7 - Decreto Dignità - Le modifiche introdotte sono immediatamente applicabili

Il Governo ha promulgato il Decreto Legge 12/07/2018, n. 87, meglio descritto dalla stampa con la definizione di DECRETO DIGNITA’, con il quale  sono state introdotte importanti modifiche che impattano immediatamente e quindi, purtroppo, senza alcun periodo transitorio sui seguenti istituti di diritto del lavoro:

-              Contratto di lavoro a tempo determinato;

-              Somministrazione;

-              Indennizzo nell’ipotesi di licenziamento.

-              Delocalizzazione delle imprese.

-              Occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti.

Nella presente informativa, si intende precisare seppur sinteticamente alcuni aspetti che riguardano talune delle modifiche introdotte al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

La nuova disciplina, come precisato, entrata immediatamente in vigore il 14/07/2018, si occupa di taluni aspetti essenziali dei contratti per i quali raccomandiamo la massima attenzione sia ai fini della valutazione che della validità degli stessi.

Infatti queste nuove disposizioni contemplano talune nuove precise qualificazioni che riguardano la durata massima dei contratti, la forma “acausale” [1] (rimane tale come in passato), le causali[2], il termine[3]

Altro importante aspetto è dato dalle proroghe che non potranno più essere gestite come in passato. Essa infatti consiste in una modifica consensuale del contratto di lavoro in corso mediante la quale le parti spostano in avanti il termine precedentemente fissato per la scadenza.

Nel regime tracciato dal Decreto Dignità la proroga rimane acausale  finché  il rapporto, nel suo complesso, si mantiene entro la durata dei 12 mesi. Pertanto, un rapporto della durata di tre mesi potrà essere prorogato liberamente, una o più volte, fino a raggiungere i 12 mesi.

Il numero massimo consentito delle proroghe viene ridotto da 5 a 4 nel corso dell’intera relazione lavorativa tra le parti.

Un ulteriore aspetto, molto delicato ed importante, riguarda il rinnovo del contratto. Questo dovrà in ogni caso essere assistito da una causale giustificatrice innestando tutte le problematiche inerenti questa ulteriore condizione richiedendo altresì la forma scritta per l’individuazione della scadenza, pena l’inopponibilità per l’accertamento del termine.

Ulteriori altre condizioni e specificazioni sono state definite con questo intervento che risente di una approssimazione espressiva forse frutto dell’accelerazione impressa alla tempistica politica di approvazione. Tali elementi riguardano il termine per l’impugnazione dei contratti da parte del lavoratore, il contributo addizionale ed ulteriori specificazioni in ordine alla disciplina transitoria per le quali si invitano gli interessati a prendere contatto direttamente con lo studio per approfondire i temi di specifico interesse.

Da ultimo si ritiene opportuno segnalare che, in considerazione delle numerose critiche sollevate sul provvedimento e sulla tecnica legislativa adottata, il provvedimento subirà certamente delle modifiche in sede di conversione che ne muteranno gli aspetti applicativi qui segnalati. Tuttavia, come infra precisato, la loro immediata applicazione ci costringe ad un esame anticipato dei contenuti attualmente previsti.

Invito gli interessati a prendere contatto con lo studio per gli approfondimenti che si ritenesse opportuno avere su questo specifico argomento.

 

[1] Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un valido termine acausale di durata non superiore a dodici mesi. Parimenti acausali restano le proroghe disposte entro il medesimo limite, ma non i rinnovi.

[2] Le causali introdotte dalla nuova norma sono le seguenti:

  1. a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  2. b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
  3. c) ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori.

[3] Qualora si superi il limite dei 12 mesi o si proceda ad un rinnovo del contratto a termine, sarà obbligatorio introdurre nel contratto un’idonea giustificazione del termine.

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