12/F - JOBS ACT – Sesto approfondimento dei temi proposti
F) DISCIPLINA DELLE MANSIONI: RISCRITTO L'ART.2103 C.C.
Quattro sono sostanzialmente le regole in materia di modifica delle mansioni.
- La prima è prevista dal primo comma del nuovo art. 2103 c.c.. e riguarda la possibilità per il datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni diverse e, quindi, eventualmente anche inferiori, purché esse siano riconducibili allo stesso livello ed alla stessa categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
- La seconda regola è prevista dal secondo comma del nuovo art. 2103 e prevede la possibilità di assegnare il lavoratore alle mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, a condizione che rientrino nella medesima categoria legale e che la variazione sia giustificata da una «modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore» .
- La terza regola introdotta è prevista dal sesto comma del nuovo art. 2103 c.c.. e riguarda la possibilità che vengano stipulati accordi individuali di modifica in peius delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento (anche oltre, quindi, il livello immediatamente inferiore) e della retribuzione. Un accordo del genere potrà essere stipulato solo a condizione che esso serva a tutelare l'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Quindi, la retribuzione e la categoria legale possono essere modificate in peius solo in presenza di un accordo con il lavoratore che consenta a quest'ultimo di soddisfare proprie esigenze lavorative (evitare il licenziamento o ampliare la propria formazione per acquisire una diversa professionalità) o personali. La disposizione in esame prevede espressamente che tali accordi vengano sottoscritti nelle sedi di cui all'art. 2113 c.c. (Dtl o sede sindacale)., oppure davanti le commissioni di certificazione.
- La quarta regola riguarda l'assegnazione di mansioni superiori, che diviene definitiva dopo sei mesi (al posto dei tre mesi previsti dalla norma abrogata) continuativi. A differenza di prima, quindi, il datore di lavoro ha più tempo per provare le capacità del lavoratore a svolgere le mansioni superiori, in linea, peraltro, con il periodo di prova che può, nel massimo avere una durata di sei mesi. A differenza di prima, inoltre, la norma specifica che il periodo di sei mesi deve essere continuativo e non frazionato. Infine, un'importante specificazione che è stata introdotta nella disposizione in esame riguarda la possibilità che il lavoratore manifesti una volontà contraria all'assegnazione definitiva alla mansione superiore.
Il mio studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.