3 - Altre modificazioni e nuove disposizioni legge di stabilità 2016
3. NUOVE ED ULTERIORI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016
1 - Nuovo saggio di interesse legale
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto 11 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 291 del 15 dicembre 2015, comunica che la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,2% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016. In precedenza, la misura del saggio degli interessi legali era pari allo 0,5%.
2 - Novità in merito all'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso
La legge di stabilità 2016 ha apportato delle importanti novità all'istituto del ravvedimento operoso, introducendo una riduzione delle sanzioni dovute per sanare omessi o tardivi versamenti regolarizzati entro i 90 giorni dall'effettiva scadenza.
Fino ad oggi esistevano 3 forme di ravvedimento: ultraveloce (cd."sprint"), breve e lungo, il primo prevedeva una sanzione ridotta dello 0,2% se si rimediava alla violazione entro il 14′ giorno, il secondo 0,3%, se il pagamento avveniva dal 15′ al 30′ giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza originaria, e 3,75% per i versamenti dal 31′ giorno in poi ma entro l’anno.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, con l'entrata in vigore della nuova legge di stabilità, le nuove sanzioni dovranno essere così calcolate:
- Sanzione ravvedimento "c.d. sprint": 0,1% giornaliero se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
- Sanzione ravvedimento "c.d. breve": 1,5% se il pagamento avviene tra il 15′ ed il 30′ giorno;
- Sanzione ravvedimento "c.d. intermedio": 1,67% (1/9 del minimo, pari al 15%) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni;
- Sanzione ravvedimento "c.d. Lungo": 3,75% (1/8 del minimo, pari al 30%) se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- Sanzione ravvedimento "c.d. lunghissimo": 4,29% (1/7 del minimo) a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore e sanzione pari ad 1/6 del minimo (5,00%), se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.
N.B. Il "ravvedimento lunghissimo", di cui alle lettere b-bis) e b-ter), è applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate (non vale quindi per i tributi comunali, quali IMU, TASI, TARI, COSAP, TOSAP ecc., per diritto annuale CCIAA, per il "bollo" auto ecc.)
3 - Nuove tabelle Aci (calcolo costi chilometrici)
In data 15 dicembre 2015 con GU n.291 è stato pubblicato il Comunicato dell'Agenzia delle entrate relativo alle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, ai sensi dell'art.3, comma 1 del D.lgs. 314/1997.
Le tabelle pubblicate sono le seguenti:
- Autoveicoli Benzina in produzione
- Autoveicoli Benzina fuori produzione
- Autoveicoli Gasolio in produzione
- Autoveicoli Gasolio fuori produzione
- Autoveicoli elettrici e ibridi in produzione
- Autoveicoli elettrici e ibridi fuori produzione
- Autoveicoli a benzina-GPL/benzina-metano/metano esclusivo in produzione
- Autoveicoli a benzina-GPL/benzina-metano/metano esclusivo fuori produzione
- Motoveicoli
Nel caso in cui mancasse il mezzo ricercato, la circolare ministeriale 326/1997 stabilisce che l'ammontare del reddito in natura va determinato prendendo a riferimento il modello che risulta più simile.
Le tabelle sono composte di due colonne, una relativa al costo chilometrico su di una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, l'altra relativa al fringe benefit annuale.
I costi chilometrici sono necessari per quantificare l'importo dei rimborsi spettante a professionisti o a dipendenti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.
Il fringe-benefit, invece, consiste nella retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private: si tratta di quei veicoli messi a disposizione del dipendente anche a scopo personale e che, per questo, costituiscono "compenso" in natura e, quindi, reddito di lavoro dipendente, come indicato dall'articolo 51, comma 1, del TUIR, inclusi nella voce "valori in genere, percepiti, a qualunque titolo dal lavoratore".
Per effetto dell'armonizzazione disposta dal D.lgs. 314/97 il fringe benefit è soggetto, inoltre, a contribuzione previdenziale e assistenziale, compresi i premi INAIL.
In particolare, per i mezzi di trasporto a uso promiscuo, il valore del "beneficio marginale" è uguale al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile, appunto, dalle tabelle nazionali elaborate dall'Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente (articolo 51, comma 4, del TUIR).
Se l'auto è assegnata al lavoratore in uso promiscuo soltanto per un periodo, il calcolo dell'imponibile va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare in modo promiscuo il veicolo, ossia considerando il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta assegnato.
Si ricorda che per il veicolo fornito dall'azienda ma utilizzato solo a uso personale, invece, non può essere applicata la determinazione forfetaria e bisognerà utilizzare la regola generale disciplinata dall'articolo 9 del TUIR, che definisce il criterio del valore normale riferito, in questo caso, al valore di mercato del noleggio del tipo di automezzo utilizzato.
Il mio studio resta, come sempre, a completa disposizione per qualsiasi ulteriore necessità informativa o documentale si ritenesse opportuno avere in merito.