9 - Lo sai che il Decreto “Dignità” ha ridisegnato nuovi termini e condizioni per i contratti di lavoro a tempo determinato?

Come ormai a vostra conoscenza il 12/08/2018 è stata promulgata la legge di conversione del Decreto Dignità, n. 96 del 09/08/2018.

Si è, così, venuto a sostanziare un regime giuridico articolato di difficile interpretazione che introduce alcune importanti regole riguardanti i contratti di lavoro a tempo determinato in corso che tentiamo di sintetizzare nei punti che seguono.

PERIODO TRANSITORIO (si tratta di una delle questioni fondamentali ed attiene al periodo transitorio posto in essere dalla Legge di conversione del Decreto stesso).

L'art. 1, comma 2° della Legge 09/08/2018 n.96 recita testualmente " Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (14/07/2018), nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018".

Quindi:

1) i rinnovi e proroghe, effettuati entro il 31/10/2018, di contratti a tempo determinato stipulati prima del 14/07/2018, devono rispettare le vecchie regole.

2) Le proroghe ed i rinnovi, effettuati dopo il 31/10/2018, di contratti a termine stipulati prima del 14/07/18, devono rispettare le nuove regole introdotte dal Decreto Dignità.

3) I contratti a termine, stipulati per la prima volta tra azienda e lavoratore, dal 14/07/2018 devono rispettare le nuove regole introdotte dal Decreto Dignità.

4) Le proroghe ed i rinnovi, effettuati entro il 31/10/18, di contratti a termine stipulati per la prima volta tra azienda e lavoratore dal 14/07 all'11/08/18, devono rispettare le nuove regole introdotte dal Decreto Dignità.

CONTRATTI A TERMINE STIPULATI PER LA PRIMA VOLTA, TRA AZIENDA E LAVORATORE, DAL 14/07/2018 (Nuova disciplina introdotta dal decreto)

Devono rispettare integralmente alla nuova disciplina del Decreto Dignità.

Per i primi 12 mesi di durata non necessitano di alcuna causale:

- i contratto a termine stipulati ab origine della durata di 12 mesi,

- I contratti a termine la cui durata di 12 mesi venga raggiunta con una, due o tre proroghe. In questa ipotesi, l'ulteriore proroga che si effettui dovrà essere stipulata con causale.

Invece, in caso di RINNOVI, qualsiasi rinnovo di un contratto a termine stipulato per la prima volta tra azienda e lavoratore dal 14/07/18 deve contenere la causale.

Invitiamo tutti coloro che fossero interessati ad approfondire i termini della specifica disposizione normativa a prendere contatto con lo Studio per i necessari approfondimenti.

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