6 - Obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni estere

Per effetto della legge di Bilancio 2022 , con decorrenza 1° luglio 2022, viene introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica attiva che fino a tale data era facoltativo, per tutte le operazioni estere ( INTRA ed EXTRA CEE) . I soggetti interessati dovranno pertanto trasmettere all’Agenzia delle Entrate i relativi dati, peraltro utilizzando le stesse modalità tecniche attualmente previste per la fatturazione elettronica. Infatti, l’art. 1, comma 1103, legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, ha previsto l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche ordinarie, ma anche i dati delle operazioni con l’estero. Anche per questi ultimi dovrà, quindi, utilizzarsi esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML.

Ciò significa che, per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento “TD01”, valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX” (cioè digitando sette x).

Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare a seconda dei casi un documento elettronico di autofattura tipo “TD17”, “TD18” e “TD19”, da trasmettere al Sistema di Interscambio. In caso di necessità lo Studio, per chi ne manifestasse la necessità, potrà provvedere all’integrazione analogica delle fatture ricevute, al pari dell’emissione delle autofatture in formato analogico, con successiva trasmissione dei documenti in formato XML mediante il Sistema di Interscambio.

Più in dettaglio per quanto riguarda il tipo di documento da indicare si specifica che:

-   il codice TD17 sarà indicato nel caso di acquisto di servizi da paese UE INTRA ed EXTRA UE, San Marino o Vaticano;

-   il codice TD18 sarà indicato per operazioni riferito all’acquisto di beni da paesi UE INTRA;

-   il codice TD19 sarà indicato per acquisti di beni da paesi UE INTRA ed EXTRA UE, San Marino, Vaticano per acquisto di beni che si trovano già nel territorio nazionale cioè per transazioni tra il fornitore di beni che è un soggetto UE oppure EXTRA UE e l’acquirente che è un soggetto che risiede nel territorio italiano ma i beni sono già nel territorio italiano.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni da paese EXTRA UE che vengono effettuati sulla piattaforma AMAZON , rappresentano “importazioni” e pertanto richiederebbero, oltre la fattura, la richiesta della bolla doganale che garantirebbe l’esonero dalla presentazione dell’autofattura elettronica.

In questo caso, vista la difficoltà nell’ottenere la bolla doganale trattandosi di beni che arrivano tramite posta, si consiglia, al fine di evitare una casistica ai fini dell’emissione dell’autofattura elettronica non prevista dai codici tipo documento previsti (TD17,TD18,TD19), di non richiedere fattura ma semplicemente una ricevuta che sarà così contabilizzata a costo in prima nota.

Per ulteriori delucidazioni in merito lo Studio è a Vs. disposizione.

 

5 - Bonus € 200,00 a dipendenti e pensionati

E’ stato pubblicato in Gazzetta il D.L. 17/05/2022, N.50, per contrastare le difficoltà legate al caro prezzi, con la previsione, tra l’altro, misure per le famiglie e un bonus da 200 euro una tantum per lavoratori (dipendenti e autonomi) e pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro.

SOGGETTI DESTINATARI.

Sono destinatari del beneficio:

  • i pensionati (che lo riceveranno tramite l’Inps);
  • i lavoratori dipendenti (che lo riceveranno tramite il datore di lavoro, con alcune eccezioni), inclusi colf, badanti e lavoratori domestici (che lo riceveranno tramite l’Inps);
  • i lavoratori autonomi (per i quali sarà istituito un fondo speciale);
  • i disoccupati e i percettori del reddito di cittadinanza.

Per alcune categorie l’erogazione sarà automatica, per altre sarà necessaria la  presentazione della domanda.

CAMPO DI APPLICAZIONE.

Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti per i quali il decreto prevede una diversa condizione, il bonus è riconosciuto purchè il reddito sia inferiore ai 35.000 mila euro.

Nel computo della soglia di reddito da rispettare vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola esclusione dei seguenti:

  • rendita della casa di abitazione e relative pertinenze;
  • trattamenti di fine rapporto;
  • Anf, assegni familiari e Auu;
  • emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
  • assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
  • indennità di accompagnamento.

BONUS AI LAVORATORI DIPENDENTI.

Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero dell’0,80% di cui all’art. 1, co. 121 della L. 234/2021 per almeno una mensilità.
Per aver diritto al beneficio i lavoratori:

  1. A) non devono già beneficiare del bonus di € 200,00 ad altro titolo

e

  1. B) Devono presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione di non essere:

- titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;

- in un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza.

Sarà opportuno farsi dichiarare dal lavoratore assunto nel mese di luglio che non sta percependo la stessa somma dall’altro datore di lavoro. Tale dichiarazione sarà opportuna anche nel caso di lavoratori con altro rapporto di lavoro presso altri datori di lavoro.

NATURA DELLA PRESTAZIONE.

L'indennita' una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini previdenziali,  non  e'  cedibile,  ne' sequestrabile, ne' pignorabile.

Il datore di lavoro potrà poi recuperare quanto erogato con il primo pagamento d’imposta utile.

L’importo sarà perciò esposto in compensazione in F24 con apposito codice tributo di prossima istituzione.

BONUS AI LAVORATORI DOMESTICI.

Per ricevere il bonus, i lavoratori domestici dovranno presentare apposita domanda, anche

tramite gli istituti di patronato.

E’ necessario attendere le istruzioni operative da parte dell’Inps. Il bonus spetta in caso di titolarità di uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022.

LAVORATORI AUTONOMI.

Ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali [art. 2222 del codice civile], con l'accredito di almeno un contributo mensile per il 2021 e già iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione separata, l'indennità è erogata previa domanda all'Inps.

Per conoscere con esattezza le modalità di erogazione occorrerà aspettare un decreto ministeriale che ne definirà le regole.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti o ulteriori informazioni in merito.

Piazza XX Settembre, 2 - 21100 Varese - Tel. 0332/181.00.22 - Fax 0332/181.00.23 - Email: info@studiocastagna.eu - P.IVA 01827970128
Uso dei Cookie - Privacy