6 - Fatturazione Elettronica - Ulteriori chiarimenti e richiami sull'utilizzo della PEC
Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha emanato una ulteriore circolare (13/E del 2/7/2018) con la quale ha fornito ulteriori importanti precisazioni sulla decorrenza dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, rinviato al 1/1/2019 con l’emanazione del decreto legge 79/2018, unicamente per le cessioni di carburanti per autotrazione su impianti stradali.
Dalla lettura delle nuove disposizioni apprendiamo che potremo ancora procedere con la compilazione delle schede carburanti, ma al contempo è possibile utilizzare il nuovo sistema informatico di certificazione dei corrispettivi. I due sistemi quindi coesisteranno fino al 31/12/2018.
Tra le altre precisazioni è stato chiarito che tutti gli altri acquisti di carburanti non utilizzati per l’autotrazione o, addirittura, non acquistati presso gli impianti stradali restano soggetti alla certificazione dell’acquisto con l’emissione della fattura elettronica secondo l’originario termine di decorrenza dell’1/7/2018 già indicato nella legge di stabilità n°205/2018.
Credo sia opportuno precisare che resta confermato l’obbligo di utilizzo di forme di pagamento tracciabili per la deduzione fiscale del costo.
Non vi sono quindi rallentamenti particolari agli obiettivi già fissati dalle disposizioni di legge e, dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate sta sostenendo questa evoluzione del processo con l’implementazione della sezione fatture e corrispettivi, nel proprio sito internet, liberamente accessibile ad ogni contribuente in possesso delle credenziali rilasciate dalla stessa Agenzia, anche mediante lo sviluppo di talune procedure software appositamente dedicate a queste nuove incombenze amministrative.
Proprio in questa sezione del sito deve essere obbligatoriamente annotato l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di cui ogni operatore economico deve disporre in base a numerose disposizioni di legge e di ordinamento professionale. Tale indirizzo costituisce pertanto il canale privilegiato per la notificazione delle fatture elettroniche che saranno veicolate dal sistema informativo SDI (lo stesso che gestisce le fatture destinate alla PA – pubblica amministrazione).
È importante quindi disporre di un indirizzo di posta certificata correttamente configurato ed efficiente per poter assicurare questo importante presidio di comunicazione. Addirittura la Corte di Cassazione con l’ordinanza 16365/2018 ha statuito il principio secondo il quale l’indirizzo PEC di una società o di un imprenditore individuale comunicato al Registro delle Imprese costituisce un recapito assimilabile ad una sede legale. Conseguentemente il mancato funzionamento della casella, per qualunque causa, rappresenta una irreperibilità colpevole del destinatario e sul ricevente grava l’onere di comunicare il proprio recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile. Discorsi assimilabili e, per certi versi ancora più gravosi, possono essere svolti anche per i professionisti sui quali addirittura si sovrappongono obblighi e oneri propri dell’attività svolta, sia questa inquadrata in sistemi ordinistici o meno.
Vi invitiamo pertanto a controllare attentamente i vostri riferimenti di posta elettronica certificata e di comunicare eventuali aggiornamenti. Nei prossimi giorni infatti provvederemo ad un ulteriore controllo per l’aggiornamento delle anagrafiche con gli indirizzi di posta elettronica già in nostro possesso cosicché possa essere assicurato il regolare svolgimento delle descritte funzionalità informatiche.
Il mio Studio è a disposizione per l’approfondimento dei temi trattati in questa circolare e per altri eventuali approfondimenti si ritenesse opportuno avere in merito.