Anno 2014

19 - Fatturazione elettronica P.A.

 

Attivazione servizio

 

 

Come già anticipato nelle mie precedenti comunicazioni informative Vi ricordo che dal 6 Giugno 2014 è entrato in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica verso i ministeri, gli enti previdenziali (Inps, Inail ecc.) e le agenzie fiscali; mentre per tutti gli altri enti:

  • Regioni e Province autonome
  • Province (quanto meno se non saranno preventivamente abolite)
  • Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, loro Consorsi e Associazioni
  • Università, Istituti di Istruzione Universitaria pubblica
  • Azienda Sanitarie Locali (ASL), Aziende Ospedaliere, Policlinici, Agenzie Regionali sanitarie
  • Camere di Commercio (CCIAA) e Unioni Regionali ed altri enti di regolazione dell’attività economica (ANCI, Unioncamere, ANAS, Equitalia ecc.)
  • Altre PA Locali (Agenzie ed Enti Regionali ecc.)
  • Altre PA centrali e locali erogatrici di servizi assistenziali, culturali, ricreativi ecc.

l'entrata in vigore di tale obbligo è stata anticipata al 31 Marzo 2015 (prima era il 6 Giugno 2015).

Il mio studio si è attivato per ottemperare a questo nuovo adempimento con una procedura semplice e veloce e ad un costo estremamente limitato.

I clienti che intendessero affidare allo scrivente l’esecuzione del lavoro devono semplicemente mettersi in contatto con il sottoscritto per avere i necessari ragguagli e per potersi attivare. Al riguardo ricordo che, nel corso del “click day” organizzato per domani venerdì 19 dicembre, verrà illustrata una particolare procedura per la compilazione del documento attraverso un file editabile comodamente scaricabile dal server dello studio previa la necessaria autenticazione.

Rammento peraltro che il documento, per essere considerato valido, deve contenere le seguenti informazioni:

  • Codice Univoco Ufficio (IPA);
  • Codice Identificativo Gara (CIG): tranne nei casi di esclusione dagli obblighi di tracciabilità;
  • Codice Univoco di Progetto (CUP): nel caso di opere pubbliche.

È quindi assolutamente indispensabile acquisire le necessarie informazioni affinché il sistema informativo della PA elabori il documento e si provveda al pagamento. Fatture e addebiti che non fossero inoltrate nel rispetto di questa modalità, oltre a non essere più liquidate, non verranno neppure più prese in considerazione ai fini amministrativi.

Rinnovando l’invito alla partecipazione all’evento di domani confermo che il mio studio resta, come di consueto, a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore specifica esigenza anche informativa riteneste opportuno avere su questo e su altri argomenti contenuti nelle mie precedenti comunicazioni informative.

Con l’occasione porgo i migliori saluti.

 

18 - Modelli F24

 

Nuovi obblighi in tema di pagamenti telematici

 

 

Nell’imminenza della scadenza dei termini di pagamento del secondo acconto previsti per il prossimo 1/12/2014, riporto alla vostra attenzione quanto già illustrato nella mia circolare del 25/09/2014 con la quale segnalavo le modifiche introdotte per i pagamenti dei mod. F24 decorrenti dal 1° ottobre 2014.

Con le nuove disposizioni, per effettuare i pagamenti di importo superiore a Euro 1.000,00 o per quelli che utilizzano in compensazione crediti d’imposta, non si potrà più usufruire del sistema bancario o postale, ma occorrerà obbligatoriamente procedere attraverso il servizio telematico aperto dall’Agenzia delle Entrate o tramite i servizi personali online degli istituti di credito.

Quest’ultima opzione non è comunque utilizzabile nei casi in cui si dovesse presentare un modello di pagamento con compensazione totale del debito. In questo caso è necessario procedere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate.

Il canale bancario resta comunque disponibile per i contribuenti, esclusivamente persone fisiche non in possesso di partita Iva, che debbano procedere con un versamento complessivo inferiore ad €uro 1.000,00 ferma restando l’assenza di contestuale compensazione di crediti.

