Anno 2022

8 - Bonus € 150,00 a dipendenti e pensionati

L’art.18 del D.L. n.144/2022 (cd Decreto Aiuti Ter) introduce un nuovo e ulteriore bonus una tantum del valore di € 150,00 a favore dei lavoratori dipendenti, che non spetterà ai lavoratori domestici e i titolari di prestazioni pensionistiche (incluso l’assegno ordinario di invalidità); questi soggetti infatti saranno beneficiari di una indennità a carico Inps disciplinata dall’art. 19 del medesimo decreto. 

Questa erogazione non costituisce reddito ai fini previdenziali e fiscali.

A) SOGGETTI DESTINATARI: I LAVORATORI DIPENDENTI.

Sono destinatari del beneficio i lavoratori dipendenti per i quali il rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato, sia a tempo pieno che parziale) sia in essere nel mese di Novembre 2022.

1) CONDIZIONI PER FRUIRE DEL BENEFICIO.

Il lavoratore dipendente ha diritto al bonus alle seguenti e concomitanti condizioni:

i) avere una retribuzione imponibile previdenziale di competenza del mese di Novembre 2022 non superiore all’importo di € 1.538,00.

ii) Dichiarare di:

- non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;

- di non essere titolare di pensione od assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;

- di non essere titolare di trattamenti di accompagnamento alla pensione;

- di non fare parte di nucleo familiare in cui sia presente almeno un beneficiario del reddito di cittadinanza.

2) MODALITA’ DI EROGAZIONE.

Il bonus sarà riconosciuto per il tramite del datore di lavoro con la retribuzione di competenza del mese di Novembre 2022, quindi anche se materialmente erogata nel mese di Dicembre 2022.

Spetterà una sola volta, anche nel caso in cui il dipendente sia titolare di più rapporti di lavoro: in tale eventualità, dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento del bonus.

B) LAVORATORI DOMESTICI

L'INPS erogherà ai lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di € 200,00, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro domestico, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ossia il 23/09/2022, nel mese di novembre 2022, un'indennità una tantum pari a 150 euro.

C) PENSIONATI.

L’Inps erogherà d’ufficio nel mese di Novembre 2022 un’indennità una tantum di € 150,00 ai

i) titolari di:

- uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;

- pensione od assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;

- trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro l’1/10/2022

ii) che siano anche titolari di un reddito personale assoggettabile all’Irpef non superiore, per l’anno 2021, a € 20.000,00, dal quale sono esclusi il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata

L’Inps erogherà tale indennità sulla base che avrà a disposizione nella propria banca dati al momento dell’erogazione.

Si invita a scaricare il fac simile di dichiarazione, cliccando il link sottostante per il download, che devono rendere i lavoratori dipendentI di cui al punto A).

Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti o ulteriori informazioni in merito.

 

7 - Richiesta Bonus spettanti ai lavoratori autonomi

Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito, anche decreto Aiuti), all’articolo 33, comma 1, prevede l’istituzione di un Fondo finalizzato al riconoscimento di una indennità una tantum (a seconda dei casi di € 200 ovvero di € 350) a favore:

  • dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS;
  • dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano già fruito dell'indennità in qualità di lavoratori dipendenti e assimilati (articoli 31 e 32 del medesimo decreto Aiuti).

Importo spettante

L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro.

L’indennità, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022, è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Caratteristica dell’indennità e requisiti

L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ai sensi del Tuir; la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

I lavoratori interessati devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti

Reddito complessivo 2021 non superiore a 35.000 euro

Il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).

Nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo.

Essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022

Trattasi della data di entrata in vigore del decreto Aiuti

Essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18/5/2022

Non occorre la partita iva per gli assicurati che sono iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli). Questi, possono accedere al beneficio solo laddove il titolare dell’impresa presso cui prestano attività lavorativa sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022.

Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.

Avere effettuato entro il 18/5/2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18/5/2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità.

Il predetto requisito contributivo non trova applicazione per i contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento (o contribuzione dovuta da versare per i liberi professionisti) entro la data del 18 maggio 2022.

Per gli iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli) il requisito contributivo viene verificato sulla posizione del titolare della posizione aziendale.

Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti

L’indennità è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota (compresa APE sociale).

