10 - Ulteriori adempimenti inerenti il Sistema Tessera Sanitaria - Tracciabilità delle spese mediche

Dalla lettura della legge di bilancio 2020, n°160 del 27/12/2019, specificamente l’art.1, comma 679, si evince che, a partire dal prossimo anno, si dovrà procedere con l’invio mensile dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, salvo ripensamenti o rinvii dell’ultima ora.

Tale disposizione infatti aveva già indicato che, ai fini della detrazione fiscale delle spese di cui all’art. 15 del TUIR e “altre disposizioni normative”, è necessario che il pagamento di tali prestazioni avvenga mediante sistemi tracciati, quindi versamento bancario, carta credito, bancomat.

Il successivo comma 680 statuisce che la suddetta norma non si applica alle detrazioni per spese relative ad acquisto di medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate dal SSN. Il tutto finalizzando il risultato al miglior completamento del tracciato informatico precompilato della dichiarazione dei redditi.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il Decreto 19 ottobre 2020 (G.U. 270 del 29/10/2020, quindi solo pochi giorni fa) che, in conseguenza della disposizione della legge di bilancio 2020, all’art. 2 impone l’obbligo della trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei vari dati tra cui anche l’indicazione delle modalità di pagamento con il dichiarato scopo di evidenziare nella dichiarazione tributaria solo le spese pagate con sistemi tracciabili.

Questo adempimento avrà scadenza 31 gennaio 2021. Saranno pertanto disponibili solo tre mesi per ricondurre i pagamenti di tutte le fatture emesse dal 1’ gennaio 2020 tracciandone l’origine finanziaria e riscontrando la conformità di una delle forme di pagamento richiesta.

Purtroppo non è finita qui. La lettera b) del comma 1 dell’art. 7 prescrive che: a partire dall’1/1/2021 la trasmissione dei dati dovrà essere mensile, con scadenza entro la fine del mese successivo.

Si palesa pertanto un ulteriore adempimento mensile che dovrà essere attentamente monitorato fin dall'inizio del prossimo esercizio.

Si ritiene abbastanza palese la finalità di questo ulteriore strumento di indagine ai fini tributari, al netto delle ovvie considerazioni in ordine all’anonimità del soggetto che ha sostenuto quelle spese e della obbligatoria descrizione delle prestazioni. Infatti l’incrocio dei dati di tracciamento finanziario delle spese con le prestazioni rinvenibili nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria renderà sempre più evidente la possibilità di attuare un accostamento (quasi) automatico dei dati relativi alla prestazione dei servizi sanitari alla congruità del reddito dichiarato.

Il mio Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti riteneste opportuno avere in merito.

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