Anno 2016

12 - Novità del Decreto Legge 193/2016 – Prime analisi

a)Notifica via PEC estesa agli atti notificati dall'Agenzia delle Entrate

b)Modifica per i pagamenti dei mod. F24 di importo superiore a € 1.000

 

a) Tra le numerose novità contenute nel D.L. 193/2016 (Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio) figura innanzitutto l'introduzione di un'apposita norma che prevede, a partire dal 1° Luglio 2017, la facoltà, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di notificare a mezzo PEC (Posta elettronica Certificata) anche gli avvisi di accertamento.

Tale facoltà, allinea le modalità di notifica degli avvisi di accertamento a quelle attualmente previste per le cartelle esattoriali.

Ovviamente, i soggetti interessati da questa modifica, saranno solo quelli obbligati per legge, alla tenuta di una casella PEC e cioè:

  • Imprese individuali;
  • Società;
  • Professionisti iscritti all'albo.

Il consiglio dunque, è quello di presidiare costantemente la vostra cesella di Posta Elettronica Certificata per evitare di perdere importanti comunicazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Particolare attenzione dovrà essere prestata anche per evitare che la casella di posta risulti satura o peggio ancora inattiva.

In questo caso, l’ufficio effettuerà un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio.

Se anche questo tentativo non andrà a buon fine, la notifica sarà effettuata mediante deposito telematico sul sito internet della società InfoCamere Scpa con pubblicazione del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni.

Per quanto riguarda il perfezionamento della notificazione, nel caso della corretta consegna della comunicazione a mezzo pec, si terrà conto delle ricevute di accettazione rilasciate dal gestore della casella mentre, nel caso in cui la notifica sarà effettuata tramite pubblicazione sul sito internet della Società InfoCamere, il perfezionamento, lo si avrà a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione.

 

b) La conversione in legge del D.L. 193/2016, contenente un'altra interessante disposizione in merito alla modalità di pagamento delle imposte con l'utilizzo del modello F24.

Infatti è stata abrogata la norma che imponeva, a tutti i contribuenti, il divieto di presentare/pagare agli sportelli bancari o postali i modelli F24 cartacei se di importo superiore ad Euro 1.000,00.

La novità introdotta però, riguarda solo ed esclusivamente i soggetti non titolari di partita Iva.

C'è però un eccezione a questa nuova norma. È infatti previsto il permanere dell'obbligo del telematico, per tutti, nel caso in cui la delega F24 sia parzialmente o totalmente compensata.

Per tutti gli altri contribuenti, rimangono invariate le precedenti disposizioni introdotte, a partire da ottobre 2014, con il D.L. 66/2014.

 

Il mio studio, come di consueto, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo sui contenuti indicati nella presente comunicazione.

 

 

 

 

11 - ALERT – Monte dei Paschi di Siena – Possesso di obbligazioni strutturate e/o subordinate

 

Da molti mesi si accavallano informazioni e dati sulla situazione economico patrimoniale dell’Istituto di credito MPS (Monte dei Paschi di Siena) contornate da ipotesi di sviluppo e proposte sia sulla reale situazione che sulla capacità di sostenere la propria gestione in futuro.

A tal riguardo si segnala che il consiglio di amministrazione dell’ente ha approvato il piano industriale per il periodo 2016-2019 unitamente ad una operazione di rafforzamento patrimoniale che vede coinvolti, tra gli altri aspetti, proposte di consolidamento delle posizioni obbligazionarie indicate in oggetto.

Il tema è assolutamente complesso e degno di nota e necessita di particolari e specifici approfondimenti non sintetizzabili in questa breve informativa.

Si invitano pertanto coloro che hanno una posizione aperta presso questa banca e/o sono in possesso di obbligazioni cd “strutturate” o “subordinate” emesse da MPS a contattare il proprio gestore o consulente finanziario per la migliore interpretazione della propria situazione soggettiva al fine di permettere ogni opportuna valutazione sulle decisioni da assumere in ordine alla cd “conversione volontaria degli strumenti di debito” a tutela e garanzia dei rispettivi interessi patrimoniali.

