Anno 2017

2 - La nuova manovra del Governo (D.L. 50/2017)

Manovra di primavera - Ultime novità tra “split payment” e stretta sulle compensazioni

 

Nella nostra cara Italia i conti non quadrano mai. Dobbiamo infatti registrare un ulteriore intervento del nostro Governo che ha emanato il decreto che segnalo alla vostra attenzione con la definizione di “manovra di primavera”.

Comincio precisando che dal prossimo 1° luglio 2017 viene ampliata l’applicazione dello “split payment”. Qualche commentatore ha ironicamente commentato sulla stampa specializzata che l’utilizzo di termini anglofoni, in luogo di chiare parole in lingua italiana, si rende sempre necessario per nascondere le vere finalità della disposizione.

Molti conoscono già il meccanismo, ma credo sia opportuno rammentare che si tratta di un diverso e tutto sommato semplice meccanismo di riscossione dell’imposta da parte dell’Erario che viene quindi esteso ad altri operatori prima esclusi dalla sua applicazione.

Il problema sul punto specifico sorge proprio con l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 17-ter del Dpr 633/72. In ragione di tale modifica anche i lavoratori autonomi rientreranno nell’ambito del particolare istituto. Ma sono da ricomprendere anche coloro che effettuano prestazioni di agenzia e di intermediazione e comunque tutti quei soggetti che espongono la ritenuta d’acconto in sede di compilazione della fattura e nella liquidazione dei propri compensi ai sensi del DPR 600/73.

Come noto l’iva continuerà ad essere esposta nel documento di vendita (fattura) dal cedente/prestatore, ma non verrà da questi incassata e dunque non genererà imposta da versare all’Erario. Sarà il committente che provvederà in merito evitando così il trasferimento di denaro e limitando fattispecie relative al mancato versamento del tributo.

Particolare attenzione dovrà essere posta dai soggetti che si avvalgono del sistema SdI per l’invio delle fatture telematiche alla PA. A questi soggetti suggerisco di contattare direttamente il mio studio per ricevere le necessarie istruzioni sulla compilazione delle fatture.

La ragione di tale modifica normativa, contrariamente a quanto è possibile leggere dalla relazione di accompagnamento al decreto, risiede unicamente in una esigenza di cassa.

Infatti questa operazione costringerà, soprattutto i professionisti che lavorano con la PA, a trasformarsi in prestatori di liquidità alle casse pubbliche. Questi ultimi subiscono già una trattenuta ai fini della ritenuta d’acconto che continuerà ad essere applicata ed alla quale si sovrapporrà l’importo dell’iva che non sarà più versato dal committente.

Facendo un rapido calcolo sulla base di un corrispettivo ipotetico di €uro 1.000,00 il professionista non incasserà l’importo dell’iva (pari a €uro 220,00) e, ovviamente, neppure quello della ritenuta d’acconto (pari a €uro 200,00). Quindi a fronte di una fattura che determina un debito complessivo di €uro 1.220,00 si incasserà soltanto il 65,57% del totale cioè l’importo pari a €uro 800,00.

Un altro importante capitolo di questa “Manovra di Primavera” è costituito dalla riduzione dei margini per operare le compensazioni tributarie per importi superiori a €uro 5.000,00. In pratica il nuovo limite prevede una riduzione del tetto da 15mila a 5mila euro per l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap che chiudono a credito.

Non abbiamo invece riscontrato alcuna novità in ordine al modello Iva TR, in caso di utilizzo del credito Iva trimestrale in compensazione orizzontale, per il quale non c’è obbligo di apposizione del visto. Sul rimborso Iva invece il visto di conformità è obbligatorio per gli importi superiori a 30mila euro.

Pare evidente sottolineare che, con questa nuova stretta sulle compensazioni, si determina nei fatti un ulteriore aggravio di costi. Infatti il Dl 50/2017 non contiene specifiche disposizioni sulla decorrenza delle nuove disposizioni che quindi entrano subito in vigore.

Si dovrà pertanto operare tenendo conto di questo limite già in sede di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e, visto il cambio di regole in corsa, si potrebbero creare dei problemi già in sede di compensazione da eseguirsi nei prossimi giorni.

La norma, peraltro, prevede un limite unico che vale per tutti i contribuenti, finendo di fatto per ostacolare imprese e professionisti di piccole dimensioni, ma non solo, perché anche i privati che vorranno compensare sopra quota 5mila euro, dovranno sostenere un onere aggiuntivo legato al costo del visto di conformità per poter legittimamente utilizzare i crediti maturati.

Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento alle modalità di presentazione dei modelli di pagamento F24.

Per i soggetti titolari di partita Iva viene, infatti, introdotto un obbligo generalizzato per le compensazioni di Iva, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU, di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Per i titolari di partita Iva, infatti, fin dall’entrata in vigore della nuova norma (lo scorso 24 aprile), tutte le compensazioni andranno gestite esclusivamente per il tramite dei servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico). Per i titolari di ditta, quindi, per le imposte sopra specificate, non sarà più possibile, in nessun caso, compensare tramite home banking.

Tale obbligo sussiste per qualsiasi somma oggetto di compensazione e questo indipendentemente dal fatto che l’imposta che si va a compensare sia o meno oggetto di visto in dichiarazione.

