12 - Legge di Stabilità 2019 – Nuove disposizioni per l’applicazione del regime forfettario
Con l’introduzione del nuovo regime forfettario descritto nella legge finanziaria per il 2019 che dovrebbe essere stata approvata ieri alla Camera, ma non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, il Governo ha compiuto il primo passo per la graduale applicazione del regime della Flat Tax che parte, in questa prima fase nel 2019, solo per i possessori di partita Iva che hanno realizzato un volume di affari inferiore al limite di €uro 65.000,00 indifferenziato per tipologia di attività.
Questo Studio ha già inviato specifiche comunicazioni personalizzate a coloro che risultano direttamente interessati dalle nuove disposizioni sulla base di simulazioni e calcoli predisposti negli ultimi giorni, tuttavia alcune importanti precisazioni si rendono necessarie per tutti gli altri soggetti che intrattengono rapporti economici con questi soggetti.
Infatti coloro che applicano questo regime possono predisporre ed inviare i documenti certificativi dei propri rapporti commerciali (fatture) in maniera diversa rispetto agli altri soggetti economici. Ne deriva pertanto la necessità che i committenti o cessionari di beni e servizi, quindi in pratica i destinatari di questi documenti, trattino la relativa documentazione con l’attenzione necessaria al fine di evitare errori contabili e di pagamento.
Tra le differenze più rilevanti, ad esempio, vi è l’esonero dall’applicazione degli obblighi di fatturazione elettronica. Questa modifica, magari interpretabile positivamente per gli aderenti al nuovo regime, lo è molto meno per coloro che si troveranno a dover gestire i documenti ricevuti con il diverso e tradizionale sistema cartaceo. Tale sistema di veicolazione dei documenti non permette infatti il trasferimento automatico dal canale di interscambio SDI dell’Agenzia delle Entrate, con le conseguenti incombenze amministrative da gestire manualmente, come peraltro già richiamato con la mia precedente circolare 11/2018.
Più in particolare coloro che aderiscono al regime forfettario non applicano l’iva e non sono soggetti a ritenuta d’acconto per l’IRPEF (infatti saranno soggetti ad una imposta sostitutiva). Ne deriva pertanto che i relativi pagamenti dovranno essere correttamente impostati e registrati al fine di evitare errori amministrativi di difficile correzione salvo l’applicazione degli istituti di ravvedimento graduati in ragione delle diverse tempistiche di regolazione degli scambi commerciali.
Il mio Studio è a completa disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento in merito.
11 - La complicazione della detrazione dell’iva sulle fatture emesse e ricevute a cavallo dell’anno solare (ed il tema dei regimi forfettari e minimi per il prossimo anno 2019)
L’avvento della stagione della fatturazione elettronica complica ulteriormente, se ce ne mai fosse stato bisogno, il tema della detrazione dell’iva sulle fatture ricevute (e quindi necessariamente anche investendo i rapporti commerciali tra gli operatori economici per intuibili ragioni).
Infatti qualche mese fa la circolare dell’AdE 1/E/2018 aveva posto limiti e condizioni al problema risolti solo in parte con l’approvazione del DL 119/2018 che sta completando, proprio in questi giorni, l’iter di approvazione parlamentare.
Ora è stabilito che entro il giorno 16 di ogni mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA relativa anche ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.
Se il chiarimento è da salutare con favore per la gestione ordinaria in corso d’anno, purtroppo questa regola NON vale per le operazioni effettuate nell’anno “precedente”, vale a dire al caso di una fattura relativa a un’operazione effettuata a dicembre 2018 (data fattura 31/12/2018) ricevuta il 5 gennaio 2019, per la quale non è possibile detrarre l’imposta nella liquidazione del 16 gennaio (cioè quella di Dicembre).
Per tentare di facilitare l’interpretazione delle diverse casistiche preciso che in questo scenario possono determinarsi le seguenti situazioni (valide sia per i contribuenti mensili che trimestrali):
1) fatture per operazioni effettuate nel 2018 ricevute e registrate entro la fine dell’anno;
2) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018 ricevute nel 2019;
3) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018 ricevute nello stesso mese, ma registrate nel 2019;
4) fatture per operazioni effettuate nel 2019.
Nel primo caso, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2018 (16 gennaio 2019).
Nel secondo caso, si potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta solo nel 2019 anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio, attesa l’esclusione prevista dalla novellata formulazione dell’articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998. Per esempio una fattura datata 2018, ricevuta e registrata ad esempio il 12 febbraio 2019 non potrà concorrere a formare la liquidazione Iva di gennaio 2019 (in quanto ricevuta entro il 15/2), bensì il diritto alla detrazione potrà essere esercitato solo con la liquidazione di febbraio.
