2 - Lo sai che dal 1 luglio 2018 la scheda carburante non potrà più essere utilizzata?

Nuove disposizioni della legge finanziaria 2018 (I° contributo)

Tra le tante cose previste dalla nuova legge di stabilità una spicca per particolare rilevanza ed impatto per la gestione amministrativa e fiscale delle piccole e medie aziende ed i professionisti.

Si tratta dell’abolizione dell’utilizzo della scheda carburante che non potrà più essere compilata a cura dei soggetti utilizzatori, ma avvalendosi della fatturazione (elettronica!) diretta dei consumi da parte della compagnia petrolifera nei confronti di ogni soggetto acquirente. Ma non è finita qui.

Cambiano infatti i presupposti normativi dell’intero settore e quindi a decorrere dal 1° luglio 2018 le spese di carburante per autotrazione saranno deducibili ai fini delle imposte sui redditi e detraibili ai fini dell’Iva, solo se pagate mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate in linea con la progressiva evoluzione del sistema che vede un sempre minor ricorso alla moneta contante per l’acquisto di beni e servizi in ambito aziendale.

In pratica tutti i soggetti titolari di partita Iva (aziende e professionisti) non potranno più dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante, né detrarre la corrispondente imposta sul valore aggiunto, qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica.

Ma tale innovazione non è altro che una delle tante disposizioni che costituiscono il corollario di una più profonda e radicale innovazione amministrativa recata dalla generalizzata applicazione della disciplina della fatturazione elettronica con decorrenza obbligatoria (per tutti i soggetti B2B) a decorrere dal 1/1/2019 che trova però anticipata applicazione proprio per il settore petrolifero fin dal 1/7/2018 così come per la filiera riconducibile ai rapporti contrattuali esistenti con i soggetti quotati alla Borsa Valori e relative società da queste controllate.

Infatti secondo quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2018, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, dovranno essere obbligatoriamente documentati con la fattura elettronica.  

Il mio Studio si è attivato da tempo in un’opera informativa e di illustrazione di questa importante evoluzione normativa anche attraverso l’implementazione e l’utilizzo di strumenti software atti allo specifico scopo.  

Invito pertanto gli interessati a prendere contatto quanto prima per ricevere le necessarie informazioni ed aggiornamenti sia in tema di imminente estensione dell’obbligo di fatturazione e certificazione obbligatoria del fatturato e dei corrispettivi in modalità elettronica sia con riferimento ai contenuti della presente circolare.

1 - La notificazione degli atti da parte dell'Agenzia della Riscossione (Ex Equitalia)

L’applicazione delle nuove disposizioni in tema di notificazioni da parte dell’Agenzia della Riscossione

Pervengono allo scrivente studio alcune richieste di chiarimento in ordine all’applicazione di una recente quanto importantissima novità stata introdotta dal 1 giugno 2016 in tema di notificazione di atti fiscali.

 Infatti da tale data la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi può avvenire solo ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata – PEC. Procedura ancora facoltativa, invece, per le persone fisiche, in relazione alle quali il canale telematico rappresenta una vera e propria dichiarazione di volontà.

L’obbligo appena menzionato trova il proprio riferimento normativo nell’art. 14 del D. Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, il quale ha rappresentato uno dei tre provvedimenti attuativi della legge n. 23 dell’11 marzo 2014, meglio conosciuta come delega fiscale.

In questo provvedimento è stato modificato l’art. 26 del DPR 602/72 il  cui secondo  comma  è stato sostituito dal seguente:

“La  notifica  della  cartella  può  essere eseguita, con le modalità di cui al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68,  a  mezzo  posta  elettronica certificata,  all’indirizzo  risultante  dagli  elenchi  a  tal  fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria,  nonché di  professionisti  iscritti  in  albi  o elenchi, la  notifica  avviene  esclusivamente  con  tali  modalità, all’indirizzo risultante dall’indice  nazionale  degli  indirizzi  di posta elettronica certificata (INI-PEC)“.

Ma sovente gli uffici pubblici incaricati di tale incombenza si limitano ad allegare la cartella o il diverso atto della riscossione nel semplice formato PDF in luogo del più idoneo ed attendibile formato .p7m che rappresenta la modalità corretta di invio del documento. In caso di difformità l’atto notificato non può assumere alcuna valenza giuridica non essendo in grado di dimostrare che il suo contenuto sia identico, in tutto e per tutto, al documento originale.

A tal riguardo le Commissioni tributarie provinciali della nostra Varese e di Salerno hanno annullato diversi atti della riscossione, dichiarandone l’invalidità e, quindi, l’inesistenza proprio a causa del mancato utilizzo del file .p7m.

In virtù di quanto sopra, è agevole rendersi conto del fatto che molteplici potrebbero essere, quindi, le ipotesi in cui l’atto notificato dalla neonata Agenzia Riscossione sia da considerarsi nullo e/o inesistente.

Altre modifiche sono state recate dal D.L. n. 193/2016 che, da ultimo, ha cancellato dall’art. 26 del D.p.r. n. 602/73 l’inciso “Non si applica l’art. 149-bis del codice di procedura civile”, con ciò significando che dal giorno di entrata in vigore del predetto testo normativo, vale a dire dal 24.10.2016, anche con riferimento alla notifica degli atti della riscossione trova applicazione, appunto, la disposizione di cui all’art. 149bis del c.p.c., che, al primo comma, prevede testualmente che: “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento.”, avendo cura di precisare, però, al comma successivo che: “Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.”.

Si richiama pertanto l’attenzione di tutti nella verifica, ma soprattutto nel presidio, del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter agevolmente e prontamente intervenire per la tutela delle proprie ragioni nelle competenti sedi.

Come consueto il mio studio è a disposizione per qualsiasi necessità ed approfondimento si ritenesse opportuno avere in merito.

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