4 - Previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per l'utilizzo di Energia Elettrica e Gas Naturale

Vi segnalo che tra le misure contenute nei decreti di recente emanazione del Governo (in particolare il D.L. n 21/2022) è stato introdotto un contributo, sotto forma di credito d’imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale nei primi due trimestri del 2022.

Le aliquote ed i requisiti illustrati di seguito si riferiscono all'attuale contesto normativo. È quindi plausibile ipotizzare che possano intervenire modifiche alle disposizioni di legge prima della definitiva conversione dei decreti.

Per l’utilizzo dell’energia elettrica:

Requisito per beneficiare dell’agevolazione

Per accedere all’agevolazione in oggetto con riferimento alle spese sostenute nel primo trimestre 2022 è necessario che si sia verificato un incremento superiore al 30% dei costi per kW/h della componente energia elettrica sulla base della media del quarto trimestre 2021 rispetto al quarto trimestre 2019 (incremento calcolato al netto delle imposte e degli eventuali sussidi).

Per accedere all’agevolazione in oggetto con riferimento alle spese sostenute nel secondo trimestre 2022 è necessario che si sia verificato un incremento superiore al 30% dei costi per kW/h della componente energia elettrica sulla base della media del primo trimestre 2022 rispetto al primo trimestre 2019 (incremento calcolato al netto delle imposte e degli eventuali sussidi).

Tra i destinatari vi sono sia le imprese cd “energivore” che altre non rientranti in questo perimetro.

In particolare per queste ultime l’importo del credito riconosciuto come contributo è usufruibile da imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e l’importo del credito è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (art. 3 D.L. 21/2022). 

Per l'utilizzo del Gas Naturale

È prevista una agevolazione riconoscibile in forma di credito d’imposta anche per le imprese che utilizzano il Gas naturale.

Per accedere a tale diverso istituto è necessario che si sia verificato un incremento superiore al 30% del prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022 rispetto al primo trimestre dell’anno 2019.

Per le imprese diverse dalle “gasivore” il credito d’imposta è pari al 20% del costo del gas acquistato e consumato nel secondo trimestre 2022, al netto dei consumi di gas naturale  impiegato in eventuali usi termoelettrici (art. 4 D.L. 21/2022).

Il credito di imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite mod. F24 entro il 31/12/2022, con facoltà di cessione solo per intero secondo le regole dei bonus edilizi, ai sensi degli articoli 3, 4 e 9, D.L. 21/2022;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi (a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto, tenuto anche conto della non concorrenza alla formazione del reddito/base imponibile IRAP);
  • non è soggetto ai limiti generali di compensazione.

Ad oggi non sono state definite particolari misure per l’applicazione della disciplina in commento.

Pertanto per accedere all’agevolazione non sono ad oggi previste formalità particolari (es. istanze telematiche) e pertanto una volta calcolato il beneficio spettante, il contribuente può procedere direttamente all’utilizzo mediante compilazione ed invio del modello F24.

Ai sensi del comma 3 degli articoli 3 e 4 del DL 21/022 il credito può anche essere ceduto ed eventuali contratti stipulati in violazione delle disposizioni contenute in dette disposizioni sono considerati nulli.

in particolare per la cessione del credito è necessario che

  • un professionista abilitato apponga il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta;
  • il credito d’imposta acquistato dal cessionario può essere utilizzato con le stesse modalità e limiti del soggetto che lo ha maturato e sempre entro la data del 31 dicembre 2022;
  • le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda i successivi controlli che l’Amministrazione finanziaria effettuerà sulla maturazione e sugli utilizzi del credito d’imposta, l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 4 D.L. 21/2022 prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 121 D.L. 34/2020.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti o ulteriori informazioni in merito.

Cordiali saluti

3 - Assegno unico universale per figli minorenni o disabili

La legge n. 46 del 20211 ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

In via temporanea e nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 46 del 2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l’assegno temporaneo per figli minori (di seguito Assegno temporaneo).

In attuazione della medesima legge delega, il decreto legislativo 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Se quindi si hanno figli minori o disabili si è interessati da questa profonda innovazione normativa.

L’assegno unico universale sostituisce tutte le altre prestazioni previdenziali in vigore fino a febbraio 2022. A partire dal mese di marzo 2022 cesseranno le seguenti prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative:

  • premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
  • detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni

L’Assegno unico resta compatibile con:

  • bonus asilo nido;
  • misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
  • Reddito di Cittadinanza. Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’Assegno è erogato, con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta RdC di cui gli stessi sono in possesso senza necessità di fare domanda.

L’assegno spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (dipendenti, autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza), in misura diversa in base al reddito della famiglia. Ma un minimo spetta comunque a tutti, senza distinzioni.

L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

 Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo, l’Assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.

Requisiti dei genitori

L’Assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Importo dell’Assegno unico

L’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base all’ ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

L’assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE. La fascia minima di ISEE è di 15.000 euro (importo massimo dell’assegno) la fascia massima è da 40.000 euro in su, senza alcun tetto (in questo caso compete l’importo minimo dell’assegno).

Per essere più chiari, l’Assegno può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa.

A chi è erogato l’assegno Unico

L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato. In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore, per quanto a propria conoscenza).

Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.

In caso di affidamento esclusivo, il richiedente potrà chiedere la corresponsione del 100% dell’importo spettante. Resta ferma la possibilità dell’altro genitore di modificare tale scelta accedendo alla domanda mediante le proprie credenziali.

Per quanto invece concerne l'ottenimento dell'ISEE, come presentare la domanda e la periodicità della stessa si invitano gli interessati a prendere contatto con lo Studio per ricevere ulteriori informazioni.

 

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