7 - Richiesta Bonus spettanti ai lavoratori autonomi

Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito, anche decreto Aiuti), all’articolo 33, comma 1, prevede l’istituzione di un Fondo finalizzato al riconoscimento di una indennità una tantum (a seconda dei casi di € 200 ovvero di € 350) a favore:

  • dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS;
  • dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano già fruito dell'indennità in qualità di lavoratori dipendenti e assimilati (articoli 31 e 32 del medesimo decreto Aiuti).

Importo spettante

L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro.

L’indennità, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022, è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Caratteristica dell’indennità e requisiti

L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ai sensi del Tuir; la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

I lavoratori interessati devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti

Reddito complessivo 2021 non superiore a 35.000 euro

Il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).

Nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo.

Essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022

Trattasi della data di entrata in vigore del decreto Aiuti

Essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18/5/2022

Non occorre la partita iva per gli assicurati che sono iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli). Questi, possono accedere al beneficio solo laddove il titolare dell’impresa presso cui prestano attività lavorativa sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022.

Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.

Avere effettuato entro il 18/5/2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18/5/2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità.

Il predetto requisito contributivo non trova applicazione per i contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento (o contribuzione dovuta da versare per i liberi professionisti) entro la data del 18 maggio 2022.

Per gli iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli) il requisito contributivo viene verificato sulla posizione del titolare della posizione aziendale.

Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti

L’indennità è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota (compresa APE sociale).

Non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti

Trattasi di coloro che hanno già percepito il contributo in qualità di lavoratori dipendenti o pensionati.

Procedura

Le domande possono essere presentate collegandosi al sito INPS (accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche) o a quello della cassa professionale di previdenza di appartenenza a partire dalle ore 12 di lunedì 26 settembre e fino al 30 novembre prossimo. L’accesso avviene tramite lo SPID o credenziale similare.

In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

L’evasione delle pratiche avviene in ordine cronologico e fino ad esaurimento dei fondi disponibili stanziati.

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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