Come consuetudine lo studio resta a disposizione di coloro che necessitassero di ulteriori informazioni sul contenuto della presente informativa e delle altre comunicazioni circolari di studio.

 

10 - Conviene effettuare gli investimenti prima della fine dell’anno? Super ammortamento ed iper ammortamento

 

Novità e disposizioni applicabili a partire dal 2017: Super ammortamento ed iper ammortamento.

Nella legge di bilancio 2017 (ex legge di stabilità), presentata dal Governo Renzi il 15 ottobre scorso, sono state inserite 2 novità interessanti dal punto di vista fiscale sugli investimenti effettuati degli imprenditori.

Visto l'avvicinarsi della fine dell'anno e vista l'usuale ultimazione degli investimenti, inseriti a budget per il 2016, proprio in questo periodo, vi pregherei di prestare particolare attenzione a questa circolare per evitare di perdere eventuali agevolazioni e di ottenere il miglior beneficio possibile su eventuali acquisti futuri.

La prima novità, riguarda la proroga del maxi ammortamento (140%) sull'acquisto di beni ammortizzabili, la quale, viene estesa a tutto il 2017 escludendo dal beneficio però, l'acquisto delle autovetture.

In questo caso, per tutti i soggetti interessati all’acquisto di autovetture da concedere in benefit a dipendenti o da mantenere a disposizione dell’impresa o degli amministratori (compresi gli agenti di commercio), l’imperativo è di completare l’investimento entro il prossimo 31 dicembre, data oltre la quale, cesserà il beneficio dell'ammortamento al 140%.

Nessuna fretta invece per l'acquisto di autocarri, veicoli utilizzati da noleggiatori, autoscuole e taxisti. Per queste categorie, il super ammortamento varrà anche il prossimo anno.

La seconda agevolazione fiscale c.d. Iper ammortamento al 250%” invece, è rivolta agli imprenditori che investiranno in beni strumentali (materiali ed immateriali) di alta tecnologia o comunque, a tutti quegli acquisti di attrezzature effettuati nel campo della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Va precisato però, che il beneficio non spetterà a tutti i contribuenti in generale ma sarà rivolto ad una platea più ristretta di imprese e cioè, solo a quelle che operano nel settore industriale.
Nello specifico, l’agevolazione prevista dalla nuova legge, si rivolgerà alle imprese operanti nei seguenti settori:

  • meccatronica;
  • robotica;
  • big data;
  • sicurezza informatica;
  • nanotecnologie;
  • sviluppo di materiale intelligente;
  • stampa 3D;
  • internet;
  • ecc..

Bisogna invece aspettare i decreti attuativi della nuova legge per chiarire definitivamente quale sarà l'elenco dei beni strumentali interessati dalla nuova norma.

Il consiglio, in questo caso, se foste interessati ad investire in queste tipologie di attrezzature tecnologiche e digitali, visti ancora i forti dubbi sull'esatto elenco delle attrezzature che godranno di questo beneficio, è quello posticipare gli acquisti successivamente all'entrata in vigore della nuova norma e cioè, dopo 1° gennaio 2017.

 

Il mio studio, come di consueto, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.

 

 

 

 

7 - L'Imposta di bollo su fatture, parcelle e documenti simili. Sai come applicarla...?

Tenuto conto delle ultime richieste di informazioni pervenute al nostro studio, in merito al corretto assolvimento degli obblighi previsti per i soggetti che emettono fatture (o altro documento similare) che scontano l'imposta di bollo, pensando di fare cosa gradita, abbiamo deciso di redigere la presente circolare “in forma di FAQ” per ribadire e o chiarire alcune delle domande che ci vengono poste con più frequenza.

 

1)Quando si ha l'obbligo di apporre la marca da bollo sulla fattura o parcella?

In base a quanto previsto dall’art. 6 della Tabella (allegato B) al Dpr 633/1972, l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di bollo sono tra loro alternative. Di conseguenza, quando le fatture, le ricevute, le quietanze o le parcelle riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad Iva, gli stessi sono esclusi dall'applicazione dell’imposta di bollo.

