7 - L'Imposta di bollo su fatture, parcelle e documenti simili. Sai come applicarla...?
Tenuto conto delle ultime richieste di informazioni pervenute al nostro studio, in merito al corretto assolvimento degli obblighi previsti per i soggetti che emettono fatture (o altro documento similare) che scontano l'imposta di bollo, pensando di fare cosa gradita, abbiamo deciso di redigere la presente circolare “in forma di FAQ” per ribadire e o chiarire alcune delle domande che ci vengono poste con più frequenza.
1)Quando si ha l'obbligo di apporre la marca da bollo sulla fattura o parcella?
In base a quanto previsto dall’art. 6 della Tabella (allegato B) al Dpr 633/1972, l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di bollo sono tra loro alternative. Di conseguenza, quando le fatture, le ricevute, le quietanze o le parcelle riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad Iva, gli stessi sono esclusi dall'applicazione dell’imposta di bollo.
Sono invece soggette alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da Iva, quali:
- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72);
- le fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72;
- le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d'intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art.8-bis, d.P.R. n.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
- le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 Dpr 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci, che sono pertanto esenti da bollo;
- le operazioni esenti (art.10 Dpr 633/72);
- le operazioni escluse (art.15 Dpr.633/72);
- le fatture emesse dai contribuenti nel regime dei minimi e forfettario.
2)La marca da bollo va apposta solo sull’esemplare consegnato al cliente o anche sull’originale che resta a proprie mani?
La marca da bollo, se assolta tramite contrassegno telematico, deve essere applicata sulla copia dell’esemplare originale del documento consegnato al cliente. Sull’esemplare originale che resta a disposizione dell’emittente andrà riportata la seguente dicitura: “imposta di bollo assolta sull’originale” mentre, se l’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale, sulla fattura deve essere riportata una specifica annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”. Infine, se il costo dell’imposta di bollo è posto a carico del cliente mediante l’istituto della rivalsa (cioè che viene richiesto il pagamento del bollo applicato), l’importo reclamato (solitamente pari a Euro 2,00) deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall’ambito Iva in base all’art. 15 Dpr 633/1972.
3) Sulla nostra copia va riportato anche il codice ID della marca da bollo?
In merito si è pronunciata direttamente l'Agenzia delle Entrate che ha fornito una interpretazione di buon senso. L’esposizione del codice identificativo del contrassegno che viene rilasciato dai rivenditori assolve all’onere probatorio dell’effettivo esborso del tributo. Con tale indicazione, infatti, si risolve il problema dell'apposizione della marca su tali documenti, in modo tale da non recare danno all'erario e consentire le eventuali operazioni di verifica senza il rischio di errori e nel modo più veloce.
4)Qual è la sanzione prevista nel caso di mancata applicazione della marca da bollo?
In caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell'imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare, di un importo da 2 a 5 volte l'imposta evasa (art. 25, d.P.R. n.642/72).
Il mio studio, come di consueto, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.