4 - Il prossimo 31 maggio 2019 scade il termine per aderire alla Sanatoria delle Irregolarità Formali

In data 15 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 11/E relativa alla sanatoria delle violazioni formali di cui all’art. 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. In particolare l’articolo 9 (Irregolarità formali) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, nel testo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, prevede la possibilità di definire “Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018” con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta.

La regolarizzazione di cui all’articolo 9 è subordinata all’osservanza, da parte degli interessati, dei seguenti adempimenti:

  1. versamento delle somme dovute;
  2. rimozione, laddove possibile, delle irregolarità od omissioni.

In ordine al versamento delle somme dovute.

Ai fini del perfezionamento della regolarizzazione, il contribuente è tenuto al versamento dell’importo di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, suddiviso in due rate di pari importo, scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020 ovvero - come precisato dal provvedimento - in un’unica soluzione entro il 31  maggio 2019.

Il versamento deve essere eseguito con il modello di pagamento F24 indicando il periodo d’imposta cui il versamento è riferito e il codice tributo (PF99), secondo le modalità riportate nella risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019.

Per quanto concerne i periodi d’imposta

Possono essere oggetto di definizione le irregolarità, infrazioni o inosservanze, commesse in annualità per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza dall’accertamento (5 anni) alla data del 24 ottobre 2018, ovvero contenute in atti o procedimenti pendenti alla data del 19 dicembre 2018 e non ancora divenuti definitivi alla data del versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.

Nel modello F24 il contribuente deve indicare il/i periodo/i d’imposta che intende definire, avendo presente che può scegliere quali e quanti periodi regolarizzare. Se l’irregolarità o l’omissione non è riferibile ad alcun periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui la stessa è stata commessa. Ciò accade con specifico riferimento alle violazioni commesse dai sostituti, intermediari o altri soggetti tenuti all’invio di comunicazioni o dichiarazioni per conto di altri soggetti.

Pertanto l’errato invio dei dati all’anagrafe tributaria da parte delle banche, di Poste italiane Spa o degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, può essere regolarizzato indicando nel modello F24 l’anno solare in cui sono stati trasmessi i dati errati.

Con riferimento alla rimozione delle irregolarità od omissioni

Il comma 3 dell’articolo 9 prevede che la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute e la “rimozione delle irregolarità od omissioni”. La rimozione va effettuata, al più tardi, entro il 2 marzo 2020.

Ne deriva, in generale, l’obbligo di rimuovere - per ciascun periodo d’imposta - tutte le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute, al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata. Tuttavia, il provvedimento, nel caso in cui il contribuente non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse,

consente, in presenza di un giustificato motivo, di provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia delle entrate (ad esempio, mediante una lettera di compliance). Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono. In tale evenienza, affinché la definizione possa ritenersi perfezionata occorre necessariamente rimuovere la violazione entro il 2 marzo 2020, ovvero entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio.

Come di consueto il mio studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore sul tema oggetto della presente circolare informativa.

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