Sono invece soggette alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da Iva, quali:

  • le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72);
  • le fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72;
  • le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d'intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
  • le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art.8-bis, d.P.R. n.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
  • le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 Dpr 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci, che sono pertanto esenti da bollo;
  • le operazioni esenti (art.10 Dpr 633/72);
  • le operazioni escluse (art.15 Dpr.633/72);
  • le fatture emesse dai contribuenti nel regime dei minimi e forfettario.

2)La marca da bollo va apposta solo sull’esemplare consegnato al cliente o anche sull’originale che resta a proprie mani?

La marca da bollo, se assolta tramite contrassegno telematico, deve essere applicata sulla copia dell’esemplare originale del documento consegnato al cliente. Sull’esemplare originale che resta a disposizione dell’emittente andrà riportata la seguente dicitura: “imposta di bollo assolta sull’originale” mentre, se l’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale, sulla fattura deve essere riportata una specifica annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”. Infine, se il costo dell’imposta di bollo è posto a carico del cliente mediante l’istituto della rivalsa (cioè che viene richiesto il pagamento del bollo applicato), l’importo reclamato (solitamente pari a Euro 2,00) deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall’ambito Iva in base all’art. 15 Dpr 633/1972.

3) Sulla nostra copia va riportato anche il codice ID della marca da bollo?

In merito si è pronunciata direttamente l'Agenzia delle Entrate che ha fornito una interpretazione di buon senso. L’esposizione del codice identificativo del contrassegno che viene rilasciato dai rivenditori assolve all’onere probatorio dell’effettivo esborso del tributo. Con tale indicazione, infatti, si risolve il problema dell'apposizione della marca su tali documenti, in modo tale da non recare danno all'erario e consentire le eventuali operazioni di verifica senza il rischio di errori e nel modo più veloce.

4)Qual è la sanzione prevista nel caso di mancata applicazione della marca da bollo?

In caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell'imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare, di un importo da 2 a 5 volte l'imposta evasa (art. 25, d.P.R. n.642/72).

Il mio studio, come di consueto, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.

 

 

 

9 - La nuova Voluntary Disclosure e lo scambio di informazioni fiscali tra Italia e Svizzera

Con la recente promulgazione del decreto fiscale di fine anno che ha visto la riproposizione delle norme relativa all'emersione dei capitali all'estero (e in questa nuova versione normativa anche dei capitali detenuti entro i confini nazionali) pare opportuno rammentare che il 13 luglio scorso, con la notifica per via diplomatica del protocollo di Milano del 23 febbraio 2015, è entrato in vigore a tutti gli effetti il meccanismo rafforzato delle rogatorie fiscali, che va a modificare la storica Convenzione italo-svizzera del 1976.

La prima epocale conseguenza, introdotta con questa modifica, è che la Svizzera non potrà più opporre al fisco italiano il segreto bancario, di fatti, da questo momento, la cooperazione fiscale viene estesa a tutte le "informazioni verosimilmente rilevanti per l’amministrazione e/o per l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione, riscosse in Italia oppure in Svizzera".

Il testo precedente, invece, prevedeva lo scambio di informazioni solo al fine di evitare l'utilizzazione abusiva della convenzione stessa.

Il nuovo protocollo vieta comunque "una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni" e vieta inoltre, qualsiasi domanda di informazione "la cui rilevanza in merito agli affari di un determinato contribuente non sia verosimile".

Il protocollo prevede inoltre la possibilità di effettuare sia domande riferite ad un singolo contribuente sia le c.d."domande raggruppate" riferite ad una pluralità di contribuenti.

Per quanto riguarda i soggetti sottoposti a controlli, permangono le garanzie giudiziarie e procedurali classiche previste dalla legge federale Svizzera in materia fiscale quali ad esempio:

  1. diritto di essere informati;

  2. diritto di ricevere copia della domanda di cooperazione;

  3. diritto di ricorso.