Non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti

Trattasi di coloro che hanno già percepito il contributo in qualità di lavoratori dipendenti o pensionati.

Procedura

Le domande possono essere presentate collegandosi al sito INPS (accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche) o a quello della cassa professionale di previdenza di appartenenza a partire dalle ore 12 di lunedì 26 settembre e fino al 30 novembre prossimo. L’accesso avviene tramite lo SPID o credenziale similare.

In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

L’evasione delle pratiche avviene in ordine cronologico e fino ad esaurimento dei fondi disponibili stanziati.

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

6 - Obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni estere

Per effetto della legge di Bilancio 2022 , con decorrenza 1° luglio 2022, viene introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica attiva che fino a tale data era facoltativo, per tutte le operazioni estere ( INTRA ed EXTRA CEE) . I soggetti interessati dovranno pertanto trasmettere all’Agenzia delle Entrate i relativi dati, peraltro utilizzando le stesse modalità tecniche attualmente previste per la fatturazione elettronica. Infatti, l’art. 1, comma 1103, legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, ha previsto l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche ordinarie, ma anche i dati delle operazioni con l’estero. Anche per questi ultimi dovrà, quindi, utilizzarsi esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML.

Ciò significa che, per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento “TD01”, valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX” (cioè digitando sette x).

Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare a seconda dei casi un documento elettronico di autofattura tipo “TD17”, “TD18” e “TD19”, da trasmettere al Sistema di Interscambio. In caso di necessità lo Studio, per chi ne manifestasse la necessità, potrà provvedere all’integrazione analogica delle fatture ricevute, al pari dell’emissione delle autofatture in formato analogico, con successiva trasmissione dei documenti in formato XML mediante il Sistema di Interscambio.

Più in dettaglio per quanto riguarda il tipo di documento da indicare si specifica che:

-   il codice TD17 sarà indicato nel caso di acquisto di servizi da paese UE INTRA ed EXTRA UE, San Marino o Vaticano;

-   il codice TD18 sarà indicato per operazioni riferito all’acquisto di beni da paesi UE INTRA;

-   il codice TD19 sarà indicato per acquisti di beni da paesi UE INTRA ed EXTRA UE, San Marino, Vaticano per acquisto di beni che si trovano già nel territorio nazionale cioè per transazioni tra il fornitore di beni che è un soggetto UE oppure EXTRA UE e l’acquirente che è un soggetto che risiede nel territorio italiano ma i beni sono già nel territorio italiano.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni da paese EXTRA UE che vengono effettuati sulla piattaforma AMAZON , rappresentano “importazioni” e pertanto richiederebbero, oltre la fattura, la richiesta della bolla doganale che garantirebbe l’esonero dalla presentazione dell’autofattura elettronica.

In questo caso, vista la difficoltà nell’ottenere la bolla doganale trattandosi di beni che arrivano tramite posta, si consiglia, al fine di evitare una casistica ai fini dell’emissione dell’autofattura elettronica non prevista dai codici tipo documento previsti (TD17,TD18,TD19), di non richiedere fattura ma semplicemente una ricevuta che sarà così contabilizzata a costo in prima nota.

Per ulteriori delucidazioni in merito lo Studio è a Vs. disposizione.

 

3 - Assegno unico universale per figli minorenni o disabili

La legge n. 46 del 20211 ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

In via temporanea e nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 46 del 2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l’assegno temporaneo per figli minori (di seguito Assegno temporaneo).

In attuazione della medesima legge delega, il decreto legislativo 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Se quindi si hanno figli minori o disabili si è interessati da questa profonda innovazione normativa.

L’assegno unico universale sostituisce tutte le altre prestazioni previdenziali in vigore fino a febbraio 2022. A partire dal mese di marzo 2022 cesseranno le seguenti prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative:

  • premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
  • detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni

L’Assegno unico resta compatibile con:

  • bonus asilo nido;
  • misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
  • Reddito di Cittadinanza. Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’Assegno è erogato, con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta RdC di cui gli stessi sono in possesso senza necessità di fare domanda.

L’assegno spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (dipendenti, autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza), in misura diversa in base al reddito della famiglia. Ma un minimo spetta comunque a tutti, senza distinzioni.

L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

 Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo, l’Assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.

