1 - La nuova disciplina delle Ritenute sugli appalti

Le nuove disposizioni normative recate dall’ art. 4 DL 26.10.2019 n. 124 che introduce l’art. 17-bis DLgs. 241/97 si applicano con decorrenza dal 1.1.2020 e riguardano i committenti di contratti di appalto per i sostituti di imposta residenti.

Questa disciplina impatta sui rapporti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo dei suoi beni strumentali per i quali i committenti stessi affidano il compimento ad un’impresa, tramite contratti di appalto (sub) di una o più opere di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.

Non sono implicati tutti i contratti, ma solo quelli relativi a opere e servizi labour intensive. Cioè nei settori della pulizia, portierato, manutenzione, logistica, … obblighi di fare.

Per il committente è stato infatti introdotto l’obbligo di richiedere all’impresa appaltatrice (sub) copia delle deleghe di pagamento F24 relative al versamento delle ritenute su Redditi di Lavoro Dipendente.

Nessuna modifica è stata infine portata alla regola generale. Infatti le ritenute RLD vengono operate dall’impresa appaltatrice (o subappaltatrice). Nella versione originaria della disposizione era invece previsto che il versamento fosse operato dall’impresa committente. Quindi per questi soggetti vieni ritagliato un ruolo di controllo degli adempimenti da parte dell’appaltatrice.

Se vi sono più lavori (contratti) tra i soggetti per differenti commesse il versamento è effettuato dall’appaltatrice (sub) con distinte deleghe F24 per singolo committente, senza possibilità di compensazione.

La stazione appaltante (cioè il committente) dovrà sempre ricevere (e controllare) le quietanze di versamento nei cinque giorni successivi al termine per il versamento delle ritenute. Viene quindi previsto un ulteriore gravoso compito amministrativo al committente che dovrà ricevere dall’impresa appaltatrice (sub): gli F24 quietanzati; l’elenco nominativo dei dipendenti (CF) impiegati nel mese precedente nell’opera del committente, con il dettaglio per ciascuno delle ore di lavoro, della retribuzione collegata a tale prestazione, delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, e con la separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.

È possibile disapplicare questa procedura?

Questa possibilità è prevista solo se l’impresa appaltatrice (sub), nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:

  • è in attività da almeno tre anni;
  • è in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • ha eseguito nel corso dell’ultimo triennio cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate, versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non ha iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano stati emessi provvedimenti di sospensione o rateazione.

 

Pare opportuno evidenziare talune criticità dell’intera disposizione normativa.

Infatti pare evidente che i committenti non si assumeranno il peso di lavorare con un’impresa che non ha i requisiti per consentirgli l’esonero da controlli e rischi a diverso titolo o che presentino profili di criticità fiscale elevata.

Per questi motivi, a decorrere dalla data di applicazione della norma in esame, le imprese interessate potranno acquisire la cd “certificazione di regolarità fiscale” (DURF) che sarà valida per quattro mesi dalla data del rilascio.

Al riguardo si deve evidenziare che il committente incorre in sanzioni se:

  • non avendo ricevuto le deleghe di pagamento e le informazioni necessarie per verificare il versamento delle ritenute,
  • non sospende il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice per un importo pari al 20% del valore dell’opera o dell’inferiore importo relativo alle ritenute non versate dall’appaltatrice.
  • non informa l’Agenzia delle Entrate in merito all’inadempimento dell’appaltatrice entro 90 giorni.

In questi casi la committente si espone al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice (o sub) per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione: 20% importo non trattenuto + 30% importo non versato = 50%.

Trattandosi di violazione amministrativa, non direttamente collegabile al tributo, sussistono dei dubbi in ordine alla possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Occorre comunque precisare che il committente che non ha adempiuto agli obblighi previsti a suo carico non rischia alcuna sanzione nel caso in cui l’impresa appaltatrice abbia comunque correttamente effettuato le ritenute, versando regolarmente gli importi.

Infatti la mancanza di una condotta sanzionata per l’impresa appaltatrice esclude, infatti, l’irrogabilità di una sanzione per il committente.

Si evidenzia all’attenzione degli interessati anche una ulteriore innovazione normativa che riguarda l’estensione della disciplina del reverse per gli appalti.

La normativa di riferimento è l’art. 4 DL 26.10.2019 n. 124 che introduce lett. a-quinquies) in art. 17 co. 6 DPR 633/72.

Sono interessati i settori della logistica, servizi alle imprese, meccanica, alimentare.

Dalla relazione illustrativa si evince che si applica la disciplina del Reverse agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera nell’attività che costituisce il core business aziendale del committente.

In altri termini per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma saranno soggetti a questa applicazione normativa.

Tali disposizioni non si applicano comunque alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’articolo 17-ter (Split).

Un’ultima annotazione: l’applicazione effettiva di quest’ultima disposizione è rinviata, come decorrenza dalla data di emanazione dell’autorizzazione UE.

Il mio studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.

 

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