La Svizzera, ha però dovuto prevedere anche la possibilità, in casi eccezionali, di non informare preventivamente il contribuente destinatario di una domanda di assistenza.

Restano fermi i principi storici del rispetto del segreto da parte delle autorità fiscali e anche il divieto di utilizzare i documenti a scopi diversi da quelli fiscali.

Il sistema rafforzato della cooperazione su domanda continuerà a sussistere anche a partire dal 1° gennaio 2017 data in cui, anche per la Svizzera, entreranno in vigore sia il sistema della trasmissione spontanea di informazioni fiscali sia il sistema dello scambio automatico riguardante il saldo attivo presso conti bancari o presso determinate compagnie di assicurazione.

Si ritiene quindi che tale informazione debba essere tenuta presente da coloro che intendano avvalersi della riapertura dei termini di accesso alla procedura di collaborazione volontaria a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 24 ottobre del D.L. 193/2016, prima citata e ufficializzata dal governo nelle scorse settimane.

Per effetto della riapertura, potranno essere inviate fino al 31 luglio 2017 le domande per regolarizzare le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016. Inoltre, l’integrazione delle istanze, dei documenti e delle informazioni potrà avvenire fino al 30 settembre 2017.

Le modalità saranno meglio precisate con un nuovo decreto tuttavia già si è a conoscenza che si potranno utilizzare i modelli approvati con il precedente decreto così come viene oggi introdotta la modalità di autoliquidazione e versamento dei tributi (nella precedente versione normativa i contribuenti hanno dovuto attendere la liquidazione da parte degli uffici tributari).

Infatti, gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione delle imposte, delle ritenute, dei contributi, degli interessi e delle sanzioni entro il 30 settembre 2017, senza però poter avvalersi della compensazione ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Inoltre, si evidenzia che, nella nuova versione

  • con riferimento agli imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi relativi alle attività oggetto della nuova voluntary,
  • nonché in relazione a tutte le annualità e violazioni comprese nella procedura di adesione novellata,

i termini di accertamento e di irrogazione della sanzioni che sono scaduti il 1° gennaio 2015 sono rinviati al 31 dicembre 2018, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente.

Il mio studio, come di consueto, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.

 

 

 

 

 

 

6 – Legge di stabilità 2016 – Lo sai che è cambiato il procedimento nella registrazione dei contratti di locazione?

 

La Legge di stabilità per il 2016 ha modificato le norme relative alla registrazione dei contratti di locazione. Infatti, con il comma 59 è stato sostituito l’articolo 13 della L. 431/1998, rubricato “Patti contrari alla legge”, prevedendo, in materia di locazione non di “tipo commerciale”:

  • la nullità di “ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”;
  • l’obbligo da parte del locatore di provvedere alla registrazione, entro il perentorio termine di trenta giorni, del contratto di locazione;
  • l’obbligo, sempre in capo al locatore, entro i successivi sessanta giorni, di comunicare, al conduttore ed all’amministratore del condominio, l’avvenuta registrazione del contratto.

Ne discende che, a partire dal 1º gennaio occorre procedere all'invio delle comunicazioni per informare della stipula dei nuovi contratti con termini differenziati.

Il problema è che la legge non specifica come  debba avvenire tale comunicazione pertanto si può alternativamente procedere con l’invio di una comunicazione raccomandata con ricevuta di ritorno oppure, se disponibile, attraverso il canale della posta elettronica certificata (PEC). 

Per questo e per altre problematiche connesse con la registrazione dei contratti e con la gestione dei rapporti tributari e di credito/debito nei rapporti di llocazione il mio studio resta a completa disposizione per qualsiasi ulteriore necessità informativa si ritenesse opportuno avere in merito.

 

8 - Lo sapevi che le banche stanno aumentando le commissioni…?

 

A partire da gennaio 2016, l'inserimento di due direttive europee nell'ordinamento italiano (direttiva 2014/49EU e 2014/59/EU) ha introdotto alcune novità importanti in materia di risoluzione delle crisi bancarie e della tutela dei correntisti.

