12/D - JOBS ACT – Quarto approfondimento dei temi proposti

D) IL CONTRATTO A TERMINE.NOVITA'

L'entrata in vigore del D. Lgs. n.81/2015 segna la prosecuzione del percorso innovativo intrapreso dalla Legge n.92/2012 per il contratto a tempo determinato.

Il D. Lgs. 81/2015 ha quasi definitivamente abrogato il D. Lgs. n.368/2001, del quale sopravvive, sino al 31 dicembre 2016, solo l'art. 2, relativo alla «disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali» .

Risultano confermati i due requisiti cardine sui quali poggia il contratto a termine, che ne rendono l'utilizzo più agevole e scevro da interpretazioni di sorta; vale a dire:

  • la durata massima, pari a 36 mesi (art. 19);
  • il numero massimo di assunzioni, pari al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione (art. 23).

Potranno essere stipulati contratti a termine senza alcuna limitazione quantitativa:

  • nella fase di avvio di nuove attività,
  • per i periodi definiti dai contratti collettivi;
  • da imprese start-up innovative, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero di tre anni, se è stata costituita entro il triennio precedente, o di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti;
  • per lo svolgimento delle attività stagionali che verranno individuate con apposito Decreto Ministeriale.

Da segnalare (rispetto alla precedente previsione normativa) l'abbassamento della soglia di età - da 55 a 50 anni - dei lavoratori che potranno essere assunti senza il rispetto del limite quantitativo.

Resta confermato che, in caso di violazione del limite massimo percentuale di assunzioni a tempo determinato, viene prevista la duplice sanzione amministrativa pari: a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno; b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno».

Il mio studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.

 

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