7 - Le novità (positive) del Decreto Crescita (LEGGE 28/6/19, N. 58 pubbl. G.U. N.151 DEL 29/6/19)

Ci sono due importanti modifiche nella definitiva formulazione della legge che è entrata in vigore dal 1 maggio 2019 che meritano una segnalazione:

1)le nuove (e più estese) disposizioni per il ravvedimento operoso (applicabile anche in forma frazionata).

2)la possibilità di evitare la tassazione per i canoni di locazione non riscossi e per i quali si è ottenuta ingiunzione di pagamento o di sfratto.

Per quanto concerne il ravvedimento operoso si segnala l’introduzione dell’art. 13-bis D.Lgs. 472/1997 che estende l’ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso contenuta nel precedente articolo 13.

In sostanza vengono recepiti, in una norma primaria, alcuni orientamenti espressi in passato dall’Agenzia delle Entrate in propri interventi interpretativi (circolari) in materia di versamento frazionato dell’imposta o di versamento tardivo dell’imposta frazionata (cd. ravvedimento parziale).

Tale nuova disposizione ha effetto anche per il passato e quindi sdogana il comportamento seguito da molti contribuenti di procedere con un versamento frazionato, di un unico importo, sul quale si erano operati i dovuti calcoli (sempre frazionati) per il tributo, per la sanzione e per gli interessi

Non si tratta di autorizzare la “rateazione” dell’importo complessivo dovuto, quanto il riconoscimento che la sanzione ridotta è riconosciuta nei limiti dell’importo del tributo versato pro tempore in ogni pagamento effettuato.

In ogni caso resta applicabile il principio generale secondo il quale se prima del pagamento della sanzione e degli interessi, è notificato un avviso bonario, il contribuente perde la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso e comunque la disciplina è applicabile solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Di sicuro interesse, soprattutto in questo periodo dedicato alla redazione delle dichiarazioni dei redditi, è anche la seconda previsione normativa.

Infatti nel nostro ordinamento non era prevista la possibilità di defalcare dal reddito fondiario i canoni maturati e non riscossi dagli inquilini morosi nel pagamento degli affitti.

In pratica l’art. 3-quinquies della legge prevede che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione ad uso abitativo, non sono tassati dal momento in cui si prova la mancata percezione mediante l’ingiunzione di pagamento o dell’intimazione di sfratto per morosità.

La nuova disciplina si applica (direttamente) però solo per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dall’1.1.2020.

Per i contratti stipulati prima di tale data resta fermo, per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.

Si ricorda, infatti, che nella disciplina previgente che, dunque, si applica ancora ai contratti in corso, il momento a partire dal quale i canoni non riscossi non sono assoggettati a tassazione è rappresentato dal momento della conclusione del procedimento di convalida di sfratto.

Pare comunque opportuno precisare che per i canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si dovrà procedere con l’assoggettamento ad imposizione secondo l'istituto della tassazione separata, applicando cioè all'ammontare percepito in ritardo l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui questi stessi importi sono percepiti.

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento si rendesse necessario sugli argomenti trattati nella presente circolare informativa.

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