1 - CONTRIBUZIONE: LE NOVITA' PER IL 2017

Il legislatore ha apportato significative modifiche alla contribuzione previdenziale in determinati settori, che si evidenziano, sinteticamente, di seguito.

Gestione separata Inps, Legge n.335/1995

L'Inps, con circolare n.21 del 31/01/2017, fissa le nuove aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati.

Per i lavoratori parasubordinati (co.co.co., liberi professionisti senza cassa, occasionali con reddito annuo > €5.000,00, venditori porta a porta, ecc.) la contribuzione da versare alla gestione separata, dal 1° gennaio 2017, è la seguente:

Soggetti

Aliquota contributiva

Liberi Professionisti non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria

25,72%

Liberi Professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24,00%

Collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria

32,72%

Collaboratori e figure assimilate titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24,00%

Inoltre, il massimale di reddito su cui liquidare la contribuzione è pari ad Euro 100.324,00.

Invece, il reddito minimale e la conseguente contribuzione applicata che garantiscono la copertura contributiva per l'intero anno, sono i seguenti.

Reddito minimo annuo

Aliquota

Contributo minimo annuo

€ 15.548,00

24,00%

€ 3.731,52

€ 15.548,00

25,72%

€ 3.998,95

€ 15.548,00

32,72%

€ 5.087,31

Agenti e rappresentanti di commercio

L'aliquota contributiva dovuta per gli agenti all'Enasarco, dal 1° gennaio 2017, sale al 15,55% complessivo (di cui il 50% a carico del preponente ed il 50% a carico dell'agente, ossia il 7,775% ciascuno).

Relativamente al minimale contributivo ed al massimale provvigionale sul quale applicare la contribuzione, occorre attendere gli aggiornamenti Istat, di imminente pubblicazione.

Ivs Artigiani e Commercianti Inps

Come previsto dalla Circolare Inps, n.22 del 31/01/2017, dal 1° gennaio 2017, le aliquote di contribuzione a favore dell'IVS Artigiani/Commercianti Inps sono le seguenti.

A) Contribuzione IVS sul minimale di reddito:

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato rispetto all'anno 2016 ed è pari ad € 15.548,00.

L'aliquota contributiva viene, invece, ad essere così differenziata.

Soggetti

Aliquota

Artigiani

Aliquota

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni

23,55%

23,64%

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni

20,55%

20,64%

Quindi, il contributo annuo calcolato sul reddito “minimale” , comprensivo del contributo di maternità, pari ad € 7,44, risulta così individuato.

Soggetti

Contributo fisso

Artigiani

Contributo fisso

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni

€ 3.668,99

€ 3.682,99

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni

€ 3.202,55

€ 3.216,55

B) Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale:

Queste le aliquote contributive da applicare sulle quote di reddito d'impresa eccedente il reddito minimale di € 15.548,00.

 

Scaglione di reddito

Aliquota

Artigiani

Aliquota

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni

Fino a € 46.123,00

23,55%

23,64%

Da € 46.123,01

24,55%

24,64%

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni

Fino a € 46.123,00

20,55%

20,64%

Da € 46.123,01

21,55%

21,64%

Infine:

  • il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è di € 76.872,00, per i soggetti iscritti alla Gestione prima dell'1/01/1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data;
  • altrimenti, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è di € 100.324,00.

 

Il mio studio, come di consueto, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo sui contenuti indicati nella presente comunicazione.

 

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