3 - Iperammortamento 2026 - Nuove disposizioni agevolative
Segnalo alla vostra attenzione le disposizioni recate dalla Finanziaria 2026 che prevede disposizioni di particolare favore per gli investimenti in beni strumentali.
Al riguardo mi è parso utile dettagliare gli aspetti più rilevanti al fine di sintetizzare l'importante evoluzione normativa in un quadro sinottico per punti di interesse.
- Inquadramento legislativo
La Legge di Bilancio 2026 reintroduce l'iperammortamento in sostituzione dei crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0 (scaduti il 31.12.2025). La nuova misura opera come maggiorazione della base di calcolo delle quote di ammortamento fiscale – non più come credito d'imposta compensabile in F24 – con effetti esclusivamente ai fini IRES (art. 102 TUIR).
Periodo agevolato: 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028, con clausola di prenotazione per investimenti commissionati entro il 31.12.2026 con acconto ≥ 20% (completamento entro il 30.06.2027).
- Beneficiari
Possono accedere all'agevolazione tutti i titolari di reddito d'impresa (qualsiasi forma giuridica, settore, dimensione). Sono esclusi:
- professionisti e lavoratori autonomi
- imprese in liquidazione o soggette a procedure concorsuali
Aliquote di maggiorazione
Il costo di acquisizione del bene è maggiorato nelle seguenti misure (limite complessivo: € 20 M per periodo d'imposta):
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Fascia investimento |
Maggiorazione |
Risparmio IRES |
Note |
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Fino a € 2,5 milioni |
+180% |
43,2% |
Aliquota massima |
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Da € 2,5 M a € 10 M |
+100% |
24,0% |
Seconda fascia |
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Da € 10 M a € 20 M |
+50% |
12,0% |
Terza fascia |
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Oltre € 20 M |
Non agevolato |
— |
Limite massimo |
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⚠ Nota: Il decreto attuativo (MIMIT/MEF, previsto entro 30 gg dall'entrata in vigore) non è ancora stato emanato. Sono attese precisazioni su diversi aspetti applicativi. |
- Focus: impianti fotovoltaici per autoconsumo
Novità rilevante: il comma 429, lett. b) ammette gli impianti fotovoltaici destinati all'autoproduzione/autoconsumo in modo autonomo, senza necessità di abbinarli a beni 4.0 (a differenza di Transizione 5.0). Sono inclusi anche i sistemi di accumulo (BESS).
Requisiti tecnici dei moduli (Registro ENEA):
- b) – Moduli con celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, prodotti in UE, efficienza cella ≥ 24,0%
- c) – Moduli con celle prodotte in UE/SEE, efficienza cella ≥ 23,5%
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⚠ Nota: Il requisito di origine europea dei moduli è oggetto di revisione: l'annunciata modifica nel decreto attuativo potrebbe ampliare la platea dei prodotti ammissibili. |
- Confronto con il regime precedente
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Caratteristica |
Transizione 4.0/5.0 |
Iperammortamento 2026 |
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Tipo agevolazione |
Credito d'imposta |
Maggiorazione ammortamento |
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Utilizzo |
Compensazione F24 |
Deduzione IRES in dichiarazione |
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In caso di perdita |
Fruibile anche in perdita |
Rinviato agli esercizi successivi |
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Fotovoltaico |
Solo trainato da beni 4.0 |
Agevolabile in autonomia |
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Periodo |
Fino al 31.12.2025 |
01.01.2026 – 30.09.2028 |
- Criticità e nodi applicativi
- Analisi puntuale del decreto pubblicato sulla GU di ieri (27.3.2026) ed in vigore da oggi 28.3.2026.
- Piattaforma GSE non operativa: le imprese che hanno già investito non possono completare gli adempimenti formali.
- Tetto di € 20 M: incerta l'interpretazione annuale vs. triennale (rilevante per piani pluriennali
Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi necessità informativa e per assistenza nella corretta gestione delle ipotesi di investimento.
2 - Erogazioni liberali 2026 - Obbligo per tutti gli ETS
A partire dall’esercizio in corso l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle erogazioni liberali verrà esteso a tutti gli ETS senza alcun tipo di requisito economico.
Fino al 2025, tale adempimento era obbligatorio esclusivamente per gli Enti che nell’esercizio precedente avevano registrato ricavi superiori ai 220.000 Euro, mentre era facoltativo per tutti gli altri. Dal corrente anno, invece, ogni ETS è tenuto ad inviare i dati dei donatori indipendentemente dal volume dei propri proventi.
La comunicazione riguarderà le erogazioni liberali effettuate da soggetti che hanno fornito i propri dati anagrafici oppure nel caso in cui il pagamento consenta di individuare il codice fiscale dell’erogante.
Non devono invece essere comunicati i versamenti cumulativi effettuati da un unico soggetto per conto di più donatori e ricordiamo che sono ammissibili esclusivamente le donazioni effettuate tramite strumenti tracciabili.
Sarà quindi opportuno che ogni ETS si organizzi per tracciare correttamente già nel corso del 2026 le erogazioni liberali ricevute, assicurandosi di raccogliere e conservare i dati necessari alla comunicazione.
Lo studio è a disposizione per eventuali approfondimenti e, a tal riguardo si invitano gli interessati a prendere contatto con lo studio per l'invio del un file Excel, appositamente strutturato in quanto predisposto alla raccolta dei dati necessari al futuro invio telematico.