9 - La nuova Voluntary Disclosure e lo scambio di informazioni fiscali tra Italia e Svizzera

Con la recente promulgazione del decreto fiscale di fine anno che ha visto la riproposizione delle norme relativa all'emersione dei capitali all'estero (e in questa nuova versione normativa anche dei capitali detenuti entro i confini nazionali) pare opportuno rammentare che il 13 luglio scorso, con la notifica per via diplomatica del protocollo di Milano del 23 febbraio 2015, è entrato in vigore a tutti gli effetti il meccanismo rafforzato delle rogatorie fiscali, che va a modificare la storica Convenzione italo-svizzera del 1976.

La prima epocale conseguenza, introdotta con questa modifica, è che la Svizzera non potrà più opporre al fisco italiano il segreto bancario, di fatti, da questo momento, la cooperazione fiscale viene estesa a tutte le "informazioni verosimilmente rilevanti per l’amministrazione e/o per l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione, riscosse in Italia oppure in Svizzera".

Il testo precedente, invece, prevedeva lo scambio di informazioni solo al fine di evitare l'utilizzazione abusiva della convenzione stessa.

Il nuovo protocollo vieta comunque "una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni" e vieta inoltre, qualsiasi domanda di informazione "la cui rilevanza in merito agli affari di un determinato contribuente non sia verosimile".

Il protocollo prevede inoltre la possibilità di effettuare sia domande riferite ad un singolo contribuente sia le c.d."domande raggruppate" riferite ad una pluralità di contribuenti.

Per quanto riguarda i soggetti sottoposti a controlli, permangono le garanzie giudiziarie e procedurali classiche previste dalla legge federale Svizzera in materia fiscale quali ad esempio:

  1. diritto di essere informati;

  2. diritto di ricevere copia della domanda di cooperazione;

  3. diritto di ricorso.

La Svizzera, ha però dovuto prevedere anche la possibilità, in casi eccezionali, di non informare preventivamente il contribuente destinatario di una domanda di assistenza.

Restano fermi i principi storici del rispetto del segreto da parte delle autorità fiscali e anche il divieto di utilizzare i documenti a scopi diversi da quelli fiscali.

Il sistema rafforzato della cooperazione su domanda continuerà a sussistere anche a partire dal 1° gennaio 2017 data in cui, anche per la Svizzera, entreranno in vigore sia il sistema della trasmissione spontanea di informazioni fiscali sia il sistema dello scambio automatico riguardante il saldo attivo presso conti bancari o presso determinate compagnie di assicurazione.

Si ritiene quindi che tale informazione debba essere tenuta presente da coloro che intendano avvalersi della riapertura dei termini di accesso alla procedura di collaborazione volontaria a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 24 ottobre del D.L. 193/2016, prima citata e ufficializzata dal governo nelle scorse settimane.

Per effetto della riapertura, potranno essere inviate fino al 31 luglio 2017 le domande per regolarizzare le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016. Inoltre, l’integrazione delle istanze, dei documenti e delle informazioni potrà avvenire fino al 30 settembre 2017.

Le modalità saranno meglio precisate con un nuovo decreto tuttavia già si è a conoscenza che si potranno utilizzare i modelli approvati con il precedente decreto così come viene oggi introdotta la modalità di autoliquidazione e versamento dei tributi (nella precedente versione normativa i contribuenti hanno dovuto attendere la liquidazione da parte degli uffici tributari).

Infatti, gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione delle imposte, delle ritenute, dei contributi, degli interessi e delle sanzioni entro il 30 settembre 2017, senza però poter avvalersi della compensazione ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Inoltre, si evidenzia che, nella nuova versione

  • con riferimento agli imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi relativi alle attività oggetto della nuova voluntary,
  • nonché in relazione a tutte le annualità e violazioni comprese nella procedura di adesione novellata,

i termini di accertamento e di irrogazione della sanzioni che sono scaduti il 1° gennaio 2015 sono rinviati al 31 dicembre 2018, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente.

Il mio studio, come di consueto, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.

 

 

 

 

 

 

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