Requisiti dei genitori

L’Assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Importo dell’Assegno unico

L’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base all’ ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

L’assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE. La fascia minima di ISEE è di 15.000 euro (importo massimo dell’assegno) la fascia massima è da 40.000 euro in su, senza alcun tetto (in questo caso compete l’importo minimo dell’assegno).

Per essere più chiari, l’Assegno può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa.

A chi è erogato l’assegno Unico

L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato. In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore, per quanto a propria conoscenza).

Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.

In caso di affidamento esclusivo, il richiedente potrà chiedere la corresponsione del 100% dell’importo spettante. Resta ferma la possibilità dell’altro genitore di modificare tale scelta accedendo alla domanda mediante le proprie credenziali.

Per quanto invece concerne l'ottenimento dell'ISEE, come presentare la domanda e la periodicità della stessa si invitano gli interessati a prendere contatto con lo Studio per ricevere ulteriori informazioni.

 

5 - Bonus € 200,00 a dipendenti e pensionati

E’ stato pubblicato in Gazzetta il D.L. 17/05/2022, N.50, per contrastare le difficoltà legate al caro prezzi, con la previsione, tra l’altro, misure per le famiglie e un bonus da 200 euro una tantum per lavoratori (dipendenti e autonomi) e pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro.

SOGGETTI DESTINATARI.

Sono destinatari del beneficio:

  • i pensionati (che lo riceveranno tramite l’Inps);
  • i lavoratori dipendenti (che lo riceveranno tramite il datore di lavoro, con alcune eccezioni), inclusi colf, badanti e lavoratori domestici (che lo riceveranno tramite l’Inps);
  • i lavoratori autonomi (per i quali sarà istituito un fondo speciale);
  • i disoccupati e i percettori del reddito di cittadinanza.

Per alcune categorie l’erogazione sarà automatica, per altre sarà necessaria la  presentazione della domanda.

CAMPO DI APPLICAZIONE.

Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti per i quali il decreto prevede una diversa condizione, il bonus è riconosciuto purchè il reddito sia inferiore ai 35.000 mila euro.

Nel computo della soglia di reddito da rispettare vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola esclusione dei seguenti:

  • rendita della casa di abitazione e relative pertinenze;
  • trattamenti di fine rapporto;
  • Anf, assegni familiari e Auu;
  • emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
  • assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
  • indennità di accompagnamento.

BONUS AI LAVORATORI DIPENDENTI.

Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero dell’0,80% di cui all’art. 1, co. 121 della L. 234/2021 per almeno una mensilità.
Per aver diritto al beneficio i lavoratori:

  1. A) non devono già beneficiare del bonus di € 200,00 ad altro titolo

e

  1. B) Devono presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione di non essere:

- titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;

- in un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza.

Sarà opportuno farsi dichiarare dal lavoratore assunto nel mese di luglio che non sta percependo la stessa somma dall’altro datore di lavoro. Tale dichiarazione sarà opportuna anche nel caso di lavoratori con altro rapporto di lavoro presso altri datori di lavoro.

NATURA DELLA PRESTAZIONE.

L'indennita' una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini previdenziali,  non  e'  cedibile,  ne' sequestrabile, ne' pignorabile.

Il datore di lavoro potrà poi recuperare quanto erogato con il primo pagamento d’imposta utile.

L’importo sarà perciò esposto in compensazione in F24 con apposito codice tributo di prossima istituzione.

BONUS AI LAVORATORI DOMESTICI.

Per ricevere il bonus, i lavoratori domestici dovranno presentare apposita domanda, anche

tramite gli istituti di patronato.

E’ necessario attendere le istruzioni operative da parte dell’Inps. Il bonus spetta in caso di titolarità di uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022.

LAVORATORI AUTONOMI.

Ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali [art. 2222 del codice civile], con l'accredito di almeno un contributo mensile per il 2021 e già iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione separata, l'indennità è erogata previa domanda all'Inps.

Per conoscere con esattezza le modalità di erogazione occorrerà aspettare un decreto ministeriale che ne definirà le regole.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti o ulteriori informazioni in merito.

2 - Lettere di intento - Attenzione all’emissione delle fatture elettroniche dal 1.1.2022

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, trasmettendo all’Agenzia delle entrate, per via telematica, una dichiarazione d’intento, verranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per esser qualificati esportatori abituali.

