1 - La notificazione degli atti da parte dell'Agenzia della Riscossione (Ex Equitalia)

L’applicazione delle nuove disposizioni in tema di notificazioni da parte dell’Agenzia della Riscossione

Pervengono allo scrivente studio alcune richieste di chiarimento in ordine all’applicazione di una recente quanto importantissima novità stata introdotta dal 1 giugno 2016 in tema di notificazione di atti fiscali.

 Infatti da tale data la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi può avvenire solo ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata – PEC. Procedura ancora facoltativa, invece, per le persone fisiche, in relazione alle quali il canale telematico rappresenta una vera e propria dichiarazione di volontà.

L’obbligo appena menzionato trova il proprio riferimento normativo nell’art. 14 del D. Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, il quale ha rappresentato uno dei tre provvedimenti attuativi della legge n. 23 dell’11 marzo 2014, meglio conosciuta come delega fiscale.

In questo provvedimento è stato modificato l’art. 26 del DPR 602/72 il  cui secondo  comma  è stato sostituito dal seguente:

“La  notifica  della  cartella  può  essere eseguita, con le modalità di cui al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68,  a  mezzo  posta  elettronica certificata,  all’indirizzo  risultante  dagli  elenchi  a  tal  fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria,  nonché di  professionisti  iscritti  in  albi  o elenchi, la  notifica  avviene  esclusivamente  con  tali  modalità, all’indirizzo risultante dall’indice  nazionale  degli  indirizzi  di posta elettronica certificata (INI-PEC)“.

Ma sovente gli uffici pubblici incaricati di tale incombenza si limitano ad allegare la cartella o il diverso atto della riscossione nel semplice formato PDF in luogo del più idoneo ed attendibile formato .p7m che rappresenta la modalità corretta di invio del documento. In caso di difformità l’atto notificato non può assumere alcuna valenza giuridica non essendo in grado di dimostrare che il suo contenuto sia identico, in tutto e per tutto, al documento originale.

A tal riguardo le Commissioni tributarie provinciali della nostra Varese e di Salerno hanno annullato diversi atti della riscossione, dichiarandone l’invalidità e, quindi, l’inesistenza proprio a causa del mancato utilizzo del file .p7m.

In virtù di quanto sopra, è agevole rendersi conto del fatto che molteplici potrebbero essere, quindi, le ipotesi in cui l’atto notificato dalla neonata Agenzia Riscossione sia da considerarsi nullo e/o inesistente.

Altre modifiche sono state recate dal D.L. n. 193/2016 che, da ultimo, ha cancellato dall’art. 26 del D.p.r. n. 602/73 l’inciso “Non si applica l’art. 149-bis del codice di procedura civile”, con ciò significando che dal giorno di entrata in vigore del predetto testo normativo, vale a dire dal 24.10.2016, anche con riferimento alla notifica degli atti della riscossione trova applicazione, appunto, la disposizione di cui all’art. 149bis del c.p.c., che, al primo comma, prevede testualmente che: “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento.”, avendo cura di precisare, però, al comma successivo che: “Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.”.

Si richiama pertanto l’attenzione di tutti nella verifica, ma soprattutto nel presidio, del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter agevolmente e prontamente intervenire per la tutela delle proprie ragioni nelle competenti sedi.

Come consueto il mio studio è a disposizione per qualsiasi necessità ed approfondimento si ritenesse opportuno avere in merito.

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