12 - Legge di Stabilità 2019 – Nuove disposizioni per l’applicazione del regime forfettario

Con l’introduzione del nuovo regime forfettario descritto nella legge finanziaria per il 2019 che dovrebbe essere stata approvata ieri alla Camera, ma non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, il Governo ha compiuto il primo passo per la graduale applicazione del regime della Flat Tax che parte, in questa prima fase nel 2019, solo per i possessori di partita Iva che hanno realizzato un volume di affari inferiore al limite di €uro 65.000,00 indifferenziato per tipologia di attività.

Questo Studio ha già inviato specifiche comunicazioni personalizzate a coloro che risultano direttamente interessati dalle nuove disposizioni sulla base di simulazioni e calcoli predisposti negli ultimi giorni, tuttavia alcune importanti precisazioni si rendono necessarie per tutti gli altri soggetti che intrattengono rapporti economici con questi soggetti.

Infatti coloro che applicano questo regime possono predisporre ed inviare i documenti certificativi dei propri rapporti commerciali (fatture) in maniera diversa rispetto agli altri soggetti economici. Ne deriva pertanto la necessità che i committenti o cessionari di beni e servizi, quindi in pratica i destinatari di questi documenti, trattino la relativa documentazione con l’attenzione necessaria al fine di evitare errori contabili e di pagamento.

Tra le differenze più rilevanti, ad esempio, vi è l’esonero dall’applicazione degli obblighi di fatturazione elettronica. Questa modifica, magari interpretabile positivamente per gli aderenti al nuovo regime, lo è molto meno per coloro che si troveranno a dover gestire i documenti ricevuti con il diverso e tradizionale sistema cartaceo. Tale sistema di veicolazione dei documenti non permette infatti il trasferimento automatico dal canale di interscambio SDI dell’Agenzia delle Entrate, con le conseguenti incombenze amministrative da gestire manualmente, come peraltro già richiamato con la mia precedente circolare 11/2018.    

Più in particolare coloro che aderiscono al regime forfettario non applicano l’iva e non sono soggetti a ritenuta d’acconto per l’IRPEF (infatti saranno soggetti ad una imposta sostitutiva). Ne deriva pertanto che i relativi pagamenti dovranno essere correttamente impostati e registrati al fine di evitare errori amministrativi di difficile correzione salvo l’applicazione degli istituti di ravvedimento graduati in ragione delle diverse tempistiche di regolazione degli scambi commerciali.

Il mio Studio è a completa disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento in merito.

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