8 - Principi di corretta amministrazione - Pubblicazione degli indici necessari al monitoraggio d’attività di gestione (in una eventuale crisi d’impresa)

Come noto il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo codice della crisi d’impresa che introduce nel nostro ordinamento molti innovativi e importanti obblighi per le società e gli enti.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 13 il 27 ottobre 2019 il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti) ha pubblicato il documento riassuntivo degli indici segnaletici per la verifica degli andamenti e delle performance aziendali. Il documento è ancora in attesa dell’approvazione da parte del MI.SE. (Ministero dello Sviluppo Economico) tuttavia già fin d’ora è possibile precisare le conseguenze operative più importanti di queste disposizioni.

Infatti le nuove normative comportano l’insorgere di obblighi:

  • in capo agli amministratori che si traducono nel dotare la società degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla struttura, al mercato ed alle condizioni operative del soggetto economico atti a monitorare costantemente l’andamento della gestione al fine di cogliere (eventualmente) l’esistenza della crisi che, una volta accertata, dovrà essere affrontata in modo tempestivo
  • in capo al collegio sindacale ed al revisore, nell’ambito della consueta attività di controllo e supervisione dell’attività aziendale, nuovi obblighi di segnalazione al nuovo organismo di composizione della crisi (OCRI) quando si ravvisano fondati indizi di crisi
  • in capo ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e agenti di riscossione) un analogo obbligo di segnalazione se il debito dell’impresa ha superato una soglia definita di importo rilevante.

Da questa breve descrizione si potrà comprendere come gli organi amministrativi delle aziende, società ed enti siano investiti da una grande responsabilità dovendo preoccuparsi (non solo) di allestire un “adeguato” sistema di reporting interno[1] che permetta un corretto monitoraggio degli andamenti dei valori aziendali, ma anche quale fattiva dimostrazione di aver posto in essere tutti i necessari strumenti offerti dalla tecnica aziendale per monitorare l’attività di gestione, verificare in concreto gli andamenti dell’impresa ed attuare i controlli previsti dalla legge. Quindi in concreto lo scenario si evolve imponendo l’adozione di un comportamento  proattivo che può anche prescindere dalla necessità di rilevare l’esistenza di crisi d’impresa e/o aziendale che possono anche non sussistere.

È quindi evidente che tutti gli organi di governo delle imprese si misureranno sempre di più con la richiesta di informazioni, correttezza ed applicazione aderente ai corretti principi di gestione valorizzando sempre di più coloro che saranno in grado di gestire con immediatezza e trasparenza questi obiettivi (banche in primo luogo, fornitori, sindacati, enti pubblici ecc.). Il processo è appena iniziato, ma tende inesorabilmente verso questa direzione.

Peraltro è evidente la ratio della disposizione che impone obblighi di comunicazione ed informativa esterna anche in capo al sindaco e/o al revisore (soggetti autonomi rispetto alla governance aziendale) costituiti anche in forma collegiale che devono osservare, rilevare e segnalare anche la “non” adeguatezza del sistema informativo e di reporting aziendale che non fosse sufficientemente strutturato o che non rilevasse i dati per come richiesti dalle nuove disposizioni.  

Tra i riferimenti contabili più importanti da monitorare figurano, ad esempio, gli indici che misurano i rapporti tra i flussi di cassa attesi e gli oneri dell’indebitamento e quello tra mezzi propri e mezzi di terzi nell’orizzonte temporale semestrale con la necessità di prevedere la capacità dell’impresa di assicurare la continuità della gestione aziendale (fino al termine dell’esercizio, o almeno per sei mesi se la durata residua è inferiore).

Il documento presentato dal CNDCEC fornisce un approccio metodologico molto interessante che si estrinseca nella fase di verifica dello squilibrio patrimoniale attraverso la misurazione del patrimonio netto con frequenza trimestrale e sulla base di un bilancio intermedio. Il calcolo del rapporto tra flussi attesi e impegni finanziari (cosiddetto DSCR) sulla base di un budget di tesoreria con orizzonte almeno semestrale e infine in caso di inaffidabilità del budget di tesoreria (e conseguentemente del DSCR) devono essere esaminati gli altri indici economico finanziari proposti.

