3 - Assegno unico universale per figli minorenni o disabili

La legge n. 46 del 20211 ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

In via temporanea e nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 46 del 2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l’assegno temporaneo per figli minori (di seguito Assegno temporaneo).

In attuazione della medesima legge delega, il decreto legislativo 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Se quindi si hanno figli minori o disabili si è interessati da questa profonda innovazione normativa.

L’assegno unico universale sostituisce tutte le altre prestazioni previdenziali in vigore fino a febbraio 2022. A partire dal mese di marzo 2022 cesseranno le seguenti prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative:

  • premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
  • detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni

L’Assegno unico resta compatibile con:

  • bonus asilo nido;
  • misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
  • Reddito di Cittadinanza. Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’Assegno è erogato, con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta RdC di cui gli stessi sono in possesso senza necessità di fare domanda.

L’assegno spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (dipendenti, autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza), in misura diversa in base al reddito della famiglia. Ma un minimo spetta comunque a tutti, senza distinzioni.

L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

 Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo, l’Assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.

Requisiti dei genitori

L’Assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Importo dell’Assegno unico

L’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base all’ ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

L’assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE. La fascia minima di ISEE è di 15.000 euro (importo massimo dell’assegno) la fascia massima è da 40.000 euro in su, senza alcun tetto (in questo caso compete l’importo minimo dell’assegno).

Per essere più chiari, l’Assegno può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa.

A chi è erogato l’assegno Unico

L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato. In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore, per quanto a propria conoscenza).

Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.

In caso di affidamento esclusivo, il richiedente potrà chiedere la corresponsione del 100% dell’importo spettante. Resta ferma la possibilità dell’altro genitore di modificare tale scelta accedendo alla domanda mediante le proprie credenziali.

Per quanto invece concerne l'ottenimento dell'ISEE, come presentare la domanda e la periodicità della stessa si invitano gli interessati a prendere contatto con lo Studio per ricevere ulteriori informazioni.

 

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