Inutile dire che queste nuove regole contemplano anche una specifica disposizione sul versante sanzionatorio. Il contribuente che compensa senza l’apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da un soggetto non abilitato, sarà punito con il recupero dell’ammontare del credito utilizzato, unitamente alla sanzione che, seppur non specificata nella nuova norma, si ritiene possa essere applicata nella misura ordinaria del 30 per cento.

Inoltre, è stata vietata la procedura della compensazione di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, in presenza di versamento all’Erario di crediti di imposta non correttamente utilizzati. In pratica, in caso di indebita compensazione, in sede di riversamento dell’imposta stessa non sarà più possibile compensarla a sua volta con altri crediti vantati dal contribuente.

Ritengo sia opportuno proporre un riepilogo delle regole generali sull’utilizzo dei modelli F24 a seconda delle casistiche specifiche viste le ultime novità introdotte dal Dl 50/2017 e tenuto conto del continuo accavallarsi di cambiamenti sul tema.

Per gli F24 a zero, sia per i titolari di partita Iva, che per i privati continuano ad essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi «F24 web» o «F24 online», oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti.

Per gli F24 con saldo positivo contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero è ora necessario distinguere fra privati e partite Iva. Per i titolari di ditta, infatti, possono essere utilizzati solo i canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, mentre per i privati è ancora possibile avvalersi dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

Per gli F24 senza compensazioni i contribuenti non titolari di partita Iva possono presentare il modello F24 per qualunque importo (anche sopra i mille euro), senza utilizzo di crediti in compensazione, anche in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia. Tutti i titolari di partita Iva hanno, invece, l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.

 

Tenuto conto dell’incidenza delle nuove disposizioni recate dal DL 50/2017 invito coloro che fossero interessati a prendere contatto direttamente con il mio studio per ricevere ulteriori ed eventuali assistenze in merito.

 

 

 

1 - CONTRIBUZIONE: LE NOVITA' PER IL 2017

Il legislatore ha apportato significative modifiche alla contribuzione previdenziale in determinati settori, che si evidenziano, sinteticamente, di seguito.

Gestione separata Inps, Legge n.335/1995

L'Inps, con circolare n.21 del 31/01/2017, fissa le nuove aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati.

Per i lavoratori parasubordinati (co.co.co., liberi professionisti senza cassa, occasionali con reddito annuo > €5.000,00, venditori porta a porta, ecc.) la contribuzione da versare alla gestione separata, dal 1° gennaio 2017, è la seguente:

Soggetti

Aliquota contributiva

Liberi Professionisti non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria

25,72%

Liberi Professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24,00%

Collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria

32,72%

Collaboratori e figure assimilate titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24,00%

Inoltre, il massimale di reddito su cui liquidare la contribuzione è pari ad Euro 100.324,00.

Invece, il reddito minimale e la conseguente contribuzione applicata che garantiscono la copertura contributiva per l'intero anno, sono i seguenti.

Reddito minimo annuo

Aliquota

Contributo minimo annuo

€ 15.548,00

24,00%

€ 3.731,52

€ 15.548,00

25,72%

€ 3.998,95

€ 15.548,00

32,72%

€ 5.087,31

Agenti e rappresentanti di commercio

L'aliquota contributiva dovuta per gli agenti all'Enasarco, dal 1° gennaio 2017, sale al 15,55% complessivo (di cui il 50% a carico del preponente ed il 50% a carico dell'agente, ossia il 7,775% ciascuno).

Relativamente al minimale contributivo ed al massimale provvigionale sul quale applicare la contribuzione, occorre attendere gli aggiornamenti Istat, di imminente pubblicazione.

Ivs Artigiani e Commercianti Inps

Come previsto dalla Circolare Inps, n.22 del 31/01/2017, dal 1° gennaio 2017, le aliquote di contribuzione a favore dell'IVS Artigiani/Commercianti Inps sono le seguenti.

A) Contribuzione IVS sul minimale di reddito:

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato rispetto all'anno 2016 ed è pari ad € 15.548,00.

L'aliquota contributiva viene, invece, ad essere così differenziata.

Soggetti

Aliquota

Artigiani

Aliquota

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni

23,55%

23,64%

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni

20,55%

20,64%

Quindi, il contributo annuo calcolato sul reddito “minimale” , comprensivo del contributo di maternità, pari ad € 7,44, risulta così individuato.

Soggetti

Contributo fisso

Artigiani

Contributo fisso

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni

€ 3.668,99

€ 3.682,99

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni

€ 3.202,55

€ 3.216,55

B) Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale:

Queste le aliquote contributive da applicare sulle quote di reddito d'impresa eccedente il reddito minimale di € 15.548,00.

 

Scaglione di reddito

Aliquota

Artigiani

Aliquota

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni

Fino a € 46.123,00

23,55%

23,64%

Da € 46.123,01

24,55%

24,64%

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni

Fino a € 46.123,00

20,55%

20,64%

Da € 46.123,01

21,55%

21,64%

Infine:

  • il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è di € 76.872,00, per i soggetti iscritti alla Gestione prima dell'1/01/1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data;
  • altrimenti, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è di € 100.324,00.

 

Il mio studio, come di consueto, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo sui contenuti indicati nella presente comunicazione.

 

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