12/I - JOBS ACT – Nono approfondimento dei temi proposti

I) APPRENDISTATO. NOVITA'.DISCIPLINA GENERALE

Si evidenzia che le tipologie contrattuali in materia di apprendistato rimangono tre, con alcune modificazioni terminologiche delle prime due: - apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (precedentemente, apprendistato per la qualifica e il diploma professionalizzante), - apprendistato professionalizzante (eliminato, in questo caso, la dizione “o contratto di mestiere”), - apprendistato di alta formazione.

La regolamentazione della singola tipologia contrattuale è tutt'oggi preceduta da un articolo che racchiude la disciplina generale applicabile a tutte e tre le forme di apprendistato.

Le principali novità contenute nella richiamata disciplina generale sono, innanzitutto,

  • la precisazione che il requisito di forma scritta del contratto è richiesto ai fini della prova;
  • al contrario, scompare la previsione del requisito di forma per il patto di prova.
  • Ha trovato, invece, conferma l'obbligo di inserire, nel contratto di apprendistato, il piano formativo individuale, seppure in forma sintetica: a questo proposito il Legislatore ha previsto che - con riguardo alla prima e nella terza tipologia di apprendistato - il piano formativo debba essere redatto dall'istituto di istruzione al quale il lavoratore è iscritto, con il coinvolgimento dell'impresa ospitante.
  • Sempre nell'ambito della disciplina generale, la nuova normativa prevede che, nella prima tipologia di apprendistato, il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi - come attestato dall'istituzione formativa - integrano un'ipotesi di giustificato motivo di licenziamento.
  • In capo ai datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti, esiste la facoltà di assumere nuovi apprendisti con apprendistato professionalizzante solo se, nell'arco dei trentasei mesi precedenti alla nuova assunzione, siano stati confermati almeno il 20% degli apprendisti assunti dalla medesima azienda.

 

I1) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

 

Rispetto al passato, è possibile stipulare la tipologia contrattuale in esame, per una durata non superiore a quattro anni, anche con giovani iscritti ad istituti di istruzione secondaria superiore, a partire dal secondo anno di scuola, al fine di far acquisire loro - oltre al diploma di istruzione secondaria superiore - anche ulteriori competenze tecnico-professionali, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

Un'altra novità è rappresentata dalla possibilità di stipulare tale tipologia di apprendistato, di durata non superiore a due anni, con giovani iscritti al corso annuale integrativo (quello che consente agli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di accedere all'esame di Stato).

Il Legislatore ha previsto anche la possibilità di prorogare il rapporto, per una durata massima di 12 mesi, in due ipotesi:

  • con quei giovani qualificati e diplomati che hanno concluso positivamente i percorsi di formazione individuati nel piano formativo individuale, al fine di consolidare e acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche utili anche al fine dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo;
  • con quei giovani che, al termine dei loro percorsi di formazione, non abbiano conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

Qualora il datore di lavoro intenda stipulare la tipologia di apprendistato in parola deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa alla quale lo studente è iscritto, nella quale sono stabiliti il contenuto e la durata gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro.

La nuova normativa prevede infine che, per l'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda deve essere impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto e non può essere superiore, nel secondo anno, al 60% dell'orario ordinamentale, negli anni successivi, al 50%.

È altresì stabilito che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte all'esterno dell'azienda, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione, mentre per quelle effettuate all'interno spetta al lavoratore-studente il 10% della retribuzione che gli sarebbe dovuta.

 

I2) Apprendistato professionalizzante.

 

Sono poche le novità contenute nella nuova normativa con riguardo a questa tipologia di contratto, finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.

La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di classificazione e inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Un'altra novità consiste nell'eliminazione dell'età anagrafica dell'apprendista tra gli elementi da tenere in considerazione per stabilire la durata e le modalità di erogazione della formazione: per la loro definizione gli accordi interconfederali e i CCNL devono far riferimento unicamente al tipo di qualificazione che si intende raggiungere alla fine dell'apprendistato.

Infine, si segnala la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante - a prescindere dall'età anagrafica - non solo i lavoratori che percepiscono l'indennità di mobilità, ma anche coloro che beneficiano del trattamento di disoccupazione.

 

I3) Apprendistato di alta formazione.

 

L'apprendistato, in questo caso, è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 DPCM 25/01/2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche .

Le novità introdotte dal Legislatore attengono alla formazione svolta fuori dall'azienda e alla retribuzione spettante al lavoratore per le ore di formazione.

In particolare, è oggi previsto che la formazione esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale.

Quanto al compenso per le ore di formazione erogata allo studente, il decreto legislativo in commento prevede l'esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione effettuate dall'istituzione formativa, dunque all'esterno dell'azienda.

Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è invece riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi

Il mio studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.

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