Per quanto fin qui segnalato invito gli interessati, che non si fossero già attivati, a prendere contatto con lo scrivente studio per la sottoscrizione dell’allegata autorizzazione al pagamento telematico di cui al DL. N. 223/2006.

Il mio studio resta, come di consueto, a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore specifica esigenza anche informativa.

Con l’occasione porgo i migliori saluti.

 

 

Allegati:

17 - Decreto legge 133/2014 "Sblocca Italia"

 

Principali novità introdotte con la conversione in legge del D.L. 133/2014 in tema di locazioni

 

 

Il decreto-legge “Sblocca Italia(D.L. 133/2014) entrato in vigore, dopo la conversione in legge, il 12 novembre scorso, contiene alcune novità fiscali interessanti relative al settore immobiliare. Il decreto costituisce un'autentica novità nel panorama nazionale e introduce una serie di misure finalizzate a snellire la burocrazia, incentivare interventi nell'edilizia e consentire la partenza di alcune grandi opere.

In particolare , con la presente, vi segnalo le novità introdotte dagli articoli 18 e 19 in tema di locazioni.

Per effetto dell'articolo 18 vengono introdotte delle liberazione in tema di contratti di locazioni di immobili, ad uso non abitativo, che trovano applicazione nelle seguenti tipologie di contratti:

  • di immobili adibiti ad uso diverso dall’abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera;
  • purché non riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale;
  • per i quali sia previsto un canone annuo superiore a 250.000,00 euro;
  • che siano provati per iscritto.

La norma concerne tutte le parti dei contratti di locazione sopra individuati, che possono, quindi, essere sia privati cittadini, che imprese, che soggetti che esercitano arti o professioni. Per loro viene prevista la possibilità di derogare alla disciplina dettata dalla L. 27.7.78 n. 392, regolando in autonomia i termini e le condizioni contrattuali quali ad esempio, la durata del contratto, il rinnovo del medesimo e la variazione in aumento del canone.

La disciplina recata dall'articolo 18 del D.L. 133/2014 ha infine introdotto una specifica norma in tema di decorenza, stabilendo che possono avvelersi di tale opportunità solo i soggetti che stipulerano un contratto di locazione (con le caratteristiche di cui sopra) a partire dal 12/11/2014. I contratti stipulati in precedenza ed ancora in essere rimangono soggetti alle precedenti disposizioni.

L'articolo 19 ha invece lo scopo di evitare ulteriori aggravi impositivi a carico delle parti del contratto di locazione che decidano di ridurre il canone pattuito in contratto. Per effetto della crisi economica sempre più proprietari sono disposti a concedere una riduzione del canone di locazione ad inquilini non più in grado di pagare l'importo precedentemente stabilito. Per questo motivo, è stata introdotta la possibilità di registrare gli accordi di riduzione dei canoni senza l'obbligo di pagamento dell'imposta di registro e di bollo.

L'operatività dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro la si ottiene, a patto, che l'accordo tra le parti contenga “esclusivamente la riduzione del canone e che il contratto sia in essere al momento dell'accordo. La nuova norma trova applicazione con qualsiasi soggetto che sia privato cittadino, impresa o esercente di arti e professioni.

Il mio studio resta, come di consueto, a vostra disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore specifica esigenza o per particolari necessità interpretative.

15 - TASI

 

TASI – Nuovi obblighi di versamento delle imposte comunali

 

 

Con la TASI il nostro legislatore ha individuato un nuovo tributo che riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività. L’acronimo significa Tassa sui Servizi Indivisibili.

La grande novità della Tasi è che il soggetto passivo non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l'affittuario.

Infatti la legge stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono entrambi titolari di un’obbligazione tributaria. L'occupante però verserà solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dal Comune nel regolamento della Tasi che ha approvato.

Ho potuto appurare che ogni ente locale si muove in assoluta autonomia e discrezionalità, provvedendo ad inviare bollettini di pagamento premarcati e/o precompilati per il versamento del tributo al proprietario, all’inquilino, solo sulla prima casa in alcuni casi anche su altre unità immobiliari.