L’articolo 1, commi da 1079 a 1083, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha infatti previsto il rafforzamento dei controlli per evitare l’utilizzo di falsi plafond Iva.

L’amministrazione potrà dunque, in caso di frode, intervenire su 2 fronti:

  1. Inibire il rilascio ed invalidare lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
  2. Inibire l’emissione di fatture elettroniche, recanti il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972nel caso in cui queste riportino un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.

Tali novità, specificamente quella del punto 2, comporterà un maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell’esportatore abituale.

Infatti, nel caso in cui riceviate una lettera d’intento e vi troviate nella necessità di dover emettere una fattura elettronica non imponibile ai sensi dell’art.8 c.1 lett. C, dovrete preoccuparvi di compilare il blocco 2.2.1.16, del tracciato xml, chiamato <AltriDatiGestionali> come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” ( es. 08060120341234567-000001)
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData>deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento

Tali annotazioni, che stando alla norma dovrebbero essere riportate in tutte le righe di dettaglio della fattura, hanno aperto un dibattito tra l’Agenzia delle Entrate e le società produttrici di Software per Fatture Elettroniche le quali sostengono, giustamente, che così operando, l’emissione dei documenti diventerebbe eccessivamente laboriosa ed aumenterebbe il rischio di commettere degli errori in fase di compilazione (oltre a determinare una spropositata lunghezza materiale del documento in fase di eventuale stampa).

Ad oggi l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa a riguardo, ma la posizione interpretativa, che sta trapelando negli ultimi giorni, è che, in attesa di un chiarimento definitivo, si possa riportare in un solo rigo gli estremi delle dichiarazioni d’intento utilizzate per poter applicare il regime di non imponibilità confidando nella prassi di poter avere una sola dichiarazione di intento indicata per singola fattura emessa.

Si ricorda infine che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio e quindi conseguentemente la contestazione, operabile in vario modo e forma, do ogni documento fiscale emesso in quanto non conforme e passibile di sanzione.

Monitoreremo l’evoluzione della normativa nelle prossime settimane e daremo tempestivamente ulteriori aggiornamenti.

In ogni caso lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti riteneste opportuno avere in merito.  

4 - Previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per l'utilizzo di Energia Elettrica e Gas Naturale

Vi segnalo che tra le misure contenute nei decreti di recente emanazione del Governo (in particolare il D.L. n 21/2022) è stato introdotto un contributo, sotto forma di credito d’imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale nei primi due trimestri del 2022.

Le aliquote ed i requisiti illustrati di seguito si riferiscono all'attuale contesto normativo. È quindi plausibile ipotizzare che possano intervenire modifiche alle disposizioni di legge prima della definitiva conversione dei decreti.

Per l’utilizzo dell’energia elettrica:

Requisito per beneficiare dell’agevolazione

Per accedere all’agevolazione in oggetto con riferimento alle spese sostenute nel primo trimestre 2022 è necessario che si sia verificato un incremento superiore al 30% dei costi per kW/h della componente energia elettrica sulla base della media del quarto trimestre 2021 rispetto al quarto trimestre 2019 (incremento calcolato al netto delle imposte e degli eventuali sussidi).

Per accedere all’agevolazione in oggetto con riferimento alle spese sostenute nel secondo trimestre 2022 è necessario che si sia verificato un incremento superiore al 30% dei costi per kW/h della componente energia elettrica sulla base della media del primo trimestre 2022 rispetto al primo trimestre 2019 (incremento calcolato al netto delle imposte e degli eventuali sussidi).

Tra i destinatari vi sono sia le imprese cd “energivore” che altre non rientranti in questo perimetro.

In particolare per queste ultime l’importo del credito riconosciuto come contributo è usufruibile da imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e l’importo del credito è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (art. 3 D.L. 21/2022). 

Per l'utilizzo del Gas Naturale

È prevista una agevolazione riconoscibile in forma di credito d’imposta anche per le imprese che utilizzano il Gas naturale.

Per accedere a tale diverso istituto è necessario che si sia verificato un incremento superiore al 30% del prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022 rispetto al primo trimestre dell’anno 2019.

Per le imprese diverse dalle “gasivore” il credito d’imposta è pari al 20% del costo del gas acquistato e consumato nel secondo trimestre 2022, al netto dei consumi di gas naturale  impiegato in eventuali usi termoelettrici (art. 4 D.L. 21/2022).

