6 - Obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni estere

Per effetto della legge di Bilancio 2022 , con decorrenza 1° luglio 2022, viene introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica attiva che fino a tale data era facoltativo, per tutte le operazioni estere ( INTRA ed EXTRA CEE) . I soggetti interessati dovranno pertanto trasmettere all’Agenzia delle Entrate i relativi dati, peraltro utilizzando le stesse modalità tecniche attualmente previste per la fatturazione elettronica. Infatti, l’art. 1, comma 1103, legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, ha previsto l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche ordinarie, ma anche i dati delle operazioni con l’estero. Anche per questi ultimi dovrà, quindi, utilizzarsi esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML.

Ciò significa che, per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento “TD01”, valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX” (cioè digitando sette x).

Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare a seconda dei casi un documento elettronico di autofattura tipo “TD17”, “TD18” e “TD19”, da trasmettere al Sistema di Interscambio. In caso di necessità lo Studio, per chi ne manifestasse la necessità, potrà provvedere all’integrazione analogica delle fatture ricevute, al pari dell’emissione delle autofatture in formato analogico, con successiva trasmissione dei documenti in formato XML mediante il Sistema di Interscambio.

Più in dettaglio per quanto riguarda il tipo di documento da indicare si specifica che:

-   il codice TD17 sarà indicato nel caso di acquisto di servizi da paese UE INTRA ed EXTRA UE, San Marino o Vaticano;

-   il codice TD18 sarà indicato per operazioni riferito all’acquisto di beni da paesi UE INTRA;

-   il codice TD19 sarà indicato per acquisti di beni da paesi UE INTRA ed EXTRA UE, San Marino, Vaticano per acquisto di beni che si trovano già nel territorio nazionale cioè per transazioni tra il fornitore di beni che è un soggetto UE oppure EXTRA UE e l’acquirente che è un soggetto che risiede nel territorio italiano ma i beni sono già nel territorio italiano.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni da paese EXTRA UE che vengono effettuati sulla piattaforma AMAZON , rappresentano “importazioni” e pertanto richiederebbero, oltre la fattura, la richiesta della bolla doganale che garantirebbe l’esonero dalla presentazione dell’autofattura elettronica.

In questo caso, vista la difficoltà nell’ottenere la bolla doganale trattandosi di beni che arrivano tramite posta, si consiglia, al fine di evitare una casistica ai fini dell’emissione dell’autofattura elettronica non prevista dai codici tipo documento previsti (TD17,TD18,TD19), di non richiedere fattura ma semplicemente una ricevuta che sarà così contabilizzata a costo in prima nota.

Per ulteriori delucidazioni in merito lo Studio è a Vs. disposizione.

 

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