15 - TASI

 

TASI – Nuovi obblighi di versamento delle imposte comunali

 

 

Con la TASI il nostro legislatore ha individuato un nuovo tributo che riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività. L’acronimo significa Tassa sui Servizi Indivisibili.

La grande novità della Tasi è che il soggetto passivo non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l'affittuario.

Infatti la legge stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono entrambi titolari di un’obbligazione tributaria. L'occupante però verserà solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dal Comune nel regolamento della Tasi che ha approvato.

Ho potuto appurare che ogni ente locale si muove in assoluta autonomia e discrezionalità, provvedendo ad inviare bollettini di pagamento premarcati e/o precompilati per il versamento del tributo al proprietario, all’inquilino, solo sulla prima casa in alcuni casi anche su altre unità immobiliari.

Purtroppo non è possibile controllare o verificare in anticipo il comportamento dei singoli Comuni e pertanto risulta molto difficoltoso, se non impossibile, svolgere le necessarie verifiche su tali documenti e sulle diverse condizioni soggettive che determinano il calcolo quali ad esempio cointestazioni, superfici, aliquote, esistenza di diritti reali, detenzioni temporanee e, dulcis in fundo, le esenzioni.

Infatti ogni ente con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

 a) abitazioni con unico occupante;

 b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

 c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

 d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

 e) fabbricati rurali ad uso abitativo

La Tasi peraltro non è dovuta in relazione alla quantità dei rifiuti assimilati per i quali il produttore dimostri di aver avviato autonomamente il recupero.

Insomma una vera babele di dati ed informazioni da gestire entro i termini di versamento.

Per quanto riguarda questi ultimi segnalo, quale regola generale, che secondo la LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 il versamento della TASI è effettuato nelle date del 16 giungo e del 16 dicembre di ogni anno. E' consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Per il primo anno di applicazione (2014) per i Comuni che hanno deliberato entro il 23 maggio 2014, l'acconto si paga (è stato pagato) entro il 16 giugno.

È stata però stabilita una proroga per i Comuni in ritardo con l’adozione della delibera. Il MEF con un proprio comunicato ha precisato testualmente che:

”Dopo aver incontrato l'Anci, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall'altro all'esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre”

Il cosiddetto decreto-ponte aveva quindi ufficialmente prorogato il pagamento della prima rata Tasi al 16 ottobre in quei Comuni dove non fossero state deliberate le aliquote entro il 23 maggio: questa data però riguarda solo i Comuni che hanno assunto la predetta deliberazione entro il 10 settembre us. Per chi invece non ha rispettato tale termine il versamento slitta al 16 dicembre.

Per quanto fin qui sinteticamente richiamato invito tutti gli interessati a comunicare allo scrivente se intendono affidare a questo studio gli adempimenti relativi ai calcoli ed al pagamento dell’imposta comunale.

Parimenti occorrerà fornire tutte le necessarie indicazioni, non ultime quelle anagrafiche eventualmente ancora mancanti al mio studio, anche per gli inquilini se i proprietari locatori intendessero rivolgersi al sottoscritto anche per favorire lo svolgimento di questo adempimento da parte degli interessati. Al riguardo non pare superfluo precisare che proprietario e occupante (locatario o ad altro titolo) sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671(1) dell’art.1 della legge 147/2013 (legge stabilità 2014) solo tra possessori o detentori e, quindi, non tra possessore e detentore.

Come di consueto il mio Studio è a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore specifica esigenza o per particolari necessità interpretative.

 

 

 

1) Comma 671

In vigore dal 1 gennaio 2014

671.La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

 

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