Purtroppo non è possibile controllare o verificare in anticipo il comportamento dei singoli Comuni e pertanto risulta molto difficoltoso, se non impossibile, svolgere le necessarie verifiche su tali documenti e sulle diverse condizioni soggettive che determinano il calcolo quali ad esempio cointestazioni, superfici, aliquote, esistenza di diritti reali, detenzioni temporanee e, dulcis in fundo, le esenzioni.

Infatti ogni ente con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

 a) abitazioni con unico occupante;

 b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

 c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

 d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

 e) fabbricati rurali ad uso abitativo

La Tasi peraltro non è dovuta in relazione alla quantità dei rifiuti assimilati per i quali il produttore dimostri di aver avviato autonomamente il recupero.

Insomma una vera babele di dati ed informazioni da gestire entro i termini di versamento.

Per quanto riguarda questi ultimi segnalo, quale regola generale, che secondo la LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 il versamento della TASI è effettuato nelle date del 16 giungo e del 16 dicembre di ogni anno. E' consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Per il primo anno di applicazione (2014) per i Comuni che hanno deliberato entro il 23 maggio 2014, l'acconto si paga (è stato pagato) entro il 16 giugno.

È stata però stabilita una proroga per i Comuni in ritardo con l’adozione della delibera. Il MEF con un proprio comunicato ha precisato testualmente che:

”Dopo aver incontrato l'Anci, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall'altro all'esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre”

Il cosiddetto decreto-ponte aveva quindi ufficialmente prorogato il pagamento della prima rata Tasi al 16 ottobre in quei Comuni dove non fossero state deliberate le aliquote entro il 23 maggio: questa data però riguarda solo i Comuni che hanno assunto la predetta deliberazione entro il 10 settembre us. Per chi invece non ha rispettato tale termine il versamento slitta al 16 dicembre.

Per quanto fin qui sinteticamente richiamato invito tutti gli interessati a comunicare allo scrivente se intendono affidare a questo studio gli adempimenti relativi ai calcoli ed al pagamento dell’imposta comunale.

Parimenti occorrerà fornire tutte le necessarie indicazioni, non ultime quelle anagrafiche eventualmente ancora mancanti al mio studio, anche per gli inquilini se i proprietari locatori intendessero rivolgersi al sottoscritto anche per favorire lo svolgimento di questo adempimento da parte degli interessati. Al riguardo non pare superfluo precisare che proprietario e occupante (locatario o ad altro titolo) sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671(1) dell’art.1 della legge 147/2013 (legge stabilità 2014) solo tra possessori o detentori e, quindi, non tra possessore e detentore.

Come di consueto il mio Studio è a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore specifica esigenza o per particolari necessità interpretative.

 

 

 

1) Comma 671

In vigore dal 1 gennaio 2014

671.La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

 

16 - Novità carta di circolazione veicoli

  

Nuovi obblighi in tema di annotazioni sulla circolazione dei veicoli

La presente per informarvi delle modifiche apportate al nuovo codice della strada (in particolare all’articolo 94 comma 4-bis) dalla legge n.120/2010 e regolate dal decreto ministeriale entrato in vigore il 7 dicembre 2012, ma che diventeranno operative solo dal prossimo 3 novembre in occasione della definizione delle relative procedure informatiche da parte del pubblico registro automobilistico.

Leggi tutto: 16 - Novità carta di circolazione veicoli

14 - Novità detrazioni IRPEF

 

Novità in tema di detrazione per ristrutturazioni e recupero efficienza energetica

 

 

Con l’approssimarsi della fine dell’anno pare opportuno proporre alla vostra attenzione qualche aggiornamento sulle novità recentemente emanate dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e la detrazione del 65% prevista per gli interventi di risparmio energetico.

Come a molti già noto la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinata dall’art. 16-bis del Tuir, consiste nella detrazione del 50% per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2014 nel limite massimo di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare, mentre, salvo ulteriori proroghe, dal 2015 la detrazione sarà del 40%.

