12/B - 12/C JOBS ACT – Secondo e terzo approfondimento dei temi proposti

B) ABROGAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO.

 

I contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro sin dalla data del 25/06/2015 non potranno più essere stipulati.

Sono fatti salvi fino alla data della loro scadenza i contratti già in essere alla data del 25/06/2015.

C) RISCRITTO IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE.

Il D. Lgs. n.81/2015 riformula la disciplina del lavoro intermittente (c.d. lavoro a chiamata o Job on call).

Contestualmente viene meno, a far data dal 25 giugno 2015, l'intera struttura normativa che regolava in precedenza il job on call, riconducibile agli artt. da 33 a 40 del decreto legislativo n. 276/2003 (decreto Biagi).

L'impostazione normativa è pressochè equivalente a quella precedente.

Non viene prevista una specifica disciplina transitoria per i contratti in essere al 25 giugno, pertanto si deve considerare applicabile la previsione generalizzata del co. 3, dell'art. 55, del decreto, secondo la quale «sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti».

Questa ultima disposizione è fondamentale.

Infatti, l'art.13, comma 1, del D. Lgs. n.81/2015, dispone che in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il non aver fatto richiamo al Dm 23/10/2004 adottato nella vigenza del D. Lgs. n.276/2003, ha di fatto causato un vuoto normativo particolarmente penalizzante per alcune categorie professionali.

Va ricordato che, con la normativa previgente, in assenza di una regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali era allo stesso modo delegato ad individuare, in via provvisoria e con proprio decreto, i casi in cui era ammissibile il ricorso al lavoro intermittente. L'azione regolamentare del Ministero era stata finalizzata proprio con il DM 23/10/2004, che a sua volta aveva indicato nelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo elencate nella tabella approvata con R.D. n. 2657/1923, le ipotesi oggettive per le quali in via provvisoriamente sostitutiva della contrattazione collettiva era possibile stipulare i contratti di lavoro intermittente.

Di colpo, pertanto, verrebbe ad essere eliminata la possibilità di assumere con contratto di lavoro intermittente per particolari settori, come, ad esempio i pubblici esercizi.

Il mio studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.

 

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