Il credito di imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite mod. F24 entro il 31/12/2022, con facoltà di cessione solo per intero secondo le regole dei bonus edilizi, ai sensi degli articoli 3, 4 e 9, D.L. 21/2022;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi (a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto, tenuto anche conto della non concorrenza alla formazione del reddito/base imponibile IRAP);
  • non è soggetto ai limiti generali di compensazione.

Ad oggi non sono state definite particolari misure per l’applicazione della disciplina in commento.

Pertanto per accedere all’agevolazione non sono ad oggi previste formalità particolari (es. istanze telematiche) e pertanto una volta calcolato il beneficio spettante, il contribuente può procedere direttamente all’utilizzo mediante compilazione ed invio del modello F24.

Ai sensi del comma 3 degli articoli 3 e 4 del DL 21/022 il credito può anche essere ceduto ed eventuali contratti stipulati in violazione delle disposizioni contenute in dette disposizioni sono considerati nulli.

in particolare per la cessione del credito è necessario che

  • un professionista abilitato apponga il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta;
  • il credito d’imposta acquistato dal cessionario può essere utilizzato con le stesse modalità e limiti del soggetto che lo ha maturato e sempre entro la data del 31 dicembre 2022;
  • le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda i successivi controlli che l’Amministrazione finanziaria effettuerà sulla maturazione e sugli utilizzi del credito d’imposta, l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 4 D.L. 21/2022 prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 121 D.L. 34/2020.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti o ulteriori informazioni in merito.

Cordiali saluti

1 – il nuovo obbligo di comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali

Il Ddl di conversione del Decreto Fiscale ha introdotto l’obbligo di comunicazione che riguarda letteralmente i “lavoratori autonomi occasionali”. Come tali si intendono i rapporti contrattuali definiti dall’articolo 2222 Codice civile in cui un soggetto svolge, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio in favore di un committente. Tale attività dev’essere svolta in maniera occasionale e non abituale.

A livello fiscale, è prevista una ritenuta d’acconto al 20% e la qualificazione delle somme percepite come “redditi diversi”.

Sono pertanto escluse dal nuovo adempimento le altre tipologie di lavoro autonomo, molte delle quali già assoggettate all’obbligo di comunicazione, quali le co.co.co, i rapporti aventi a oggetto le professioni intellettuali riconducibili all’articolo 2229 del Codice civile, le prestazioni occasionali secondo l’articolo 54-bis del Dl 50/2017 (gestite con il “libretto di famiglia”), nonché i nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali ai quali il Dl 152/2021 (cosiddetto decreto Pnrr) ha già previsto un obbligo specifico di comunicazione.

Con l’esplicita finalità di monitorare e contrastare questa tipologia di contratto di lavoro autonomo, il committente deve comunicare preventivamente l’instaurazione del rapporto all’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Le modalità di adempimento, probabilmente in ragione della durata saltuaria della prestazione, sono le stesse previste per il lavoro intermittente (articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015), e cioè l’Sms o la posta elettronica, così come lo stesso è il destinatario cioè l’Ispettorato.

Per comunicare a quest’ultimo (Ispettorato del lavoro) l’avvio delle collaborazioni occasionali iniziate dal 21 dicembre 2021 e già concluse, nonché quelle in essere all’11 gennaio (indipendentemente dalla data di inizio) i committenti hanno tempo fino al 18 gennaio. Per quelle decorrenti dal 12 gennaio 2022, invece, la comunicazione deve essere trasmessa secondo il termine ordinario, cioè prima dell’avvio dell’attività.

Nell’attesa che il ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo online per trasmettere telematicamente la comunicazione (ulteriore opzione disponibile per gli intermittenti, oltre alla posta elettronica), l’obbligo andrà assolto attraverso l’invio di una email all’Ispettorato territoriale competente ad uno degli indirizzi allegati, contenente almeno i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, la data di inizio e la presumibile durata, oltre a una sintetica descrizione dell’attività.

L’omissione o il tardivo invio della comunicazione sono puniti con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

Per le comunicazioni relative alla provincia di Varese l’indirizzo è il seguente: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. mentre di seguito riportiamo lo schema fac simile di comunicazione ad oggi reso disponibile e quindi utilizzabile.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti in merito.

 

 

 

 

 

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