Tali novità, mirano alla costituzione di importanti strumenti pubblici, volti ad attutire sia una eventuale crisi, garantendo il rimborso delle somme depositate dai titolari di un conto corrente, sia a prevenire la crisi stessa fornendo sostegno alle banche in difficoltà.

In concreto, la nuova normativa, ha introdotto, per le banche, l'obbligo di versare dei contributi a due Fondi, istituiti a livello nazionale, al fine di fronteggiare le problematiche sopra descritte sempre più ricorrenti in questo ultimo periodo.

Il versamento dei contributi annuali, da parte delle banche, ai fondi istituiti, avranno le seguenti funzioni:

  • il c.d. Sistema di Garanzia dei Depositi (SGD) finalizzato alla costituzione preventiva di risorse finanziarie in grado di tutelare e rimborsare i correntisti entro un limite massimo di 100.000,00 Euro;
  • il Fondo Nazionale di Risoluzione finalizzato alla coperture delle spese e dei costi sostenuti per gli interventi di risoluzione delle crisi bancarie.

Per le banche, l'introduzione dei nuovi obblighi, comporterà ovviamente un aggravio dei costi fissi (sia per le imprese che per i semplici privati consumatori titolari di un solo conto corrente), di conseguenza, sarà molto probabile che chiunque intratterrà dei rapporti con gli istituti di credito, a partire dal mese di ottobre, ne subirà, “a cascata”, dei riflessi negativi.

Va detto però, che alcuni gruppi bancari hanno già comunicato l'intenzione di farsi carico loro di questo onere senza far gravare sui correntisti nessun costo aggiuntivo.

In tutti gli altri casi, le banche, dovrebbero avervi inviato, nei mesi scorsi, una comunicazione di “proposta di modifica unilaterale dei contratti di conto corrente” contenente tutte le informazioni riguardanti eventuali modifiche contrattuali del vostro c/c quali, ad esempio, l'aumento del canone mensile, l'aumento delle commissioni bancarie sulle operazioni effettuate (bonifici – prelievi..) addebito di una commissione una tantum ecc..

Vi invito, pertanto, a verificare che vi sia arrivata l'informativa dalla vostra banca contenente quanto appena descritto ed a controllare gli ultimi estratti conti bancari per individuare l'aumento o l'addebito di nuove commissioni ed effettuare le dovute valutazioni.

 

Il mio studio, come di consueto, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.

 

 

 

5 - CANONE RAI (in bolletta elettrica) - Come e perché del nuovo adempimento

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per la disciplina degli esoneri

Come saprete, per combattere la presunta enorme evasione della tassa (che da canone è diventata una imposta e che oggi assume addirittura i tratti di una tariffa) il governo, in attuazione delle disposizioni recate dalla legge di stabilità 2016, ha modificato il metodo di pagamento del “Canone Rai”, introducendo una voce di addebito direttamente nella bolletta dell'energia elettrica.

Chi già paga il canone in prima persona ed ha intestato a proprio nome il contratto dell’energia elettrica si ritroverà l’addebito in bolletta a partire dai prossimi mesi.

I problemi sorgono in tutti gli altri casi.

Pare inutile sottolineare che tale provvedimento ha generato più di un malumore e soprattutto parecchie polemiche per come è stato ideato e soprattutto per la modalità con la quale se ne pretende l’esazione.

Tale adempimento infatti si somma alla miriade di altri che regolarmente ci affanniamo a completare tutto l’anno.

Non è possibile sintetizzare in poche righe tutte la casistiche (numerosissime..) che possono verificarsi e quindi propongo qui di seguito una sommaria indicazione dei casi più ricorrenti di esonero.

Da tale adempimento purtroppo, allo stato attuale, non è possibile esimersi in quanto il provvedimento normativo pare dare per scontato che l’esistenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica implichi necessariamente il possesso di un televisore. Sappiamo purtroppo però che non è sempre così.

