9 - Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione

Come noto gli articoli 120 e 125 del D.L. 34 del 19/5/2020, Decreto Rilancio, hanno introdotto due diversi crediti d’imposta per agevolare le spese affrontate a causa dell’epidemia da Covid-19: il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) ed il credito d’imposta per le spese di sanificazione e quelle derivanti all’acquisto di dispositivi di protezione (art.125).

In data 10 luglio 2020 è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 259854/2020, necessario per definire i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei due crediti d’imposta.

Spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione – art. 125 DL 34.

Viene riconosciuto ai contribuenti un credito d’imposta in base alle spese agevolabili sostenute nell’anno solare 2020, tra cui rientrano gli interventi necessari per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. 

Il comma 2 dell’art. 125 individua quali spese sono ammissibili al credito d’imposta:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • L’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
  • L’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Al fine di ottenere il credito d’imposta i contribuenti dovranno fare richiesta all’Agenzia Delle Entrate, con le consuete modalità telematiche, direttamente oppure tramite un commercialista o altro intermediario abilitato. La Comunicazione potrà essere inoltrata a partire dal prossimo 20/7/2020 e fino al termine del 7/9/2020 ; la platea dei soggetti agevolabili comprende esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il modulo approvato (lo stesso da utilizzare per il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro, art. 120) contiene gli spazi per la richiesta del credito ed anche per l’eventuale rinuncia, nel caso ci si accorga ad esempio di errori; è previsto che si possano inviare nuove Comunicazioni in sostituzione delle precedenti e in tal caso l’ultima è quella che vale.

La misura del credito d’imposta dovrebbe essere pari al 60% delle spese sostenute ma su questo aspetto occorre attendere una risposta definitiva con provvedimento da emanare entro l’11 settembre p.v. che determinerà la percentuale spettante. Sul limite massimo del credito d’imposta la norma dispone che tale credito non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Ne deriva che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione spetterà nella ipotetica misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Diversamente nel caso in cui dette spese siano superiori, il credito spettante sarà sempre pari al limite di 60.000 euro.

I contribuenti che hanno diritto all’agevolazione fiscale potranno compensare il proprio credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. L’utilizzo della compensazione potrà avvenire solamente mediante f24 in via telematica con i soli canali messi a disposizione dell’Agenzia Delle Entrate (entratel, fisconline).

il credito maturato potrà anche essere ceduto totalmente o parzialmente a terzi, soprattutto se il contribuente non è “capiente” cioè non prevede di avere imposte e contributi sufficienti da recuperare e la possibilità di cessione decorrerà dall’01/10/2020 al 31/12/2021.

Credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 120 D.L. 34/2020

Il modello di comunicazione, approvato dal provvedimento del Direttore delle Entrate del 10.07.2020, è valevole anche per questo diverso credito d’imposta.

Si possono indicare:

1)le spese ammissibili sostenute dal 01.01.2020 fino al mese antecedente la data di sottoscrizione della comunicazione (spese a consuntivo) e

2)le spese ammissibili da sostenere dal mese della sottoscrizione fino al 31.12.2020 (spese a preventivo);

l’importo del credito d’imposta spettante in relazione ad aliquote e limiti specifici di ciascuna agevolazione.

Entrambe le comunicazioni relative alle spese ammissibili costituiscono step fondamentali per l’accesso e la fruizione dei crediti d’imposta, indipendentemente dalla modalità di utilizzo prescelta:

a)detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

b)utilizzo diretto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997;

c)cessione, anche parziale, del credito d’imposta a terzi soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), D.L. 34/2020.

Trattandosi di agevolazioni che soggiacciono a regole diverse, la finestra temporale di trasmissione del modello di comunicazione delle spese, il contenuto e i termini di fruizione differiscono l’uno dall’altro.

Il mio Studio è a disposizione per eventuali approfondimenti sugli aspetti trattati nella presente informativa.

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