3 - Assunzioni agevolate ex Decreto Coesione: il Bonus Giovani
Premessa.
La legge n.95 del 04/07/2024 (pubblicata in G.U. il 06/07/2024) ha convertito con modificazioni il D.L. n.60 del 08/05/2024 (cd “Decreto Coesione”) al fine di implementare le politiche di coesione previste dal PNRR, cercando di rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiati.
- A) BONUS GIOVANI (art. 22).
Tale incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi.
L'esonero dal versamento è del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'NAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
L'esonero si applica nel caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, escluso quello di apprendistato e quelli con qualifica di dirigente, nonché nell'ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
All'atto dell'assunzione o della trasformazione del contratto incentivati, il giovane:
- non deve aver compiuto il trentacinquesimo anno di età
e
- non essere stato mai occupato a tempo indeterminato.
L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
E’ previsto che l'esonero spetta anche con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.
Si ritiene che, come le disposizioni previste da precedenti provvedimenti, l'esonero spetta per il residuo periodo utile non utilizzato dal precedente datore di lavoro.
Le condizioni per la fruibilità dell’incentivo sono sempre quelle previste dall’art. 31 del D. Lgs 150/2015, ossia:
- gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.
E’ necessaria inoltre la correntezza contributiva e l’integrale rispetto della normativa giuslavoristica e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
L’esone non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni.
Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di spesa di 34,4 milioni di Euro per l’anno 2024.
Per la concreta operatività dell’incentivo all'assunzione, occorre attendere:
- i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (7 luglio 2024) e cioè entro il 5 settembre 2024;
- l'autorizzazione della Commissione Europea, nonché
- le successive circolari operative dell'INPS.
Lo studio rimane, come di consueto, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e o approfondimenti.