6 – Agevolazioni in tema di contribuzione INPS per gli iscritti al nuovo regime forfettario

La Legge n.190/2014 (cd. Legge di Stabilità), art.1, commi 76-84, ha introdotto un regime FISCALE agevolato, decorrente dall'1/01/2015 per le imprese di ridotte dimensioni come definite dal comma 54 dello stesso articolo, ossia determinati contribuenti, persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (sempre in forma imprenditoriale).

I destinatari di tale regime fiscale agevolato, POSSONO ANCHE SCEGLIERE di fruire di agevolazioni di carattere CONTRIBUTIVO, in quanto esercenti una delle attività recante un codice Ateco compreso nell'elenco di cui all'Allegato 4 della legge di cui sopra.

Per accedervi è necessario inoltrare telematicamente apposita domanda all'Inps nel termine perentorio del 28/02/2015 per coloro GIA' esercenti attività di impresa alla data dell'1/01/2015.

Il termine descritto vale anche per coloro che, pur esercitando attività di impresa prima dell'entrata in vigore della legge, non risultino ancora essere titolari di posizione attiva presso le gestioni previdenziali. In tale ipotesi andrà compilato l'apposito modulo cartaceo.

Coloro che intraprendono una nuova attività di impresa dall'1/01/2015, e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, possono accedere al regime agevolato presentando il modello telematico con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Il regime agevolato prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni Artigiani/Commercianti Inps avvenga in percentuale rispetto al reddito forfettario come definito dall'Agenzia delle Entrate, senza applicazione del reddito minimale imponibile e del conseguente versamento della contribuzione fissa.

 

E' consultabile, unitamente alla presente, l'Allegato 4 alla Legge n.190/2014.

 

Il mio studio resta, come di consueto, a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore specifica esigenza anche informativa.

 
 
Allegati:

 

 

 

 

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