4 - Previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per l'utilizzo di Energia Elettrica e Gas Naturale
Vi segnalo che tra le misure contenute nei decreti di recente emanazione del Governo (in particolare il D.L. n 21/2022) è stato introdotto un contributo, sotto forma di credito d’imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale nei primi due trimestri del 2022.
Le aliquote ed i requisiti illustrati di seguito si riferiscono all'attuale contesto normativo. È quindi plausibile ipotizzare che possano intervenire modifiche alle disposizioni di legge prima della definitiva conversione dei decreti.
Per l’utilizzo dell’energia elettrica:
Requisito per beneficiare dell’agevolazione
Per accedere all’agevolazione in oggetto con riferimento alle spese sostenute nel primo trimestre 2022 è necessario che si sia verificato un incremento superiore al 30% dei costi per kW/h della componente energia elettrica sulla base della media del quarto trimestre 2021 rispetto al quarto trimestre 2019 (incremento calcolato al netto delle imposte e degli eventuali sussidi).
Per accedere all’agevolazione in oggetto con riferimento alle spese sostenute nel secondo trimestre 2022 è necessario che si sia verificato un incremento superiore al 30% dei costi per kW/h della componente energia elettrica sulla base della media del primo trimestre 2022 rispetto al primo trimestre 2019 (incremento calcolato al netto delle imposte e degli eventuali sussidi).
Tra i destinatari vi sono sia le imprese cd “energivore” che altre non rientranti in questo perimetro.
In particolare per queste ultime l’importo del credito riconosciuto come contributo è usufruibile da imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e l’importo del credito è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (art. 3 D.L. 21/2022).
Per l'utilizzo del Gas Naturale
È prevista una agevolazione riconoscibile in forma di credito d’imposta anche per le imprese che utilizzano il Gas naturale.
Per accedere a tale diverso istituto è necessario che si sia verificato un incremento superiore al 30% del prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022 rispetto al primo trimestre dell’anno 2019.
Per le imprese diverse dalle “gasivore” il credito d’imposta è pari al 20% del costo del gas acquistato e consumato nel secondo trimestre 2022, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in eventuali usi termoelettrici (art. 4 D.L. 21/2022).
Il credito di imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite mod. F24 entro il 31/12/2022, con facoltà di cessione solo per intero secondo le regole dei bonus edilizi, ai sensi degli articoli 3, 4 e 9, D.L. 21/2022;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi (a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto, tenuto anche conto della non concorrenza alla formazione del reddito/base imponibile IRAP);
- non è soggetto ai limiti generali di compensazione.
Ad oggi non sono state definite particolari misure per l’applicazione della disciplina in commento.
Pertanto per accedere all’agevolazione non sono ad oggi previste formalità particolari (es. istanze telematiche) e pertanto una volta calcolato il beneficio spettante, il contribuente può procedere direttamente all’utilizzo mediante compilazione ed invio del modello F24.
Ai sensi del comma 3 degli articoli 3 e 4 del DL 21/022 il credito può anche essere ceduto ed eventuali contratti stipulati in violazione delle disposizioni contenute in dette disposizioni sono considerati nulli.
in particolare per la cessione del credito è necessario che
- un professionista abilitato apponga il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta;
- il credito d’imposta acquistato dal cessionario può essere utilizzato con le stesse modalità e limiti del soggetto che lo ha maturato e sempre entro la data del 31 dicembre 2022;
- le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda i successivi controlli che l’Amministrazione finanziaria effettuerà sulla maturazione e sugli utilizzi del credito d’imposta, l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 4 D.L. 21/2022 prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 121 D.L. 34/2020.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti o ulteriori informazioni in merito.
Cordiali saluti