8 - TFR in busta paga - Nuove opportunità e chiarimenti

A) FONTE NORMATIVA.

La Legge di Stabilità 2015 (commi da 26 a 34 della Legge 190/2014) ha introdotto in via sperimentale la possibilità per i lavoratori dipendenti di chiedere l’erogazione del Tfr in busta paga.

B) COMPLETAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO.

Perché sia completo, il quadro normativo, mancano ancora due provvedimenti:

1. il decreto del Governo, che fissa le regole attuative del meccanismo stabilito dalla Legge di Stabilità, la cui pubblicazione dovrebbe essere imminente;

2. l’accordo con l’ABI, che interessa le imprese sotto i 50 dipendenti, le quali possono beneficiare, su richiesta, di un finanziamento agevolato da parte delle banche che aderiscono al protocollo.

Si consideri, tuttavia che, ancorché manchino i due interventi appena menzionati, la norma è in vigore ed operativa, cosicché i dipendenti possono già effettuare la loro scelta

C) PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.

  • E' concessa in via sperimentale.
  • Per il periodo che va dall'1/03/2015 fino al 30/06/2018.
  • E' una facoltà concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
  • E' erogata su formale richiesta del dipendente.
  • La scelta di erogazione del Tfr in busta paga divente irrevocabile fino al 30/06/2018.

D) CARATTERISTICA DELL'OPZIONE.

La scelta di percepire il Tfr mensilmente in busta paga:

- può essere esercitata da qualsiasi lavoratore dipendente del settore privato,

- in possesso di un’anzianità di servizio di almeno sei mesi.

Restano esclusi da questa possibilità di scelta i lavoratori:

- agricoli,

- domestici,

- di aziende sottoposte a procedure concorsuali,

- delle aziende in crisi ex art. 4 Legge 297/1982,

- delle aziende in Cigs o Cig in deroga per i quali la legge o la contrattazione collettiva preveda la corresponsione periodica del Tfr ovvero l’accantonamento dello stesso presso soggetti terzi,

- che hanno destinato il Tfr a garanzia di contratti di finanziamento.

L’opzione può essere esercitata anche dai lavoratori che stanno già versando il Tfr ad un fondo di previdenza complementare; in questa ipotesi, l’accantonamento al Fondo sarà costituito solo dall'eventuale contributo del dipendente e del datore di lavoro.

E) TASSAZIONE E CONTRIBUZIONE DEL TFR EROGATO IN BUSTA PAGA.

La quota di TFR erogata mensilmente in busta paga:

- è assoggettata a tassazione ordinaria, in cumulo con gli altri redditi percepiti dal lavoratore nell’anno;

- entra nella base di calcolo delle detrazioni Irpef spettanti;

- entra nella base di computo dell’assegno per il nucleo familiare;

- non è imponibile a fini previdenziali;

- è considerata ai fini del calcolo del nuovo Isee;

- non rientra nella base di calcolo per l’erogazione del bonus 80 euro.

F) ADEMPIMENTI.

il lavoratore interessato deve

- presentare l’istanza al datore di lavoro,

- da redigere secondo il modello previsto dal Dpcm.

G) VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA SCELTA.

Prima di scegliere, il lavoratore dovrebbe svolgere alcune valutazioni:

SUI VANTAGGI,

- ossia l'avere a disposizione una maggiore liquidità mensile, per effetto della retribuzione più alta.

SUGLI SVANTAGGI,

- il lavoratore non potrà, a fine rapporto, contare su quella somma;

- il dipendente che sceglie di avere il Tfr sulla busta paga rinuncia anche alla rivalutazione sulle quote stesse;

- Chi versa il Tfr ai fondi integrativi, chiaramente avrà un minore trattamento ai fini pensionistici.

- Essendo applicata la tassazione ordinaria, il lavoratore si vede applicare un’aliquota marginale Irpef più elevata di quella che deriva dal calcolo della media delle aliquote applicate in sede di tassazione separata; con un incremento tanto maggiore quanto più alto è il suo reddito.

- la riduzione delle detrazioni spettanti;

- la probabile riduzione dell’Assegno per il Nucleo Familiare dell’anno successivo;

- l’incidenza sull’Isee.

H) IL FINANZIAMENTO PER IL DATORE DI LAVORO.

Per far fronte alle eventuali difficoltà di liquidità dei datori di lavoro che occupano meno di 50 dipendenti, è previsto un finanziamento che dovrà però essere disciplinato da un decreto.

Il finanziamento sarà erogato dagli istituti bancari che avranno preventivamente aderito all’accordo quadro, che sarà stipulato tra i Ministeri dell’Economia e del Lavoro e l’ABI, applicando tassi d’interesse, onnicomprensivi di ogni eventuale onere, non superiori a quelli stabiliti per la rivalutazione del Tfr, vale a dire l’1,5% maggiorato annualmente del 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Detti prestiti saranno assistiti dalla garanzia di un Fondo speciale costituito presso l’Inps con una dotazione iniziale di 100 milioni e alimentato da un contributo del 0,2% sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro che accedono a tale sistema di credito.

Qualora il datore di lavoro sia inadempiente, il Fondo di Garanzia è surrogato di diritto all’intermediario bancario e l’Inps procederà per la riscossione del credito. L’eventuale inadempienza non ha rilevanza ai fini del rilascio del Durc.

Le imprese che non ricorreranno al finanziamento ma che corrisponderanno gli anticipi del Tfr con risorse proprie beneficeranno della deducibilità dal reddito d’impresa delle quote di Tfr erogate in busta paga, nella misura:

  • del 4% se occupano fino 49 addetti.
  • del 6%, se occupano più di 49 lavoratori dipendenti.

 

Lo studio resta, come di consueto, a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore specifica esigenza anche informativa.

 

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