I quesiti sull’argomento posti all’Agenzia delle Entrate riguardano:

  • la possibilità di usufruire della detrazione per lavori di ristrutturazione di un immobile accatastato come ufficio che, a seguito di ristrutturazione, viene trasformato in due unità di civile abitazione con conseguente variazione della categoria catastale. Sul punto l’Agenzia ha confermato la possibilità di usufruire della detrazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che i lavori che saranno effettuati comportano il cambio d'uso del fabbricato, da ufficio ad abitazione;
  • la possibilità di usufruire della detrazione sulla spesa di ristrutturazione edilizia sostenuta dal familiare convivente non intestatario della fattura e/o dei bonifici. Anche in tale circostanza l’Agenzia ha dato parere positivo in virtù del principio per cui il beneficio viene riconosciuto al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa. Come già precisato nella Circolare 20/E/2011 il beneficio deve essere riconosciuto al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere, pertanto, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo soggetto mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetti anche a colui che non risulti indicato nei documenti (fatture e bonifici), a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

E’ possibile usufruire di una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’acquisto deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014, per un ammontare complessivo di spesa pari ad euro 10.000.

I quesiti sull’argomento posti all’Agenzia delle Entrate riguardano

a)la possibilità di usufruire della detrazione del 50% prevista per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici anche nel caso in cui non sia stato ancora effettuato il rogito. Sul punto l’Agenzia ha chiarito che è possibile usufruire della detrazione in oggetto a condizione:

  • sia stato stipulato un contratto preliminare di compravendita (cosiddetto “compromesso”) e sia stato registrato presso l’Agenzia;
  • il contribuente interessato sia stato immesso nel possesso dell’immobile;
  • il contribuente interessato abbia eseguito gli interventi a proprie spese.

b)la possibilità di usufruire della detrazione del 50% prevista per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nel caso di pagamento (a rate) tramite un finanziamento. Anche in questo caso l’Agenzia ha dato risposta affermativa concedendo la possibilità di accedere al bonus mobili anche pagando a rate tramite finanziamento; è tuttavia necessario che la società di finanziamento effettui il pagamento al fornitore dei mobili con un bonifico bancario o postale che contenga tutti i dati previsti dalla norma: causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa (articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986), codice fiscale di chi acquista i mobili, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Pare appena il caso di precisare che l'anno in cui è stata sostenuta la spesa è l'anno nel quale la finanziaria ha effettuato il bonifico al fornitore.

L’agevolazione fiscale in questione consiste nella detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti; l’agevolazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, mentre per le spese che saranno effettuate dal 2015 (salvo proroghe) la detrazione sarà invece pari al 50%.

Il quesito posto all’Agenzia in merito agli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto alla detrazione del 65% è relativo alla possibilità di usufruire di tale detrazione per le spese sostenute per la sostituzione di un portone d’ingresso. Anche in questa circostanza è stata fornita risposta affermativa chiarendo tuttavia che la detrazione è subordinata alla condizione che si tratti di serramenti che delimitano la parte riscaldata dell’edificio rispetto a quella esterna o rispetto a locali non riscaldati, e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (di cui al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010).

Come di consueto il mio Studio è a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore specifica esigenza o per particolari necessità interpretative.

16bis - Chiarimenti della Motorizzazione - nuovi obblighi

 

Chiarimenti della Motorizzazione sui nuovi obblighi in tema di annotazioni sulla carta di circolazione dei veicoli

 

 

Faccio seguito alla mia comunicazione del 18 ottobre scorso, relativa alle modifiche introdotte al nuovo codice della strada (in particolare all'articolo 94 comma 4-bis) dalla legge n. 120/2010 che dal prossimo 3 novembre diventeranno operative.

Visto l'allarmismo generato dalla scarsa chiarezza della nuova norma, sugli adempimenti dovuti e soprattutto sui soggetti obbligati a tali adempimenti, la Direzione Generale della Motorizzazione civile, con la circolare prot. n. 23743, ha voluto chiarire i temi trattati, introducendo anche, delle semplificazioni.

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