L’andamento dei flussi di cassa pertanto, oltre ad essere un valido strumento interpretativo della gestione aziendale, costituisce un presidio indispensabile per la dimostrazione e l’attestazione del rispetto dei principi di corretta gestione.

Questo Studio Professionale, con modalità di gestione ed assistenza innovative seguite già da molti anni e tarate sulle singole realtà aziendali, da tempo elabora e suggerisce l’implementazione di tali schemi operativi e ciò trova oggi ulteriore conforto nelle nuove disposizioni normative.

Il mio studio è a disposizione per tutti i necessari approfondimenti sui temi descritti in questa comunicazione oltre che per la verifica delle condizioni operative e di struttura della vostra gestione amministrativa e finanziaria anche direttamente presso la vostra sede aziendale.

 

[1] Totalmente diverso dalle scritture contabili obbligatorie siano esse civilistiche o fiscali

7 - Le novità (positive) del Decreto Crescita (LEGGE 28/6/19, N. 58 pubbl. G.U. N.151 DEL 29/6/19)

Ci sono due importanti modifiche nella definitiva formulazione della legge che è entrata in vigore dal 1 maggio 2019 che meritano una segnalazione:

1)le nuove (e più estese) disposizioni per il ravvedimento operoso (applicabile anche in forma frazionata).

2)la possibilità di evitare la tassazione per i canoni di locazione non riscossi e per i quali si è ottenuta ingiunzione di pagamento o di sfratto.

Per quanto concerne il ravvedimento operoso si segnala l’introduzione dell’art. 13-bis D.Lgs. 472/1997 che estende l’ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso contenuta nel precedente articolo 13.

In sostanza vengono recepiti, in una norma primaria, alcuni orientamenti espressi in passato dall’Agenzia delle Entrate in propri interventi interpretativi (circolari) in materia di versamento frazionato dell’imposta o di versamento tardivo dell’imposta frazionata (cd. ravvedimento parziale).

Tale nuova disposizione ha effetto anche per il passato e quindi sdogana il comportamento seguito da molti contribuenti di procedere con un versamento frazionato, di un unico importo, sul quale si erano operati i dovuti calcoli (sempre frazionati) per il tributo, per la sanzione e per gli interessi

Non si tratta di autorizzare la “rateazione” dell’importo complessivo dovuto, quanto il riconoscimento che la sanzione ridotta è riconosciuta nei limiti dell’importo del tributo versato pro tempore in ogni pagamento effettuato.

In ogni caso resta applicabile il principio generale secondo il quale se prima del pagamento della sanzione e degli interessi, è notificato un avviso bonario, il contribuente perde la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso e comunque la disciplina è applicabile solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Di sicuro interesse, soprattutto in questo periodo dedicato alla redazione delle dichiarazioni dei redditi, è anche la seconda previsione normativa.

Infatti nel nostro ordinamento non era prevista la possibilità di defalcare dal reddito fondiario i canoni maturati e non riscossi dagli inquilini morosi nel pagamento degli affitti.

In pratica l’art. 3-quinquies della legge prevede che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione ad uso abitativo, non sono tassati dal momento in cui si prova la mancata percezione mediante l’ingiunzione di pagamento o dell’intimazione di sfratto per morosità.

La nuova disciplina si applica (direttamente) però solo per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dall’1.1.2020.

Per i contratti stipulati prima di tale data resta fermo, per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.

Si ricorda, infatti, che nella disciplina previgente che, dunque, si applica ancora ai contratti in corso, il momento a partire dal quale i canoni non riscossi non sono assoggettati a tassazione è rappresentato dal momento della conclusione del procedimento di convalida di sfratto.

Pare comunque opportuno precisare che per i canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si dovrà procedere con l’assoggettamento ad imposizione secondo l'istituto della tassazione separata, applicando cioè all'ammontare percepito in ritardo l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui questi stessi importi sono percepiti.

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento si rendesse necessario sugli argomenti trattati nella presente circolare informativa.

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