5 - : Termine emissione fatture – Indicazioni sulla conclusione del periodo transitorio di tolleranza per l’applicazione delle sanzioni

Rinviando la vostra cortese att.ne alle mie precedenti comunicazioni sul tema rammento che dal 1° gennaio 2019 l’emissione di una fattura con modalità diverse da quelle elettroniche, e quindi non in formato xml e senza invio tramite Sdi, equivale a non averla emessa.

Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 (contribuenti trimestrali) e sino a settembre 2019 (contribuenti mensili), non trovano tuttavia applicazione le sanzioni ordinarie per omessa o tardiva fatturazione se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine normativamente stabilito, ma comunque in un momento tale da poter far concorrere l’imposta alla corretta liquidazione di periodo sia mensile o trimestrale. Pertanto dal 17 novembre 2019, scaduto il periodo di moratoria le sanzioni vengono invece contestate nella misura piena come previste dall’articolo 6 del Dlgs 471/1997 (dal 90 al 180% dell’imposta indicata nel documento di vendita). Si rammenta altresì che l’applicazione ridotta della sanzione al 20% si applica quando la fattura, seppure emessa tardivamente in elettronico, partecipa comunque alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo perché in caso contrario a tale circostanza, si somma anche la sanzione relativa all’omesso o ritardato versamento dell’imposta (30%).

Per quanto invece attiene alla tempistica di emissione del documento è intervenuta, proprio negli ultimi giorni, la circolare 14/E pubblicata il 17/6/2019 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la “data documento” da valorizzare sul file deve essere sempre quella dell'operazione a prescindere dalla successiva documentazione mediante invio al sistema Sdi.

Possono così finalmente superarsi tutte quelle pratiche realizzate “forzando” i sistemi operativi per indicare sul tracciato come data di emissione quella della trasmissione allo Sdi, le quali, il più delle volte, non coincidono.

Per quanto fin qui descritto ne consegue che dal 1/7/2019 le fatture immediate possono essere emesse entro 10 giorni (12 gg secondo la modifica prevista dal DL Crescita in corso di approvazione in questi giorni) dall'effettuazione dell'operazione indicando anche la data in cui si è realizzata la cessione di beni o la prestazione di servizi se diversa da quella di emissione. È il caso ad esempio di coloro che, per vari motivi, non applicano il sistema di fatturazione elettronica ed utilizzano ancora il sistema cartaceo: in tale circostanza dovranno procedere con l’indicazione nel documento di entrambe le date.  

La non contestualità tra momento di effettuazione e documentazione della stessa vale per tutte le fatture, comprese quelle trasmesse tramite Sdi: per queste ultime, tuttavia, sarà lo stesso Sistema ad attestare data e orario di avvenuta “trasmissione”. In pratica si dovrà procedere ad emettere la fattura nei corretti termini di emissioni previsti dall’art. 6 del DPR 633/72 (consegna o spedizione per i beni mobili, ultimazione della prestazione per i servizi, stipula atto per il trasferimento immobiliare ecc. e comunque alla data di incasso del corrispettivo se anticipata rispetto alle precedenti).  Il sistema di interscambio apporrà la data che sarà poi assunta da colui che riceverà il documento.

Nessuna modifica normativa ha invece interessato le fatture differite che possono essere emesse (e quindi trasmesse al Sdi) entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione come certificata da documento commerciale, Ddt o altro documento idoneo.

Allo stesso modo delle fatture immediate trasmesse non contestualmente all'effettuazione dell'operazione, anche sul tracciato xml delle differite andrà indicato nel campo “Data” quella riportata, ad esempio, sul documento di trasporto, decorrendo da tale momento gli obblighi fiscali di registrazione e liquidazione dell'imposta. La circolare si sofferma sul punto con una opportuna semplificazione precisando che se la fattura differita descrive le consegne dei beni effettuate nei giorni 2, 14, 28 del mese precedente la fattura dovrà riportare la data del 28 (nell’esempio corrispondente all’ultima consegna o spedizione) ed essere emessa (trasmessa, inviata) a mezzo del servizio SDI dal giorno 1 al 15 del mese successivo.

Infine per quanto attiene la registrazione dei documenti si rammenta che da 24 ottobre 2018 le fatture emesse, sia immediate che differite, possono essere annotate nel registro Iva vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. L’unica eccezione è rappresentata dalle fatture differite relative a triangolazioni nazionali, la cui registrazione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese. In pratica per questa fattispecie il doppio passaggio dei beni non consente il rinvio dei termini di emissione dei documenti al secondo mese successivo, ma valgono sempre quelli ordinari.

Ai fini del rispetto dei principi di ordinata contabilità, in caso fatture immediate, alcune emesse contestualmente all'effettuazione dell'operazione, altre avvalendosi invece del periodo dei 10 (12) giorni per la trasmissione, l'operatore è tenuto ad individuarle distintamente utilizzando o una specifica codifica che consenta l'imputazione corretta dell'imposta nel periodo di riferimento, ovvero registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo. In ogni caso si deve rispettare il periodo di competenza per la corretta imputazione del tributo iva indicato nella fattura ai fini della liquidazione e del versamento.

Per quanto descritto vi invito a presidiare con la dovuta attenzione questi importanti passaggi normativi e di rapportarvi con lo scrivente Studio per qualsiasi necessità o esigenza informativa riteneste opportuno avere in merito.

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