6 - Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale – Prima applicazione (con rinvio dei termini) e contenuto dell’evoluzione normativa

Gli Isa (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) rappresentano una nuova metodologia di controllo volta a definire il grado di affidabilità/compliance, o di anomalia, di imprese e professionisti, valutando la loro affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10, riconoscendo sulla base di questi parametri, alcuni benefici premiali. In pratica gli Isa dovrebbero assumere la funzione di pagelle in grado di valutare il grado di affidabilità del contribuente: tanto più alto sarà il “voto” ricevuto, tanto più il contribuente potrà accedere al sistema dei premi. Gli Isa rappresentano senz’altro un’evoluzione rispetto agli studi di settore, ma ancora sussistono criticità, anche tecniche, altre pratiche (i software di calcolo non sono ancora totalmente disponibili e/o completamente funzionanti) per la richiesta di accesso ai dati necessari a verificare il grado di affidabilità.

La storia degli Isa è stata molto travagliata dovendo peraltro riconoscere che, nei fatti, non sono in realtà una rivoluzione, a confronto con gli studi di settore, rappresentandone piuttosto un correttivo. L’impostazione dei due strumenti di calcolo è però molto diversa.

Il legislatore, nell’articolo 62-bis, del Dl 331/1993, aveva infatti introdotto gli studi di settore “al fine di rendere più efficace l’azione accertatrice” e prevedeva, nel successivo articolo 62-sexies, che gli accertamenti di tipo analitico presuntivi potessero “essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore”.

Di segno opposto, invece, il primo comma del richiamato articolo 9-bis del Dl 50/2017, in cui si affermava che gli Isa venivano introdotti per “favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali”.

Per quanto riguarda il funzionamento pratico dello strumento si sottolinea come la valutazione dell’affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10 consenta di riconoscere una riduzione dei termini per gli accertamenti, o il diritto a all’erogazione dei rimborsi fiscali in via prioritaria. Tanto più alto sarà il “voto” ricevuto, tanto più il contribuente potrà accedere ad un sistema di premi.

In particolare, alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente a imposte dirette e Irap;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale, ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr 600/1973, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr 633/1972;
  • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
  • Già da tempo si parlava, comunque, di abolire gli studi di settore, in quanto mezzo non idoneo a rilevare la realtà economica delle imprese, soprattutto in tempi di crisi.

Un ulteriore limite degli studi di settore era poi che applicavano un parametro singolo per imprese di fatturato e dimensioni diverse.

Anche il calcolo degli indici di affidabilità si basa su un metodo statistico-economico. Mentre però gli studi di settore si basavano su un calcolo statistico uguale per tutte le attività rientranti nello stesso cluster, gli Isa prevedono ora un calcolo basato su specifici indicatori per ogni attività individuata, a loro volta differenziati in indicatori elementari di affidabilità e indicatori elementari di anomalia.

Ad indici bassi corrisponde una bassa affidabilità fiscale del soggetto, mentre più alto è il valore e più alta sarà l’attendibilità fiscale del soggetto.

Una delle più importanti novità rispetto agli studi di settore è poi che nel calcolo viene applicato un modello di regressione che prende in considerazione i dati di 8 anni: in tal modo, utilizzando un periodo temporale più ampio (per gli studi di settore si misurava solo un anno) le informazioni dovrebbero essere più accurate. Insomma gli ISA rappresentano uno strumento molto più raffinato rispetto agli studi di settore il che non vuol dire che sia uno strumento esente da critiche e punti deboli, laddove, comunque, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019 ha da ultimo, tra le altre, disposto:

  • l’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali;
  • l’individuazione del livello minimo di affidabilità fiscale di cui l’Agenzia delle entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo;
  • la gestione delle deleghe agli intermediari;
  • la modifica del provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della modulistica Isa da utilizzare per il periodo d’imposta 2018.
  • Il provvedimento ha poi fissato in un range tra 8 e 9, i punteggi dei livelli di affidabilità che i contribuenti devono raggiungere per poter accedere ai benefici premiali indicati dal comma 12 dell’articolo 9-bis del Dl 50/2017.

Per accedere ai benefici è inoltre necessario che:

  • nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali;
  • nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici sia pari o superiore a quello minimo.
  • Per effettuare il calcolo a seguito del quale il contribuente conosce il proprio giudizio di affidabilità fiscale, c’è del resto bisogno, oltre che dei dati dichiarati relativi al periodo di imposta cui gli Isa si applicano, anche di altri dati nella disponibilità dell’Agenzia.

Tali ulteriori informazioni consistono sia in dati dichiarati dal contribuente in annualità precedenti e sia in dati “precalcolati” (quali, ad esempio, la media di alcune variabili dichiarate nelle precedenti annualità, quali il valore degli ammortamenti per beni mobili strumentali etc.) e possono essere acquisite puntualmente o massivamente.

L’acquisizione puntuale da parte del contribuente (o dell’intermediario) può avvenire attraverso la consultazione del Cassetto fiscale, accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline.

Il problema è che, ad oggi, il software, indispensabile per mettere i contribuenti nelle condizioni di conoscere il proprio livello di affidabilità, non è ancora stato rilasciato nella sua versione definitiva e pertanto è stata disposta una prima proroga dei termini dal 1° luglio al 22 luglio 2019, termine che peraltro si sta votando di posticipare al prossimo 30/9/2019 senza l’aggravio dello 0,40% di interesse per tutti coloro che rientrano nell’ambito di applicazione dello strumento.

Da ultimo segnalo che, in ogni caso, questo studio provvederà all’elaborazione ed alla comunicazione dei dati tentando di rispettare i termini più contenuti anche perché il rinvio della scadenza non incide sui termini di versamento. In pratica coloro che si avvarranno della proroga vedranno ridursi i giorni disponibili per eventuali rateazioni sul pagamento delle imposte il cui termine finale è, in ogni caso fissato per il 30 novembre con la scadenza di versamento del secondo acconto per il corrente esercizio 2019.

Vi invito a contattare questo Studio per qualsiasi necessità o esigenza informativa o per approfondire gli aspetti trattati nella presente circolare.

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