10 - Istruzioni per la trasmissione dei dati dei Corrispettivi giornalieri per gli Esercenti privi di Registratore Telematico

L'Agenzia delle Entrate ha previsto una procedura per l'invio telematico dei corrispettivi per gli esercenti non in possesso di registratore telematico alla data in cui scatterà l'obbligo di trasmissione.
Per accedere a tale funzione è necessario effettuare il login dal sito "Fatture e corrispettivi" con le proprie credenziali del Fisconline.

Il mio Studio ha redatto una breve e sintetica guida di supporto per le operazioni da effettuare. Per scaricarla è possibile cliccare

 

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Lo studio resta a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento in merito.

 

9 - Lo sai che vi sono importanti novità in materia di VERSAMENTI E COMPENSAZIONI CON F24?

Nella affannosa ricerca di gettito alla quale assistiamo da tempo viene introdotta nell'ordinamento una nuova disposizione normativa, giustificata dalla volontà di “perseguire” l’evasione e che, nei fatti, si traduce in un aggravio amministrativo e finanziario esclusivamente riferito a chi invece le imposte e le tasse le paga già.

Infatti il collegato fiscale alla legge di bilancio 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) introduce disposizioni finalizzate ad "ampliare i limiti alle compensazioni sui versamenti da effettuare mediante presentazione dei modelli F24".

Per essere più precisi si intende per "compensazione" una operazione “orizzontale od esterna” con la quale si provvede a compiere un atto di annullamento di un debito (fiscale o contributivo) con contestuale opposizione di credito mediante invio del modello telematico di pagamento F24.

Primo provvedimento assunto:

è stato previsto l'inserimento dell’obbligo di presentazione del modello telematico F24 anche per compensazioni relative ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (ad es. crediti maturati per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro c.d. “bonus Renzi”) oltre ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU (Crediti di imposta concessi a favore di imprese) della dichiarazione dei redditi.

Secondo provvedimento assunto:

i crediti superiori all’importo di €uro 5.000,00 sono utilizzabili solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Sorge quindi all'attenzione di imprenditori e professionisti un importante problema di liquidità per i soggetti che possono trovarsi nella situazione di vantare rilevanti crediti nelle proprie dichiarazioni fiscali per le ritenute (anche d’acconto) subite o per i versamenti effettiati in eccesso e che intendano utilizzarli per compensare altre posizioni a debito maturate per periodo d’imposta.

Terzo provvedimento assunto:

l’obbligo di presentazione del modello F24 è esteso anche a soggetti NON titolari di partita iva che debbano presentare un F24 con saldo positivo (che quindi riportano anche una compensazione parziale)

Sulla decorrenza di queste disposizioni la norma non è chiara. Infatti fa riferimento ad una decorrenza per il periodo di imposta in corso al 31/12/2019.

Che cosa implichi operativamente questa disposizione non è ancora molto chiaro e si è in attesa di disposizioni ufficiali. Tuttavia la datazione della ricorrenza temporale alla fine del corrente periodo d'imposta "solare" farebbe presumere (come già in passato) l’applicazione della disposizione per tutte le posizioni in corso di regolazione e relative al periodo 2019. Si pensi infatti a tutti i pagamenti in maturazione a quella data ed a quelli che si effettuano, per esempio, a conguaglio per le trattenute effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti calcolare (per conguaglio) nel mese di dicembre.

Ma, come prima evidenziato, l’aspetto più rilevante è dato proprio dall’impatto sulla liquidità corrente di aziende e professionisti. È noto infatti che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è stato prorogato al 30/11 (di ogni anno) ne consegue pertanto che il rinvio temporale della facoltà di compensazione al 10mo gg successivo alla suddetta scadenza comporta nei fatti un rinvio ex lege della possibile compensazione che ha il sapore di un prestito forzoso allo Stato per le sue esigenze di cassa.

Si propone qui di seguito una tabella di sintesi delle nuove disposizioni.

 

Titolari di Partita Iva

Non titolari di Partita Iva

F24 senza compensazioni

Home banking

Oppure

Entratel/Fisconline

Cartaceo

oppure

Home banking

oppure

Entratel/Fisconline

F24 con compensazioni e saldo positivo, ossia con importo da versare

Entratel/Fisconline

Entratel/Fisconline

F24 con saldo a zero

Entratel/Fisconline

Entratel/Fisconline

 Il mio studio è a disposizione per eventuali approfondimenti in merito ai temi oggetto di approfondimento nella presente comunicazione circolare.

 

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