Lo scorso 24 marzo è stato infatti emanato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento n. 45059 che illustra le modalità di compilazione ed invio della dichiarazione sostitutiva proprio per consentire, a coloro che ne fossero sprovvisti, di evitare il pagamento del canone quando non dovuto.

SITUAZIONI CONCRETE PER LE QUALI SPETTA L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE

Il modello appena approvato, (che è possibile scaricare qui) in sostanza, non è altro che un’autocertificazione che varierà, a seconda delle seguenti situazione concrete in cui si troverà il contribuente. Pur rinviando al modello di istruzioni (che è possibile scaricare qui) si evidenziano le seguenti definizioni:

  • Dichiarazione Base: una dichiarazione sostitutiva di “non detenzione” di un apparecchio televisivo da parte di nessun componente della famiglia in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
  • L’apparecchio sugellato: una dichiarazione sostitutiva di “non detenzione”, da parte di nessun componente della famiglia in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”;
  • L’intestatario diverso: una dichiarazione sostitutiva attestante che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia. In questo caso, il dichiarante, nella dichiarazione, dovrà comunicare il codice fiscale del componente familiare obbligato al pagamento del canone;
  • In caso di modifiche: una dichiarazione sostitutiva per il venir meno dei presupposti di una precedente dichiarazione fatta per i tre motivi illustrati prima.

 PRESENTAZIONE DEL MODELLO

L'invio del modello compilato all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire solo in 2 modi:

  • telematicamente, tramite l'applicazione web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate , usando le credenziali di Fisconline o Entratel. (in questo caso il contribuente potrà, eventualmente, avvalersi di un intermediario abilitato);
  • cartaceo: in questo caso, il modello, unitamente al documento di identità del contribuente, andrà inviato a mezzo plico postale raccomandato all'indirizzo “AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti TV casella postale 22 – 10121 TORINO”.

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE

In via transitoria, per il primo anno, le dichiarazioni inviate entro il 10 MAGGIO 2016, con modello telematico, ovvero 30 APRILE 2016, a mezzo plico raccomandato postale, avranno effetto per l'intero anno 2016.

Le dichiarazioni presentate tra 11 MAGGIO al 30 GIUGNO (modello telematico) e dal 1° MAGGIO al 30 GIUGNO (plico raccomandato) avranno effetto per il solo secondo semestre 2016.

Infine, a regime, la dichiarazione sostitutiva andrà presentata entro il 31 GENNAIO dell'anno di riferimento ed avrà effetto per l'intero anno solare.

 

NOTE TECNICHE SUL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Non pare superfluo sottolineare che il modello non è altro che una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.

Dietro questa astrusa definizione normativa c’è però una rilevante insidia costituita dalla responsabilità penale contestabile in caso di false e mendaci dichiarazioni da parte del titolare interessato. Per puro scrupolo professionale segnalo che, ricorrendone le condizioni di mendacio prima evidenziate, ci si potrebbe esporre a sanzioni che possono andare da un minimo di 8 mesi ad un massimo di 4 anni di reclusione. Ci si interroga infatti anche sulla congruità di tale previsione rispetto alla natura propria dell'adempimento.

Tali condizioni non possono che suggerire quindi la massima prudenza nella redazione ed invio di dichiarazioni in cui, ci si ripete, si afferma che:

“in nessuna delle abitazioni (ove è installata una utenza elettrica) è detenuto un apparecchio tv (Per apparecchio TV si intende un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni -articolo 1 R.D.L. n. 246 del 1938,secondo le definizioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012-), da parte di alcun componente della famiglia anagrafica (intesa come insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune -articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989-), oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento”

“il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica”.

Senza poi dover parlare dell’inquietante definizione che statuisce l’obbligo di pagamento per i soggetti possessori di strumenti in: “uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), ma privo del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositivi, che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo…” .

Il mio studio resta, come di consueto, a completa disposizione per qualsiasi ulteriore necessità informativa o documentale si ritenesse opportuno avere in merito.

 

 

 

 

 

 

 

 

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