3 – Lo sai che….gli stipendi non potranno più essere pagati in contanti?

Nuove disposizioni della legge finanziaria 2018 (II° contributo) Stipendi e compensi: tracciabilità obbligatoria

Con alcune disposizioni inserite nei commi da 910 a 914 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Legislatore impone, per qualsiasi prestazione lavorativa sia subordinata che autonoma, la piena tracciabilità, a partire dal 1° luglio 2018, delle retribuzioni e dei compensi.

Si tratta dei rapporti di lavoro subordinato, dei collaboratori coordinati e continuativi e di altre forme di retribuzione dei rapporti di lavoro anche con vincolo associativo (associati, soci di cooperative ecc.).

Si potranno quindi utilizzare solo:

  • bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

È opportuno sottolineare la precisazione contenuta nel comma 912 della legge finanziaria che afferma l’inutilità della firma apposta dal lavoratore sulla busta paga per la dimostrazione dell’avvenuto pagamento della retribuzione il cui cedolino può comunque essere inviato in posta elettronica oppure collocando il prospetto paga su un sito web, dotato di un’area riservata, con accesso consentito al solo dipendente interessato (interpello Ministero del Lavoro n. 13/2012).

La violazione dell’obbligo della tracciabilità delle retribuzioni comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa (comma 913) compresa tra 1.000 e 5.000 euro.

Questo Studio è a disposizione di coloro che intendessero ricevere ulteriori informazioni o precisazioni sul contenuto della presente circolare e sulle altre informative già inviate.

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