4 - Nuova procedura per le dimissioni

1 - PREMESSA

Dal 12 marzo 2016 sarà operativa la nuova procedura a carico del lavoratore per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Sia le dimissioni, che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, devono essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Rimane fermo il principio che sul lavoratore grava anche l'onere contrattuale di preavvisare per iscritto il datore di lavoro in merito alle dimissioni.

2 - SOGGETTI ESENTI

Sono esentati dalla procedura telematica:

  • le lavoratrici durante il periodo di gravidanza;
  • le lavoratrici ed i lavoratori durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato od in affidamento;
  • i lavoratori domestici.

3 – UTILIZZATORI DELLA PROCEDURA

Gli unici soggetti legittimati ad utilizzare la nuova procedura sono:

  • il lavoratore direttamente;

    oppure,

     

  • per il tramite di uno dei seguenti soggetti: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione.

4 – LA PROCEDURA

Le possibilità sono due.

Il lavoratore agisce in autonomia.

In tale ipotesi deve:

  1. richiedere il codice Pin Inps;
  2. registrarsi al sito del Ministero del lavoro.

Una volta effettuate le registrazioni e ricevute le password di accesso, il lavoratore deve:

  • accedere al sito del Ministero del Lavoro;
  • aprire la pagina dedicata alla procedura telematica;
  • compilare il format;
  • inviare il modello.

Il modulo così come ricevuto dal sistema informatico verrà trasmesso:

  • al datore di lavoro presso il proprio indirizzo di PEC e
  • alla Direzione Territoriale del Lavoro comtetente.

Se, invece, il lavoratore si rivolge ad uno dei soggetti abilitati, questi sono obbligati ad accertare l’identità del lavoratore, i quali provvedono alla compilazione del modulo di dimissione o di recesso e ne curano la trasmissione con le proprie credenziali tramite il servizio cliclavoro.

5 – REVOCA DELLE DIMISSIONI

Una volta comunicate le dimissioni telematicamente, il lavoratore ha la facoltà di revocarle entro 7 giorni dalla comunicazione di recesso, con la stessa modalità prescelta per comunicare le dimissioni.

6 – SANZIONI

Le dimissioni irrituali, in quanto non seguite dalla comunicazione telematica descritta, sono inefficaci.

Il datore di lavoro è passibile di una sanzione pecuniaria da Euro 500,00 fino ad Euro 30.000,00 qualora alteri il modulo di comunicazione delle dimissioni ricevuto.

7 – CRITICITA'

La normativa non prevede interventi da parte del datore di lavoro che prenderà atto delle comunicazioni, dimissioni o recesso e revoca, che riceverà nella propria casella di posta elettronica.

Potrebbe accadere che il datore di lavoro riceva le dimissioni verbali o che il lavoratore si renda irreperibile senza avere comunicato nulla o dopo avere inviato una comunicazione irrituale.

Da quanto fin qui descritto si evince un quadro molto complesso ed articolato che non esime il datore di lavoro da responsabilità in ordine al preciso rispetto delle diverse fasi di questa procedura telematica.

Nel rapporto di lavoro possono presentarsi numerose variabili ed articolate casistiche che non consentono la predisposizione di un prospetto illustrativo sintetico delle diverse procedure attuabili.

Per questo motivo, il mio studio, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito e per l'esame di eventuali casistiche operative.

 

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