Nel terzo caso il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al massimo entro la dichiarazione annuale Iva relativa al 2018 e si renderà necessaria la predisposizione di un apposito registro Iva sezionale che permetta di escludere queste operazioni dalla liquidazione Iva del mese di registrazione che inevitabilmente sarà il 2019.
Infine, nel quarto caso, per le fatture relative a operazioni effettuate nel 2019 si potrà esercitare il diritto alla detrazione relativo anche ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.
L’intuibile complessità della gestione operativa rende evidente anche il tema organizzativo dato dall’utilizzo degli strumenti elettronici per la gestione amministrativa di ogni operatore economico.
Infatti non sarà certamente semplice la gestione contabile per tutti i soggetti (minimi e forfettari tra gli altri) che stanno valutando in questo periodo di attesa che ci separa dalla definitiva promulgazione della legge finanziaria per il prossimo anno 2019 che vede l’avvento della stagione della fatturazione elettronica a pieno regime se e come dotarsi di strumenti atti alla predisposizione di documenti in formato elettronico che comunque consentano la produzione del file XML richiesto dalla normativa.
Infatti per quanto riguarda l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico beneficiano dell’esonero le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nei regimi agevolati esonerati dall’applicazione dell’imposta:
“Regime di vantaggio” (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla 111/2011);
“Regime forfettario” di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.
Tale esonero non produce effetti negativi sui soggetti destinatari della fattura che però devono considerare di mantenere, a tutti gli effetti, i processi amministrativi tradizionali per la registrazione e l’imputazione dei costi descritti da tali documenti.
In particolare ritengo vada conseguentemente valutato un aspetto molto importante in ordine all’evoluzione dell’intero sistema e quindi dei rapporti tra gli operatori economici. Infatti il suddetto esonero non è un divieto, tanto che gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche come tutti gli altri soggetti.
Questo Studio ha suggerito di valutare positivamente questa implementazione, anche quelli forfettari quindi, adottando comunque tali sistemi perché non si può comunque trascurare il fatto che alcuni cessionari/committenti potrebbero obbligare i loro fornitori all’utilizzo di tale strumento, al fine di uniformare il flusso informativo delle fatture passive. Si consideri al riguardo anche il tema della conservazione sostitutiva di cui tratterò più avanti.
Per nostra esperienza sussistono casi nei quali taluni soggetti hanno rapporti con particolari committenti che ricevono i documenti (solo) in formato elettronico. Il mancato adeguamento delle procedure potrebbe comportare disservizi e problematiche del sottostante rapporto commerciale se si proseguisse con l’invio dei documenti ancora in formato cartaceo essendo inquadrabile il relativo rapporto come “fuori sistema” costringendo il piccolo fornitore a dotarsi di strumenti per l’emissione della e-fattura per rispettare le “policy di gruppo”.
Ma sappiamo che tale caso può presentarsi anche a colui che deve necessariamente dotarsi di questi sistemi per poter intrattenere rapporti con taluni clienti specifici. Il caso più eclatante è costituito da coloro che lavorano per la pubblica amministrazione che obbliga all’emissione della fattura elettronica anche il soggetto in regime forfettario.
Va poi considerato il tema della conservazione delle fatture. Come noto le fatture elettroniche dovranno essere conservate con apposita modalità informatica rispondendo a precise indicazioni di legge.
Pertanto i regimi forfettari, a discapito della sbandierata semplificazione, si potrebbero trovare a dover gestire in forma diversa tali aspetti in ragione della particolarità della loro attività. Conservazione cartacea delle proprie fatture emesse (se non elettroniche) conservazione elettronica per quelle obbligatoriamente emesse in tale forma. Per quanto riguarda quelle ricevute il tema potrebbe non porsi sempreché l’operatore economico non abbia comunicato (magari proprio per le problematiche di rapporto commerciale prima individuate) il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o il codice univoco del canale di trasmissione. In questo caso il soggetto in regime forfettario riceverà una fattura in formato digitale che dovrà essere conservato a norma di legge.
In definitiva, il forfettario ha due possibilità:
pretendere una copia della fattura dei propri acquisti in modalità analogica, nel qual caso risulta esonerato dagli obblighi di conservazione (vi sarà comunque la possibilità di scaricare la fattura elettronica nella propria area riservata del portale “fatture e corrispettivi”);
comunicare Pec o codice destinatario per farsi recapitare la fattura elettronica come avviene per gli altri soggetti, nel qual caso scattano gli obblighi di conservazione (che comunque possono essere assolti anche semplicemente sottoscrivendo lo specifico accordo con l’Agenzia delle Entrate).
Il mio studio è a disposizione per eventuali approfondimenti in merito sugli argomenti trattati in questa circolare ed in genere su tutti gli altri aspetti relativi all’imminente avvio della fatturazione elettronica e degli altri temi oggetto di precedenti trattazioni.