3 - Emergenza COVID-19 – DL 18/2020: Le principali novità

È stato pubblicato nella notte di ieri 17/3/2020 sulla GU il decreto legge 17/3/2020 n°18 relativo all’emanazione delle misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si tratta di un provvedimento corposo, di 127 articoli, oltre che complesso, in quanto disciplina innumerevoli ambiti sociali, sanità, lavoro, famiglie, organizzazione territoriale dello Stato, servizi pubblici, fiscalità, contribuzione.

In questa circolare si dettagliano solo alcuni dei provvedimenti trattati e si illustrano le informazioni ritenute più importanti per un vostro iniziale approfondimento premettendo che le risorse stanziate, seppure importanti, difficilmente potranno soddisfare tutte le esigenze che l’attuale emergenza epidemica ha generato, tanto che si ipotizza l’emanazione di successive ed ulteriori misure.

Il decreto si articola su numerose linee di trattazione normativa. In questa circolare saranno trattati solo gli interventi (e gli articoli) relativi alle misure a sostegno del lavoro e la sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi e di sostegno per particolari settori e talune disposizioni a sostegno del credito e della finanza aziendale.

Come chiarito dal Presidente del Consiglio di Ministri in sede di conferenza stampa di presentazione del provvedimento questo decreto costituisce il primo dei due provvedimenti attesi. Il secondo vedrà la luce nel mese di Aprile.

Si invita pertanto ognuno di voi ad un riscontro personalizzato con questo Studio per ulteriori approfondimenti e valutazioni delle singole disposizioni relative a particolari settori o informazioni di carattere specifico o settoriale.

Il decreto nel suo complesso si articola su diverse linee guida. In questa informativa si tratteranno unicamente e sinteticamente i seguenti aspetti.

  1. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  2. sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
  3. iniezione di liquidità nel sistema del credito;
  4. altre disposizioni di carattere generale.

1) MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

1.1)AMMORTIZZATORI SOCIALI

Art. 19: Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario

Tali ammortizzatori sociali si riferiscono:

- ai datori di lavoro del settore industria,

- alle aziende edili e del settore lapideo,

- ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti e non appartengano a settori in cui sono operativi Fondi di Solidarietà Bilaterali.

I datori di lavoro che nell’anno 2020, dal 23/02/2020 ed entro il mese di Agosto 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di Cassa Integrazione o di assegno ordinario per una durata massima di 9 settimane.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

I lavoratori per cui viene effettuata la domanda devono essere in forza alla data del 23/02/2020.

Viene autorizzata dall’Inps nei limiti di spesa previsti al riguardo.

 Art. 22: Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga

Tale ammortizzatore sociale si riferisce ai datori di lavoro cui non sia applicabile l’art.19, tra cui, sostanzialmente e con qualche eccezione, quelli che occupano mediamente fino a 5 dipendenti.

I datori di lavoro che nell’anno 2020, dal 23/02/2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda per una durata massima di 9 settimane.

I lavoratori per cui viene effettuata la domanda devono essere in forza alla data del 23/02/2020.

Viene autorizzata nei limiti di spesa previsti al riguardo

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

1.2)CONGEDI ED INDENNITA’

Art. 23: Congedo ed indennità.

  1. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, anche se genitori affidatari:

in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, dal 05/03/2020 hanno diritto a fruire di uno specifico congedo:

- dal 05/03/2020,

- per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni di calendario,

- per i figli di età non superiore ai 12 anni,

- per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale,

- per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

La fruizione è riconosciuta:

- alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni,

- ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia uno dei genitori beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato o non lavoratore.

In alternativa al congedo

Possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di € 600,00 da utilizzare per le prestazioni rese nel periodo in cui avrebbero chiesto il congedo.

La richiesta va effettuata telematicamente all’Inps mediante il libretto di famiglia.

I dipendenti in fruizione del congedo parentale (ex maternità facoltativa), possono chiederne la sospensione della decorrenza per fruire del congedo e relativa indennità secondo le condizioni descritte.

 1.I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps hanno diritto a fruire di uno specifico congedo alle stesse condizioni precisate per i lavoratori di cui al punto A) o al bonus alternativo per baby sitting.

 2.I genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps hanno diritto a fruire di uno specifico congedo alle stesse condizioni precisate per i lavoratori di cui al punto A) o al bonus alternativo per baby sitting.

 3.I lavoratori autonomi non iscritti all’Inps ma alle rispettive Casse Professionali hanno diritto solo al bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali in merito al numero di destinatari.

Le modalità operative per accedere a qualsiasi delle prestazioni descritte (congedo o bonus) sono stabilite dall’Inps.

Art. 24: Estensione durata congedi retribuiti ex art. 33 legge 104

Il numero di giorni di permesso retribuito per assistenza a persona con handicap, coniuge, parente o affine entro il secondo grado ai sensi dell’art.33 della legge 104/1992 è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di Marzo ed Aprile 2020.

Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del SSN e del comparto sanità.

Art.25: Congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e bonus per acquisto servizi di baby sitting.

A decorrere dal 05/03/2020 ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico spetta il diritto di fruire dello specifico congedo e relativa indennità alle condizioni di cui all’art. 23, ma per tutta la durata della sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, salvo i casi in cui almeno uno dei lavoratori stia già usufruendo di analoghi benefici.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, l’alternativa scelta di corresponsione di bonus per l’acquisto ai servizi di baby sitting è riconosciuto nel limite massimo di € 1.000,00.

Art. 27: Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co.

  • Ai liberi professionisti con partita Iva attiva al 23/02/2020
  • Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. attivi alla stessa data

che siano iscritti alla Gestione Separata Inps, non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria è riconosciuta per il mese di Marzo 2020 un’indennità pari ad € 600,00, che non concorre alla formazione del reddito.

Viene erogata dall’Inps previa domanda dell’interessato, nei limiti di spesa previsti al riguardo.

L’indennità non è cumulabile con quella di cui all’art 28 ed all’art. 38.

Art. 28: Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dell’Ago.

Ai lavoratori autonomi, iscritti alle Gestioni Speciali (Gestione Ivs Artigiani Inps, Ivs Commercianti Inps, Ivs Coltivatori diretti/imprenditori agricoli, coloni e mezzadri) dell’Ago, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione Separata, è riconosciuta per il mese di Marzo 2020 un’indennità pari ad € 600,00, che non concorre alla formazione del reddito.

Viene erogata dall’Inps previa domanda dell’interessato, nei limiti di spesa previsti al riguardo.

L’indennità non è cumulabile con quella di cui all’art 27 ed all’art. 38.

Art. 38: Indennità lavoratori dello Spettacolo.

Ai lavoratori iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 allo stesso Fondo, cui deriva un reddito non superiore ad € 50.000,00 e non titolari di pensione, è riconosciuta per il mese di Marzo 2020 un’indennità pari ad € 600,00, che non concorre alla formazione del reddito.

Viene erogata dall’Inps previa domanda dell’interessato, nei limiti di spesa previsti al riguardo.

L’indennità non è cumulabile con quella di cui all’art 27 ed all’art. 28.

Art. 63:  Premio per il lavoro svolto nella sede

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 40.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.

 

2)Misure relative alla sospensione degli obblighi di versamento dei tributi e contributi

Art.37: Sospensione dei termini per il versamento contributi lavoratori domestici (COLF e Badanti)

Sono sospesi i termini per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi INAIL ove dovuti, previsti a carico dei datori di lavoro domestici in scadenza

per il periodo 23/2/2020 – 31/5/2020

Non si rimborsano quelli già versati. I suddetti versamenti dovranno essere effettuati entro il 10/6/2020 senza applicazione di sanzioni e/o interessi.

Art.62 e 63: Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo

Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo, sono rinviati:

  • al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro,
  • al 31 maggio per gli altri contribuenti.

Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti ieri, 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.

Art. 62, comma 2):

Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.

Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

Art. 62, comma 1): Sospensione degli altri adempimenti fiscali


Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

Art. 61: Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti

La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.

Art. 68: Sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate,
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
  • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

  • la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
  • la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
  • Attenzione (in base ad una lettura puntuale della disposizione) NON sono sospesi i versamenti delle rateazioni di cartelle e ruoli precedentemente emessi né le rateazioni concesse direttamente dall’Agenzia delle Entrate per avviso di pagamento.

Art. 62, comma 6): Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio

I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

(NDR:si sconsiglia vivamente l’applicazione di questo istituto per gli enormi problemi applicativi a fronte di un limitatissimo beneficio operativo e fiscale conseguente)

Art. 64: Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.

Art. 62: Credito d’imposta per i contratti di locazione

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Art.66: Detrazione erogazioni liberali

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999.

Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Articolo 35: Riforma del terzo settore e adeguamento statuti

È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.

È stato altresì previsto un rinvio generalizzato per l’approvazione dei bilanci di questi enti il cui termine cade nel periodo emergenziale. La nuova scadenza, anche in deroga alle disposizioni statutarie, è unificato a quello di adeguamento degli statuti. Si rammenta che il periodo emergenziale è stato definito con Decreto del 31.1.20 per una durata di 6 mesi.

 

3)Iniezione di liquidità nel sistema del credito

Art. 53: Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva

È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.

Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

 

Art. 56: Sospensione rimborso prestiti PMI

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.

La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data.

Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

È in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Si ritiene opportuno assumere contatti con il proprio istituto di credito per verificare la predisposizione di apposita modulistica da utilizzare allo specifico scopo.

 

4)Altre disposizioni di carattere generale 

Art.106: Differimento termini approvazione bilancio

Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ..

Il mio studio resta a completa disposizione per qualsiasi approfondimento si rendesse necessario avere sugli argomenti trattati nella presente informativa.

 

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