12/A - JOBS ACT – Primo approfondimento dei temi proposti

A) ABROGAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO

E' stata introdotta la definitiva ed immediata abrogazione delle norme della Legge Biagi relative al contratto a progetto (art. da 61 a 69-bis Dlgs 276/2003), mentre restano comunque in essere le collaborazioni coordinate e continuative di cui al "vecchio" art. 409 c.p.c., n. 3. che tuttavia dovranno fare i conti con importanti modifiche.

Due le principali osservazioni:

  • dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (25 giugno 2015) le norme relative al contratto a progetto non saranno più vigenti e pertanto non sarà più consentito stipulare (nuovi) contratti a progetto. Mentre quelli esistenti dovranno cessare alla scadenza (originaria ovvero eventualmente rinnovata);
  • nuove collaborazioni coordinate e continuative invece ex art. 409 c.p.c. potranno essere stipulate a tempo determinato o a tempo indeterminato senza più la necessità di definire un progetto, svincolate dall'obbligo di raggiungimento di un risultato ed in mancanza di criteri legali per la determinazione del compenso.

Rispetto al passato, vi è tuttavia un importante novità che tutte le aziende dovranno tenere bene presente. Infatti, il Legislatore ha previsto che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, con il suo insieme di regole e normative stringenti, verrà "esteso" a tutti quei contratto di collaborazione ove si riscontrasse un marcato coordinamento da parte del committente.

Infatti, a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

A tale regola generale fanno eccezione alcune ipotesi specifiche, che sono le seguenti:

  • collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  • collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
  • attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27.12.2002, n. 289.

Per incentivare la "migrazione" verso il lavoro subordinato, l'articolo 54 del D. Lgs. n.81/2015, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti:

  • già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto;
  • e di soggetti titolari di partita IVA;

con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al co. 2 (estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali) a condizione che:

  • i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in sede sindacale, presso la DTL, o davanti alle commissioni di certificazione;
  • nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori non recedano, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, e quindi solamente per motivi disciplinari (art. 54, co. 1).

Il mio studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.



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