenza, sarà molto probabile che chiunque intratterrà dei rapporti con gli istituti di credito, a partire dal mese di ottobre, ne subirà, “a cascata”, dei riflessi negativi.

Va detto però, che alcuni gruppi bancari hanno già comunicato l'intenzione di farsi carico loro di questo onere senza far gravare sui correntisti nessun costo aggiuntivo.

In tutti gli altri casi, le banche, dovrebbero avervi inviato, nei mesi scorsi, una comunicazione di “proposta di modifica unilaterale dei contratti di conto corrente” contenente tutte le informazioni riguardanti eventuali modifiche contrattuali del vostro c/c quali, ad esempio, l'aumento del canone mensile, l'aumento delle commissioni bancarie sulle operazioni effettuate (bonifici – prelievi..) addebito di una commissione una tantum ecc..

Vi invito, pertanto, a verificare che vi sia arrivata l'informativa dalla vostra banca contenente quanto appena descritto ed a controllare gli ultimi estratti conti bancari per individuare l'aumento o l'addebito di nuove commissioni ed effettuare le dovute valutazioni.

 

Il mio studio, come di consueto, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.

 

 

 

7 - L'Imposta di bollo su fatture, parcelle e documenti simili. Sai come applicarla...?

Tenuto conto delle ultime richieste di informazioni pervenute al nostro studio, in merito al corretto assolvimento degli obblighi previsti per i soggetti che emettono fatture (o altro documento similare) che scontano l'imposta di bollo, pensando di fare cosa gradita, abbiamo deciso di redigere la presente circolare “in forma di FAQ” per ribadire e o chiarire alcune delle domande che ci vengono poste con più frequenza.

 

1)Quando si ha l'obbligo di apporre la marca da bollo sulla fattura o parcella?

In base a quanto previsto dall’art. 6 della Tabella (allegato B) al Dpr 633/1972, l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di bollo sono tra loro alternative. Di conseguenza, quando le fatture, le ricevute, le quietanze o le parcelle riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad Iva, gli stessi sono esclusi dall'applicazione dell’imposta di bollo.

Sono invece soggette alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da Iva, quali:

  • le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72);
  • le fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72;
  • le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d'intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
  • le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art.8-bis, d.P.R. n.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
  • le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 Dpr 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci, che sono pertanto esenti da bollo;
  • le operazioni esenti (art.10 Dpr 633/72);
  • le operazioni escluse (art.15 Dpr.633/72);
  • le fatture emesse dai contribuenti nel regime dei minimi e forfettario.

2)La marca da bollo va apposta solo sull’esemplare consegnato al cliente o anche sull’originale che resta a proprie mani?

La marca da bollo, se assolta tramite contrassegno telematico, deve essere applicata sulla copia dell’esemplare originale del documento consegnato al cliente. Sull’esemplare originale che resta a disposizione dell’emittente andrà riportata la seguente dicitura: “imposta di bollo assolta sull’originale” mentre, se l’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale, sulla fattura deve essere riportata una specifica annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”. Infine, se il costo dell’imposta di bollo è posto a carico del cliente mediante l’istituto della rivalsa (cioè che viene richiesto il pagamento del bollo applicato), l’importo reclamato (solitamente pari a Euro 2,00) deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall’ambito Iva in base all’art. 15 Dpr 633/1972.

3) Sulla nostra copia va riportato anche il codice ID della marca da bollo?

In merito si è pronunciata direttamente l'Agenzia delle Entrate che ha fornito una interpretazione di buon senso. L’esposizione del codice identificativo del contrassegno che viene rilasciato dai rivenditori assolve all’onere probatorio dell’effettivo esborso del tributo. Con tale indicazione, infatti, si risolve il problema dell'apposizione della marca su tali documenti, in modo tale da non recare danno all'erario e consentire le eventuali operazioni di verifica senza il rischio di errori e nel modo più veloce.

4)Qual è la sanzione prevista nel caso di mancata applicazione della marca da bollo?

In caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell'imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare, di un importo da 2 a 5 volte l'imposta evasa (art. 25, d.P.R. n.642/72).

Il mio studio, come di consueto, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.

 

 

 

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