2 - Rendicontazione dei proventi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione

Nell’ambito delle esigenze di tutela e rafforzamento della trasparenza dei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione segnaliamo che la legge 124/2017 ha introdotto un rilevante obbligo informativo a carico degli operatori economici.

La citata disposizione (“Legge annuale per il Mercato e la concorrenza”) impone infatti obblighi di pubblicità e trasparenza sui dati consuntivi 2018 relativi ai proventi ricevuti, a vario titolo, dalla PA e comunque gravanti sulla finanzia pubblica, da assolvere mediante pubblicazione a mezzo internet entro il prossimo 28/2/2019, a carico di una pluralità di soggetti che vengono raggruppati in due categorie  

  • associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale (ovvero presenti in almeno cinque Regioni); le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.
  • nella seconda categoria rientrano le imprese.

La suddetta distinzione ha  rilievo solo rispetto alle modalità di pubblicazione ed alle eventuali sanzioni per mancata pubblicazione.

Infatti, i soggetti della prima categoria dovranno provvedere alla pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00.

Detto limite va inteso in senso cumulativo, cioè come totale dei vantaggi economici ricevuti, e non per singola erogazione. L'obbligo di informazione, pertanto, scatta allorquando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore ad € 10.000,00, con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia stato inferiore ad € 10.000,00.

Per i soggetti della seconda categoria (imprese) l’adempimento dell’obbligo avviene attraverso la pubblicazione delle stesse informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.

Le cooperative sociali sono considerate imprese; pertanto saranno tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.

Per vantaggi economici “di qualunque genere” si intendono i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico.

Il Ministero ritiene peraltro  applicabile la norma in esame anche ai casi in cui le somme erogate dalla P.A. abbiano la natura di un corrispettivo, cioè di una controprestazione consistente nel compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto, il che assoggetta all’obbligo  tutti i soggetti che possono aver svolto attività a favore della pubblica amministrazione a vario titolo.  

L'attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (es.rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): in tal caso, ai fini della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si fa riferimento al valore dichiarato dalla P.A. che ha attribuito il bene. Sono comprese anche le somme percepite a titolo di cinque per mille.

Spetta alle singole Amministrazioni pubbliche eroganti di verificare l'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicità da parte dei soggetti beneficiari di tali trasferimenti. Infatti le Amministrazioni Pubbliche che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere, dispongono i controlli amministrativi e contabili necessari a verificare il  corretto impiego da parte dei beneficiari delle risorse loro attribuite.

La nuova disciplina è applicabile solo a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018, in coerenza con il principio generale di irretroattività della legge sancito nell'articolo 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale".

La sanzione per inadempimento agli obblighi di pubblicità e di trasparenza consiste nell'obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute.

Al riguardo il Consiglio di Stato ha chiarito che la sanzione restitutoria è applicabile esclusivamente alle imprese. Tenuto conto della particolare gravità della conseguenza indicata nella legge suggeriamo di procedere, prudentemente, allo svolgimento del richiamato adempimento con ogni opportuna sollecitudine.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si ritenesse opportuno ricevere in merito.

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