6 - Richiesta di finanziamento con accesso al fondo di garanzia pubblica

Il Decreto liquidità, già illustrato nelle precedenti informative di questo Studio, ha introdotto la possibilità, per i piccoli imprenditori e professionisti danneggiati dalle sospensioni legate all’emergenza da Covid-19, di accedere ad un finanziamento di 25.000 euro da parte delle banche.

Si tratta di uno degli aspetti più delicati e attesi del D.L. 8/4/2020 n. 23 pubblicato nei giorni scorsi che consente (dovrebbe consentire) di ottenere credito per i piccoli imprenditori ed i professionisti (ed artisti) con procedure “semplificate” accedendo al Fondo Centrale di Garanzia, con copertura del 100%, purché sussistano determinati requisiti.

Al riguardo si segnala che è disponibile sul sito del Fondo di Garanzia il modulo per l’accesso alla garanzia pubblica sul finanziamento da 25mila euro, come previsto dal decreto Liquidità, modulo che viene comunque allegato alla presente informativa.

Chi è interessato ad usufruire della garanzia del Fondo dovrà compilare il modulo e inviarlo per mail (anche non certificata) alla propria banca alla quale intende richiedere il finanziamento.

Più in particolare si precisa che l’articolo 13, lettera m) del decreto ammette alla garanzia del Fondo Centrale (di garanzia) i finanziamenti erogati verso soggetti “la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19” (situazione da autocertificare).

I finanziamenti dovranno rispettare la quota massima del 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e comunque saranno erogati per un importo non superiore agli ormai famosi 25.000 euro. Quelli che saranno richiesti per entità superiori NON saranno interamente coperti dalla garanzia e devono essere gestiti con una apposita istruttoria fidi da parte dell’istituto di credito.

La volontà del Legislatore infatti è che questi prestiti di limitato importo (fino a €uro 25.000) vengano concessi senza valutazione del merito creditizio del richiedente, quindi automaticamente e gratuitamente, salva solo la verifica formale dei requisiti e senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo di Garanzia. Ma è evidente che ogni istituto di credito rispetterà la propria policy aziendale per le erogazioni e disciplinerà l’analisi delle singole situazioni che magari sono già note. Si potrebbe quindi verificare il caso che l’istituto di credito neghi comunque questa possibilità o che richieda garanzie collaterali nel caso in cui il Fondo di Garanzia dello Stato non dovesse ritenere meritevole di accoglimento la domanda.

Il prestito dovrà avere la durata massima di sei anni (quindi all’interno di questo intervallo di tempo ogni azienda, in accordo con la banca, potrà individuare una diversa durata) con un periodo di preammortamento pari a 24 mesi nel quale, cioè, verrà rimborsata solo la quota interessi, rinviando la quota capitale.

La disciplina normativa sulla regolazione del tasso di interesse è molto complessa e quindi non si ritiene opportuno approfondire questo tema nella presente informativa, ma certamente siamo a disposizione per verificare la singola proposta che l’istituto potrà formulare ai richiedenti in sede di istruzione della domanda.

È molto importante tenere in debita considerazione le attestazioni che dovranno essere rese in sede di presentazione della domanda come dettagliate nella pagina 2 del modulo allegato alla presente.

Il mio Studio è a disposizione per eventuali approfondimenti sugli aspetti trattati nella presente informativa.

 

 

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